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Friday, February 13, 2026
Compiuta giacenza
Compiuta giacenza: cos'è e quando si perfeziona
La compiuta giacenza si verifica quando un atto giudiziario o una raccomandata, non vengono ritirati dal destinatario (in quanto assente) entro i termini fissati dalla legge e si considerano notificati a tutti gli effetti
Cos'è la compiuta giacenza
Quando si perfeziona la compiuta giacenza
La compiuta giacenza della raccomandata
La compiuta giacenza della notifica
Cosa fare in caso di compiuta giacenza
Giurisprudenza Cassazione su compiuta giacenza
Si parla di "compiuta giacenza" quando il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario) è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. "avviso di giacenza" (ossia l'avviso che troviamo nella cassetta delle lettere in cui c'è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario), non è andato poi a ritirare la raccomandata o l'atto entro il termine indicato.
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In tal caso la raccomandata o l'atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.
A tal proposito è interessante sottolineare che la Corte di cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 27526/2013).
È evidente che a tal fine è comunque necessario che l'incaricato della consegna (sia esso un postino o un ufficiale giudiziario) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa comunale o presso uno specifico ufficio postale.
Se tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l'atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del cittadino per il ritiro presso gli appositi uffici.
Per quanto riguarda le normali raccomandate, più precisamente, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l'ufficio postale per il ritiro.
L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, si pensi, ad esempio, al caso in cui la raccomandata contenga il verbale di un'assemblea condominiale: se il destinatario non la ritira, dal momento in cui si perfeziona la compiuta giacenza inizia comunque a decorrere il termine di massimo trenta giorni per la sua impugnazione.
In caso di notifica di atti giudiziari, il termine per la compiuta giacenza è molto più breve rispetto a quello previsto per le raccomandate e si riduce a dieci giorni.
Ciò vuol dire che l'atto non recapitato e depositato per la giacenza, si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato.
È fondamentale, tuttavia, che sia stata rispettata l'intera procedura a tal fine richiesta, ovverosia deve essere stato affisso sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e al destinatario deve essere data notizia del deposito stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario la notifica è nulla.
In realtà occorre fare un'ulteriore precisazione.
Decorsi i dieci giorni di giacenza dell'atto, al mittente viene restituito l'avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica.
L'intero atto, invece, è riconsegnato al mittente solo se il destinatario non lo ritira entro sei mesi dalla data in cui lo stesso è stato depositato presso l'ufficio per la giacenza.
Operativamente, dunque, non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così si potrà "scappare" dalle conseguenze del loro contenuto non è affatto una cosa consigliabile.
Anzi, il rischio è grande: quello di dover subire tali conseguenze senza avere piena consapevolezza delle stesse e, eventualmente, rischiando di non potersi difendere.
Pertanto, quando nella cassetta delle lettere troviamo l'avviso di giacenza o la raccomandata con la quale veniamo avvisati che c'è un atto giudiziario da ritirare presso la Casa comunale l'unica cosa da fare è quella di recarsi il prima possibile a ritirare il documento non consegnato, quanto meno di farlo nei termini sopra visti.
Giurisprudenza Cassazione in materia di compiuta giacenza
Ecco una serie di massime della Cassazione in materia di compiuta giacenza:
Cassazione n. 27261/2022
Per le notificazioni "dirette" di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che - ove l'Ufficio decida di avvalersi della notifica "diretta", con spedizione dell'appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della "compiuta giacenza" occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale; più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall'avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017).
Cassazione n. 34301/2021
E' da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non può dirsi integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata. E' piuttosto necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, Ric. 2017 n. 12324 sez. 52 - ud. 23-09-2020 -8- 21/06/2016, n. 12822).
Cassazione n. 26088/2015
La Corte costituzionale nella nota sentenza n. 477 del 2002, per quanto introducendo nel sistema il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione a seconda che l'effetto rilevi per il notificante o per il destinatario, si è limitata a stabilire l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Cassazione n. 6881/2013
In tema di notificazioni a mezzo posta, per verificare la ritualità dell'atto occorre tener conto di tutti gli adempimenti prescritti; pertanto, la notificazione si considerar eseguita solo dopo il decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell'ufficio postale.
Cassazione n. 4748/2011
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario (nella fattispecie il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato depositato presso l'Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l'11.12.2008 prima dunque della compiuta giacenza e a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado).
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Tuesday, February 10, 2026
Sunday, February 8, 2026
Quando Gustavo Selva usò l'ambulanza per scopi personali
Il caso in cui il giornalista e politico Gustavo Selva utilizzò mezzi di soccorso per scopi personali avvenne nel giugno del 2007.
Ecco i dettagli salienti della vicenda:
Il fatto: Il senatore di Alleanza Nazionale utilizzò un'ambulanza come un taxi per spostarsi rapidamente nel traffico di Roma e raggiungere studi televisivi.
Le polemiche e le conseguenze: L'episodio scatenò forti polemiche, con accuse al 118 di aver subito pressioni e minacce.
Dimissioni: A seguito del clamore suscitato, Selva si dimise dalla carica di senatore pochi giorni dopo, attorno all'11-12 giugno 2007.
La vicenda fu spesso citata come una "gaffe" o un grave passo falso nella sua lunga carriera.
Intervistato dal Prersidente di J@TCompany all'Hotel Principe di Savoia nel 2008
Carabinieri Ausiliari
«Affiancheremo Carabinieri ausiliari alla riserva volontaria»: l’annuncio di Crosetto alla Camera
29/01/2026
Alla Camera il cambio di paradigma sulla sicurezza
La sicurezza torna al centro dell’agenda politica e strategica italiana. Nel question time alla Camera di mercoledì 28 gennaio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato con chiarezza la traiettoria del nuovo modello di Difesa, rispondendo alle interrogazioni parlamentari sul supporto militare all’Ucraina e sulle iniziative per adeguare lo strumento militare allo scenario internazionale.
Il contesto è netto: «La situazione attuale è segnata dal ritorno della competizione tra grandi potenze e dai conflitti ad alta intensità alle porte dell’Europa». Da qui la conclusione politica: «La sicurezza non è più una variabile accessoria, ma una condizione per garantire libertà e democrazie».
La riserva volontaria come asse strategico
Crosetto ha confermato che il ministero della Difesa sta sviluppando il concetto di riserva volontaria, in linea con quanto stanno facendo i principali alleati europei. Il progetto si affianca allo studio sull’incremento degli organici e sulla revisione del modello professionale delle Forze armate.
La riserva immaginata dal ministro non è tradizionale né emergenziale: «Una risorsa moderna, flessibile, composta da cittadini che mettono a disposizione dello Stato competenze oggi decisive».
Cybersecurity, spazio e intelligenza artificiale
Le competenze chiamate in causa riflettono il mutamento della guerra e delle minacce: cybersecurity, tecnologie digitali, dominio spaziale, intelligenza artificiale. Ambiti che non sostituiscono il personale militare professionale ma lo affiancano.
Crosetto è esplicito: «Non si tratta di uno strumento finalizzato a sopperire alla temporanea indisponibilità di personale militare professionale, personale che non può continuare a diminuire». La riserva è pensata come ponte strutturale tra Forze armate e società, capace di rafforzare anche la cultura della sicurezza nazionale.
Carabinieri e sicurezza interna: il tassello chiave
Il passaggio più sensibile riguarda la sicurezza interna. Il ministro ha annunciato la volontà di affiancare alla riserva volontaria contingenti di personale ausiliare, «ad esempio da reclutare nell’Arma dei Carabinieri».
L’obiettivo è duplice: garantire professionalità più specializzate per le esigenze interne e liberare progressivamente risorse delle altre Forze armate, oggi assorbite da impegni crescenti sul piano internazionale.
Un Comitato strategico per riscrivere la Difesa
La costruzione del nuovo modello è stata affidata a un Comitato strategico, avviato il 16 gennaio, con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle Forze armate.
Il compito è definire una bozza di disegno di legge di revisione complessiva della Difesa, che sarà inviata e illustrata al Parlamento «non soltanto dal governo, ma dagli stessi rappresentanti delle Forze armate». Una scelta politica precisa: far parlare chi opera sul campo per indicare «le risposte necessarie a proteggere il Paese e le sue istituzioni».
Il confronto europeo: Francia, Germania e Polonia
Crosetto ha richiamato le scelte dei principali partner europei sul rafforzamento del capitale umano militare.
La Francia ha avviato un potenziamento strutturato delle riserve con l’obiettivo di oltre 100.000 riservisti entro il 2035.
La Germania dispone oggi di 182.000 militari e punta a 260.000 unità entro il 2035.
La Polonia ha intrapreso la strada più radicale: oltre 215.000 militari professionisti e un obiettivo dichiarato di superare le 500.000 unità, affiancando alle Forze armate un vasto programma di addestramento di civili e riservisti.
Ucraina e credibilità internazionale
Sul dossier ucraino, Crosetto ha rivendicato una linea senza ambiguità. «In Europa ho sempre sostenuto il coordinamento», perché la credibilità dell’Italia cresce quando «parole, decisioni parlamentari e azione europea procedono nella stessa direzione».
La coerenza, ha spiegato, passa dal costante accordo con il Parlamento, dalla continuità degli impegni assunti e da decisioni realistiche, sostenibili e verificabili. Un messaggio chiaro: «L’Italia non può promettere ciò che non ha, né assumere iniziative isolate che indebolirebbero l’unità europea e atlantica».
Friday, February 6, 2026
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