Friday, June 21, 2019


Anatocismo



Il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, con l’art. 17 bis, comma 1, modifica nuovamente l’art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l’addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
In data 3.8.2016, il CICR ha emanato la normativa secondaria di dettaglio, delegata dal D.L. 18/2016.
Secondo l’art. 4, comma 3, della delibera, gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto.
Il comma 5 prevede la possibilità, per il cliente, di autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto; in questo modo – prosegue la disposizione regolamentare – la somma addebitata è considerata sorte capitale.