Friday, January 24, 2020


Gli Insegnanti sono Pubblici  Ufficiali .Ecco quanto è stato approvato a pagina 186 della Gazzetta Ufficiale, serie Generale del 9 agosto: “Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale) . – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.
Come già scritto dalla Tecnica della Scuola, atti violenti contro i professori possono essere costituiti non solo da offese, percosse, lesioni e violenza privata, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.
Anche l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: si tratta, infatti, di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.

Cosa deve fare un docente aggredito

Se subisce un’aggressione verbale o fisica, il docente deve informare, con una lettera scritta, il preside nonché, visto l’art. 2087 del Codice civile inerente la responsabilità del Dirigente (obbligato ad adottare le necessarie misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti).
Ricordiamo che il docente aggredito deve chiedere allo stesso di prendere provvedimenti per garantire le condizioni di sicurezza in ambito lavorativo previste dalla legge e scongiurare il ripetersi di ulteriori aggressioni in grado di provocare danni morali, fisici e/o biologici nei propri confronti.
Se sono stati riportati traumi o ferite bisogna recarsi subito in pronto soccorso per le cure del caso e chiedere il rilascio del relativo certificato medico attestante la diagnosi e le circostanze che hanno causato la richiesta di cure mediche presso la struttura ospedaliera (la certificazione dovrà essere allegata alla successiva denuncia da presentare alla polizia giudiziaria o ai carabinieri).
Il dirigente scolastico, avvisato dal grave episodio accaduto in servizio, ha l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio (art. 331 del Codice penale). La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Cosa dice il Codice Penale

L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).

Pubblico ufficiale

L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore (riferimenti: art. 357 Codice penale, legge n. 86/90, legge n. 181/92, sentenze Corte di Cassazione n. 229/1986 – n. 6685/1992 – n. 3004/1999 – n. 15367/2014)
Anche i docenti di scuola paritaria, nell’esercizio delle loro funzioni, sono “pubblici ufficiali”; così pure il coordinatore didattico e il gestore.

Pubblico servizio

Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima. Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali.Ufficiali

Wednesday, January 22, 2020


Gli errori








Altri tipi di errori
Avendo visto sperimentalmente che risulta impossibile determinare con precisione una misura si cerca il valore più probabile, cioè quello che si avvicina con maggiore probabilità al valore reale utilizzando il valore medio.Per ottenere il valore medio occorre eseguire la misura più volte, sommare i valori ottenuti e infine dividere tutto per il numero di misure effettuate:
ā = a1+a2+…+ann
Quindi ā è il valore medio, a1a2,…an, sono i valori delle singole misure, n invece è il numero delle volte che si sono calcolate le misure.
La misura però, dovrà essere data come intervallo di valori nel quale sia contenuto il valore vero della misura, per questo devo trovare l’ERRORE ASSOLUTO, che si trova facendo la differenza tra il valore massimo e il valore minimo e infine dividendo per 2.
Δa = amax-amin2
Quindi Δa è l’errore assoluto, amax è il valore massimo ottenuto, amin è il valore minimo.
L’intervallo dei valori, nel quale è certamente contenuto il vero valore ha come primo estremo
(ā-Δa) e come secondo estremo (ā+Δa), e viene indicato nel modo seguente:
a = ā + Δa
L’errore assoluto, dunque,espresso mediante la medesima unità di misura del valore medio, deve avere lo stesso numero di cifre decimali del valore medio stesso.


Errore Relativo:

Vogliamo definire una grandezza che sia indice della precisione di una misura. Tale grandezza si dice ERRORE RELATIVO, che viene indicata con il simbolo “ε”(epsilon).
Potrebbe sembrare che una misura sia tanto più precisa quanto più piccolo è l’intervallo di incertezza(intervallo dei valori)mediante il quale esprimiamo la misura; dunque potrebbe sembrare che una misura sia tanto più precisa quanto più piccolo è l’errore assoluto.
Ma questo non è proprio del tutto vero. Infatti un errore assoluto di 1 cm sulla misura della lunghezza di un banco (80cm) è indice di una misura molto imprecisa, mentre un errore assoluto di 1 cm sulla misura di una pista di atletica (400 m) è indice di una misura molto precisa. Una misura, infatti, è tanto più precisa quanto minore è l’errore assoluto per unità di misura.
L’errore relativo si ricava dalla divisione tra l’errore assoluto e il valore medio della misura.
ε = Δa     ā
dove Δa è l’errore assoluto e ā è il valore medio della misura.
L’errore relativo può essere considerato come l’errore assoluto per unità di misura; più piccolo è l’errore relativo, più precisa è la misura.


Errore Relativo Percentuale:
Nella pratica, la precisione di una misura viene espressa più frequentemente mediante l’errore relativo percentuale che non mediante l’errore relativo.
Per ottenerlo basterà moltiplicare per 100 l’errore relativo
ε% =ε ּ 100


Errori Di Misura Con Strumenti Tarati:
Può capitare che, ripetendo più volte la misura della stessa grandezza si trovino valori tutti uguali.In questo caso è bene utilizzare come errore assoluto la sensibilità dello strumento.
Nella pratica di laboratorio, per ragioni di semplicità e di brevità, a volte ci si accontenta di prendere una sola misura e si adotta come errore assoluto la sensibilità dello strumento.
(Diana Zanetti, 2Aint)

Friday, January 10, 2020


Ricordando Angelo Milana
Si è spento nella mattinata di giovedì 9 gennaio, all’età di 96 anni, Angelo Milana, uno dei giudici storici del Tribunale di Piacenza. Una carriera in magistratura iniziata nel 1950. Nato nel 1924 a Trapani e laureato in giurisprudenza a Roma, Milana ha svolto una carriera tutta piacentina. E’ stato giudice del Tribunale di Piacenza, poi dal 1954 Pretore di Bettola, quindi dal 1964 torna ancora in Tribunale a Piacenza. E sempre nel 1964 ha la prima presidenza di organismo tributario; guida la commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette. Dopo il 1975 è Pretore dirigente a Piacenza, carica che ricopre sino al 1984. In quell’anno viene nominato Procuratore della Repubblica del Tribunale, incarico che tiene fino al 1991, quando, in seguito a complesse vicende, decide di lasciare la magistratura. Ha presieduto la commissione tributaria provinciale e guidato la commissione tributaria di primo grado. Fu il protagonista delle inchieste giudiziarie più importanti in città legate soprattutto alle corruzioni negli anni ’80 e ’90 in ambito politico ma anche amministrativo. Famose furono le indagini che portarono agli arresti di politici, imprenditori, industriali e avvocati.
“Ho svolto la mia attività con impegno, cercando di adeguare le esigenze dell’amministrazione finanziaria e i diritti dei contribuenti. E senza aspettative di carriera” aveva raccontato Milana in un’intervista rilasciata a Libertà nel 1999.