Monday, March 22, 2021
DRP . 137/2012
Art. 2
Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale
1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in
attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e
salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle
professioni regolamentate e' libero.
Sono vietate limitazioni alle
iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse
previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli
previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale,
ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o
ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia
e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di
albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attivita'
professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami
ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche
attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a
esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente,
su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse
fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della
salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche
indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate
sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale
dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti.
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