Monday, October 30, 2023

Abilitati

Pagamento canone pozzo Emilia-Romagna entro il 31 marzo Per la Regione Emilia-Romagna, il canone annuale di concessione idrica da pozzo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno. Il titolare di concessione idrica da pozzo non riceve nessun bollettino o avviso, ma è ugualmente tenuto a provvedere al pagamento del canone, come previsto nel disciplinare di concessione. A norma di legge dopo due anni di canone non versato, decade la concessione. Obbligatorio il pagamento tramite PagoPA dal 01/03/2021 Dal 1° marzo 2021 sono cambiate le modalità di pagamento, in quanto ricorre l’obbligatorietà del pagamento nei confronti della pubblica amministrazione mediante il sistema PAGOPA. Il riferimento ufficiale è la pagina web ARPAE Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento, da cui è importante evidenziare: Il canone deve essere versato indicando nella causale il numero della pratica (codice Sisteb) e l’anno a cui si riferisce il pagamento. Il canone è soggetto alla rivalutazione dell’Indice generale FOI pubblicato sul sito dell’Istat, come stabilito dall´art. 8, c.3 della L.R. 2/2015. La rivalutazione percentuale dell’indice FOI per l’anno 2021 è pari al -0,3%, di conseguenza per determinare l’importo da corrispondere per il canone 2021, l’utente deve moltiplicare il valore del canone pagato nel 2020 per 0,997 (es. €100,00 x 0,997 = €99,70). Come usare PagoPA? Accedere al sito https://payer.lepida.it/payer/default/homepage.do e nella sezione “Pagamenti On line” (box blu a sinistra) cliccare su “ESEGUI”. Poi i seguenti passaggi, illustrati anche nel video (un esempio anonimo in Comune di Bologna): selezionare da menù a tendina il Livello Territoriale (la provincia del punto di prelievo idrico) selezionare da menù a tendina ente: Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico selezionare nel menù blu sulla sinistra “Canoni concessioni demaniali” compilare i campi del form evidenziati in giallo nel video cliccare su Avanti Poi cliccare su Aggiungi a carrello e portare a termine il pagamento. Comunicazione dei volumi emunti Per tutti i pozzi su cui è installato un dispositivo di misurazione volumetrica (contalitri), generalmente la concessione prescrive di: eseguire una lettura annuale (al 31/12 di ogni anno) comunicarla ad ARPAE entro il 31/01 dell’anno seguente. Per la comunicazione ad ARPAE si può utilizzare il modulo “Comunicazioni” disponibile (in fondo) alla pagina Utilizzo acque pubbliche. Lettura al contalitri Il contalitri, generalmente di tipo Woltmann, è installato sul tubo di mandata del pozzo, a breve distanza dalla testa pozzo (solitamente nella camera avampozzo o in altra camera/vano accessorio). Per appurare il corretto funzionamento del contalitri, provare ad accendere il pozzo e verificare che le lancette girino. Il numero che si legge è il totale volumetrico espresso in metri cubi (da quando è stato installato il contalitri). Per ottenere il consumo annuale, alla lettura deve essere sottratta la lettura dell’anno precedente. canone pozzo Emilia-Romagna Contalitri tipo Woltmann installato sul tubo di mandata di un pozzo Altri adempimenti In alcuni casi il Disciplinare di concessione prescrive il monitoraggio piezometrico (o quantitativo), ossia la misurazione del livello di falda all’interno del pozzo, almeno due volte l’anno. Le misure del livello di falda sono eseguite dal Geologo tramite un sondino freatimetrico e sono restituite in termini di soggiacenza da p.c. (profondità del livello di falda rispetto al piano campagna) e/o di livello piezometrico (altezza assoluta del livello di falda rispetto al livello medio mare). Il monitoraggio viene richiesto principalmente per due motivi: particolari criticità ambientali sul corpo acquifero interessato dal pozzo; intensità del prelievo (elevata portata istantanea, e/o elevati volumi annui emunti). La regolare esecuzione del monitoraggio permette di tenere sotto controllo sia lo stato quantitativo della falda, che lo stato di efficienza del pozzo; è anche nell’interesse del titolare di concessione rilevare eventuali problematiche in modo tempestivo. Inoltre, alla scadenza della concessione, i dati raccolti saranno fondamentali ai fini della richiesta di rinnovo. In alcuni casi peculiari, potrebbe essere richiesto o necessario anche un monitoraggio qualitativo dell’acqua di falda, con prelievo di campioni dal pozzo e analisi chimico-fisiche di laboratorio. Scadenza concessione Consiglio di verificare sulla propria concessione la data di scadenza della stessa; entro il 31/12 dell’anno di scadenza bisogna presentare la domanda di rinnovo. Per approfondimenti Concessioni di derivazione Pozzo per acqua Articoli recenti IdrogeoBlog Acqua e piante all’Orto Botanico di Ferrara Canone annuale di concessione idrica da pozzo (Emilia-Romagna) Giornata mondiale dell’Acqua 2021 2021 Anno internazionale grotte e carsismo Giornata mondiale delle zone umide (World Wetlands Day)

Nuovi Corsi Abilitanti

Varie opzioni di percorsi Con il DPCM 60 CFU si apriranno varie opzioni di percorsi per partecipare al concorso a cattedra delle scuole secondarie di I e II grado. La prima opzione è riservata a chi possiede il titolo di studio richiesto per accedere alla specifica classe di concorso, e quindi dovrà conseguire, con apposito percorso universitario, un totale di 30 CFU/CFA. Con titolo di accesso alla classe di concorso più conseguimento dei 30 CFU, l’aspirante docente potrà partecipare al concorso a cattedra. In tal caso l’accesso alla frequenza del corso per conseguire i 30 CFU potrebbe essere selettivonel caso i posti messi a bando siano molto inferiori alle domande di partecipazione. In alternativa, sarà possibile partecipare ai concorsi con il titolo di accesso alla classe di concorso e un totale di 24 CFU/CFA Conseguiti entro il 31 ottobre 2022. In entrambi i casi suddetti, sarà necessario integrare i CFU mancanti al limite di 60 durante l’anno di prova per chi superando il concorso è entrato in ruolo con un contratto a tempo determinato. Altra opzione di conseguimento dell’abilitazione è quella, che sarà il Principale percorso dopo il 31 dicembre 2024, riferita ai 60 CFU. Non meno importante e con una riserva di posti, sarà il percorso di 30 CFU per i tirennalisti che negli ultimi 5 anni scolastici hanno svolto un servizio di tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso per cui vogliono abilitarsi. Poi, come abbiamo già detto, c’è il percorso abilitante telematico, senza svolgere alcun tirocinio, che farà acquisire 30 CFU per l’abilitazione in una classe di concorso diversa da quella in cui il docente è già abilitato. Dirette sul DPCM 60 CFU

Sunday, October 29, 2023

Ingegneria Agraria

A proposito del Ruolo Insegnanti

Cambiano da quest’a.s. le regole per la ricostruzione carriera docenti, in meglio o in peggio? 20 Ottobre 2023 Il decreto salva infrazioni, convertito nella legge n. "103 del 10 agosto 2023", cambia le disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pre ruolo agli effetti della carriera per il personale docente e ATA immesso a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2023-2024. La nuova legge prevede che i servizi prestati prima del ruolo del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera. Prima dell’attuale legge n. 103 il servizio di insegnamento pre ruolo prestato presso le scuole statali e parificate era riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Questo terzo veniva recuperato per gli insegnanti di secondaria di II grado al 16° anno di ruolo, per gli altri ordini di scuola al 18°. Dal 2023-24 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo senza limitazione ai soli primi quattro anni. Però non basterà avere prestato 180 giorni di servizio per avere un anno valido, si valuterà solo il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, contando i giorni di calendario. Ne consegue che la nuova norma è certamente più vantaggiosa per i docenti che hanno svolto solo supplenze annuali (fino al 31 agosto), mentre chi invece ha svolto prevalentemente servizio a tempo determinato con supplenze fino al 30/06 o brevi e saltuarie sarà penalizzato. Si vedrà in futuro se questo cambiamento porterà a una pioggia di contenziosi.

Sigilli Acqua

Buongiorno, volevo se possibile un chiarimento. Sono proprietario di un immobile servito dal servizio idrico oltre che da pozzo autonomo. I conduttori del contratto di affitto precedente hanno chiuso l'utenza e i nuovi conduttori hanno richiesto l'apertura dopo circa 4 mesi in cui sono solamente stati effettuati lavori edili. All'atto della prima bolletta i nuovi conduttori si sono visti addebitare € 300 esenti iva di "penale manomissione sigilli". E' possibile applicare una penale di questo genere? In quanto proprietario ma non utilizzatore non ho evidenza che effettivamente questi sigilli siano stati apposti al momento della disdetta per cui non posso determinare se effettivamente ci sia stata o meno manomissione anche se non ce ne sarebbe stata la necessità visto l'utilizzo alternativo del pozzo. Ho contattato la società per chiedere evidenza dell'intervento di apposizione sigilli. E' corretto? Quali firme ci dovrebbero essere oltre a quella del tecnico? E' necessario un corredo fotografico a testimonianza? Volevo un vs parere per capire se esistono i presupposti secondo voi per obiettare una penale applicata in maniera così "leggera" ed arbitraria. Ringrazio anticipatamente Damiano, dalla provincia di PR Risposta: l'addebito deve avere un riferimento sul contratto di fornitura. Presumendo che i sigilli siano stati apposti per ridurre l'erogazione idrica a seguito di morosita' dell'utenza, l'addebito deve essere emesso a carico dell'intestario dell' utenza oggetto del provvedimento coercitivo. In forza del contratto di locazione, il nuovo conduttore ha pero' diritto ad esigere dal locatore lo svincolo immediato del contatore, indipendentemente dall'individuazione del responsabile della penalita' pregressa.

Wednesday, October 25, 2023

Riforma Bianchi

Acque potabili

L’uso domestico è regolamentato dall’art. 93 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. “Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.” Sono quindi esclusi dall'uso domestico gli utilizzi di acque superficiali, che sono sempre soggette a concessione. Non sono considerati “uso domestico” tutti gli usi in cui l’acqua viene utilizzata per un'attività economico-produttiva. Per tutti questi usi dovrà essere presentata domanda di concessione ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001. Il proprietario di un fondo o chi sia legittimato in base ad un titolo all'utilizzo del fondo può liberamente estrarre e utilizzare le acque sotterranee ivi presenti, mediante un pozzo od altre opere di presa (nel caso delle sorgenti) per destinarle all'uso domestico. Chi intende esercitare prelievo e utilizzazione di acqua pubblica per uso domestico deve presentare una comunicazione ai Sac di Arpae competente per la provincia in cui sono ubicate le opere di prelievo. Nella comunicazione sono riportati i dati personali, le precise motivazioni del prelievo ad uso domestico ed altre informazioni congrue con la tipologia dell’uso che si intende attuare che possono permettere ai Sac di verificare che si tratta di un effettivo uso domestico. Dovrà inoltre essere indicata la data presunta di inizio dei lavori, e, qualora risultino necessari, il nulla osta ai fini idraulici e l'autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico. Il Sac ha la facoltà di imporre prescrizioni ovvero di richiedere presentazione di domanda di concessione nel caso che non riconosca un utilizzo del prelievo ai fini domestici. Una volta effettuati i lavori, dovrà essere prodotta dall'utente (o dal perforatore per suo conto) e indirizzata al Sac territorialmente competente, quale completamento alla comunicazione, una scheda descrittiva delle opere realizzate (nel caso si sia provveduto alla perforazione di un pozzo occorrerà inoltrare la "scheda pozzo" contenente tutti i relativi dati tecnici). Sono da considerarsi utilizzi ad uso domestico e non necessitano di autorizzazione o concessione tutti i seguenti utilizzi: a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico; b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici. All'uso domestico” sono riconducibili solo ed esclusivamente i seguenti fabbisogni del proprietario del terreno e del suo nucleo familiare escludendo qualsiasi attività tesa alla commercializzazione: consumo potabile (in assenza di una rete acquedottistica); consumo per uso igienici e assimilati a servizio della propria abitazione; innaffiamento di giardini e orti (le superfici adibite a verde devono far parte dell'abitazione del proprietario del terreno su cui esiste il pozzo; nel caso di innaffiamento di coltura orticola, va esclusa tassativamente una eventuale commercializzazione dei prodotti); abbeveraggio animali da cortile e/o bestiame (si ribadisce che gli animali allevati devono essere solo ed esclusivamente destinati a soddisfare le esigenze del proprietario del terreno su cui esiste il pozzo e quelle del suo nucleo familiare, escludendo qualsiasi attività tesa alla commercializzazione). Con il modulo di comunicazione, oltre a nuovi pozzi è possibile anche comunicare al Sac l’esistenza di pozzi già presenti ed utilizzati ad uso domestico. Queste comunicazioni sono in carta semplice e non prevedono pagamento di spese istruttorie o altri costi.

Comunicazione uso Domestico

Acque Pubbliche

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PERFORAZIONE DEL POZZO Tutte le acque sotterranee e le acque superficiali appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (cioè sono “acque pubbliche”). L’uso e il prelievo delle acque pubbliche sono regolamentati da leggi dello Stato e della Regione. REGIONE EMILIA ROMAGNA ARPAE – INDIRIZZI DELLE S.A.C. di Arpae competente per territorio http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3573 L’acqua sotterranea per gli usi domestici può essere utilizzata liberamente, senza il pagamento di alcun canone, tuttavia prima di procedere alla realizzazione del pozzo, l’utente dovrà preventivamente inviare ad Arpae, Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di competenza il modulo Comunicazione utilizzo acque pubbliche per uso domestico compilato in tutte le sue parti con gli allegati richiesti. Successivamente ed entro trenta giorni dalla esecuzione dei lavori di scavo del pozzo, l’utente (cioè colui che ha effettuato la Comunicazione) od un suo delegato dovrà inoltrare all’ Unità Gestione Demanio Idrico della SAC di competenza, quale completamento alla Comunicazione, la scheda descrittiva delle opere realizzate (Scheda pozzo). SU SPECIFICA RICHIESTA SIAMO DISPONIBILI AL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PRATICA Nel caso di uso extra-domestico è necessaria l’autorizzazione per la perforazione e la concessione demaniale per l’estrazione dell’acqua sotterranea. Della procedura si occupa un tecnico abilitato (geologo iscritto l’Ordine). Spese: L’istruttoria della domanda di concessione è soggetta al pagamento delle spese di istruttoria, mentre per l’esercizio dell’utenza è prevista la corresponsione da parte dell’utente di un canone annuo, diverso a seconda delle tipologie di utilizzo, ed alla costituzione di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone. Tempistiche: Il termine fissato dal Regolamento regionale per la conclusione del procedimento istruttorio avviato con la domanda di concessione è di 150 giorni nel caso di concessione ordinaria e di 60 giorni nel caso di concessione semplificata. I termini sono sospesi in caso di richiesta pareri e di richiesta di integrazioni, come indicato all’art. 24 comma 5 del RR n. 41/2001.