Tuesday, January 7, 2025

Seminari del Paesaggio

Progettazione BIM

Legge Regionale recupero sottotetti

– Le tolleranze (i “non abusi”) Buona l’dea di riconoscere la prassi (consolidata e diffusa) di “tollerare” le diverse modalità di apprezzamento delle “difformità esecutive veniali” sia in fase di progettazione/esecuzione che in fase di “agibilità”. La norma è solo retrospettiva e riconosce la “non difformità” di quelle variazioni “scusabili in funzione di pregresse prassi” che quindi vengono sottratte al regime della sanatoria (non è una sanatoria e nemmeno un condono: se all’epoca non erano difformità non c’è niente da sanare). Come tutte le norme parametriche la maggiorazione delle percentuali di difformità non riconoscerà tutte le situazioni, ma tant’è. Quel che lascia un po’ più perplessi è l’agibilità sanante che dipende dell’accertamento degli uffici tecnici. Di questo abbiamo già detto (v. InGenio: 23.08.2024 – “La Tollerabilità nel Salva-Casa tradotta in due articoli apparentemente diversi ma contigui fisicamente e concettualmente”). 2 - La sanabilità ex giurisprudenziale Buona l’idea di disciplinare la cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” che tanto ha fatto discutere in passato sia la dottrina che la giurisprudenza e sulla quale anche noi abbiamo più volte scritto. Si è disquisito molto in passato sul fatto che non fosse “legale” perché non disposta per legge, come se la definizione di “giurisprudenziale” la dovesse di per sé renderla illegittima: le due definizioni non sono tra loro escludenti. L’Emilia-Romagna (ad esempio) l’aveva già resa legale per legge regionale ed anche la Bozza di Nuovo Testo Unico delle Costruzioni se ne era fatto carico (v. InGenio – 15/12/2020 - “Interessanti novità sulla sanatoria nel Nuovo Testo Unico dell’Edilizia” e “Nel Nuovo Testo Unico dell'Edilizia molto di più della sanatoria ...”). Certo la regolamentazione che ne è stata data potrà non soddisfare tutti, e va anche detto che la sua disciplina apre altri scenari di difficile interpretazione. Ora però abbiamo una disciplina di legge e la smetteremo di discutere sulla applicabilità: d’ora in poi non sarà più “giurisprudenziale” ma anch’essa legale. In disparte ogni valutazione discrezionale (di opportunità e moralistica – che tanto hanno caratterizzato il dibattito pregresso) il Legislatore si è ripreso il Suo (legittimo) potere decisionale discrezionale. Visto come è facile passare dall’illegittimo al legittimo? Basta cambiare la legge! Al netto delle valutazioni etiche ha prevalso il fine pratico/utilitaristico. 3 - Buono il riconoscimento della sanabilità degli abusi paesaggistici, già riconosciuti dalla giurisprudenza, ma non dalla legge e spesso oggetto di imbarazzanti comportamentI delle pubbliche amministrazioni. 4 - Buona la sanabilità sismica di cui molto si era occupata la dottrina e non il Legislatore. 5 - Buona – anche se forse non proprio coerente – la separazione della sanabilità individuale della singola unità immobiliare dalla conformità dell’intero edificio.

Legionella

Via Amaldi a Piacenza . Il problema dei "Tigli" ne parla il Presidente del nostro "Social network" : "Ci si avvii verso una microprogettazione viabilistica pedonale". Si dia incarico a Progettisti competenti.

Tigli Sono alberi di notevoli dimensioni, hanno una vita lunga (arrivano fino a 250 anni o più), dall'apparato radicale espanso, profondo. Possiedono un tronco robusto, alla cui base si sviluppano frequentemente numerosi polloni, e chioma larga, ramosa e tondeggiante. La corteccia dapprima liscia presenta nel tempo screpolature longitudinali. Hanno foglie alterne, asimmetriche, picciolate con base cordata e acute all'apice, dal margine variamente seghettato. I fiori, ermafroditi, odorosi, hanno un calice di 5 sepali e una corolla con 5 petali di colore giallognolo, stami numerosi e saldati alla base a formare numerosi ciuffetti; il pistillo è unico con ovario supero pentaloculare; sono riuniti a gruppi di 3 (o anche 2-5) in infiorescenze dai lunghi peduncoli dette antele (cioè infiorescenze in cui i peduncoli fiorali laterali sono più lunghi di quelli centrali). Le infiorescenze sono protette da una brattea fogliacea ovoidale di colore verde-pallido, che rimane nell'infruttescenza e come un'ala agevola il trasporto a distanza dei frutti. Questi sono delle nucule ovali o globose, della grandezza di un pisello, con la superficie più o meno costoluta, pelosa e con un endocarpo legnoso e resistente, chiamata carcerulo.

Sunday, January 5, 2025

Stato legittimo per le Costruzioni

L'autore affronta il tema dello stato legittimo dell'immobile partendo con una precisazione sul concetto di legittimità e fornendo chiarimenti, tra l'altro, su cosa garantisce la presunzione di legittimità, sulla tutela della legittimità sostanziale e sul controllo ex post. Ermete Dalprato L’articolo 9-bis del DPR 380/01 asserisce che la legittimità di un edificio è provata dall’esistenza del titolo abilitativo dovuto per legge al momento della realizzazione, confermata dall’esistenza degli eventuali titoli che abilitino eventuali successivi interventi (sempre con riferimento a quello che prevede la legislazione di volta in volta vigente). Una precisazione sul concetto di legittimità In realtà però non è proprio così, perché – ad essere rigorosi - la legittimità comporta un doppio ordine di corrispondenze: la corrispondenza del titolo alle norme (vigenti al momento del rilascio); la corrispondenza dell’edificato al titolo requisiti che non sempre coesistono, ma possono essere disgiunti. In altri termini dovremmo dire più correttamente che: se l’edificato corrisponde al titolo l’edificio non è abusivo; se il titolo corrisponde alle norme il titolo è legittimo e lo è anche l’edificato. Quindi la “legittimità dell’edificio” (ovvero la sua corrispondenza alle norme) non è garantita dall’esistenza del titolo perché quest’ultimo potrebbe non essere corrispondente alle norme e quindi illegittimo. Dovremmo allora riformulare la denominazione di cui sopra in “accertamento di non abusività” perché di fatto è solo quello che possiamo dedurre dalla ricognizione dei precedenti. Mi si eccepirà subito che questa osservazione è capziosa, la denominazione è corretta e non poteva essere altrimenti perché noi (comuni mortali) non possiamo eccepire della legittimità di un atto “esistente”. E questo è vero. La “presunzione” di legittimità Anzi, se un tecnico nella ricerca dei precedenti edilizi si imbatte in un atto autorizzativo della cui legittimità ritenga di dubitare non può sindacarlo né disattenderlo, deve ritenerlo valido ed efficace: in altri termini “legittimo”. Questo perché esiste il Principio di “presunzione di legittimità” che statuisce che un atto rilasciato e non annullato sia (ex sé legittimo a prescindere), il che garantisce l’ordinamento, lo stabilizza e lo rende inoppugnabile; come è giusto che sia anche per consentire certezza (?) ai rapporti e ai negozi patrimoniali. L’eventuale illegittimità è rilevabile tramite annullamento solo dall’Amministrazione competente al rilascio (il comune) o dalla Regione in via sostitutiva o dal Giudice. Entro termini ben precisi e stringenti però (sempre per dare garanzia di affidabilità all’ordinamento): dodici mesi dal rilascio per il comune, dieci anni per la regione, a seguito di ricorso (entro i termini) per il Giudice. Dopodiché il titolo (intrinsecamente illegittimo) è equiparato in tutto e per tutto ad uno legittimo e non è più sindacabile: diventa legittimo (per così dire) per decorrenza dei termini (di annullabilità). Un sistema siffatto forse non è perfetto, ma è razionale, funzionale e sufficientemente garantista. In un mondo perfetto, con istruttorie perfette saremmo sempre in presenza di atti legittimi. Con piena garanzia del pubblico e del privato. Ma il mondo perfetto non è e l’eventuale quantità di atti legittimi dipende dall’attendibilità delle istruttorie. Dunque nel mondo reale legittimo e non abusivo non sempre coincidono. Chi opera la ricognizione dei precedenti ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis del DPR 380/01 deve prendere per buoni i titoli “esistenti” e verificarne soltanto la rispondenza dell’edificato. Un’operazione oggettiva dunque (esclusivamente tecnica) salvo le difficoltà interpretative (delle tolleranze e delle norme al tempo vigenti, che già non è poco). Né si può chiedere di più a un “tecnico”. Se i conti tornano può attestare “lo stato legittimo” dell’immobile. Unica cautela da adottare se si nutrono dubbi (lo avevamo già scritto in precedenza – v. InGenio 20/01/2021 - “C'è qualche insidia nell'auto-dichiarazione dello "stato legittimo" degli immobili”) è verificare semmai se si è usciti dalla fase di annullabilità o se esitano ricorsi pendenti per non essere poi smentiti in futuro.
Cosa garantisce la “presunzione”? Perché allora questa mia precisazione apparentemente inutile ? Perché, come ho detto, la “presunzione di legittimità” è principio funzionale al “sistema” per gli interessi e gli effetti privatistici, ma a noi (a noi che siamo cultori della materia e interessati alla rispondenza sostanziale alle leggi e non solo a quella formale) interessa che abbiano cittadinanza nell’ordinamento immobili veramente legittimi e non solo ritenuti tali per “decorrenza dei termini” ma di fatto in contrasto con gli interessi pubblici; interessi pubblici che, fino a prova contraria, sono rappresentati dalle leggi e dalla strumentazione urbanistica. E interessa che la tutela degli interessi individuali coincida contestualmente con gli interessi pubblici e collettivi e quindi che la generalità dei beni immobili in circolazione sia rispettosa delle norme. Che poi è anche interesse primario del Legislatore. La tutela della “legittimità sostanziale” (ovvero degli interessi pubblici) Proprio su questo punto vorrei attirare l’attenzione perché la tutela della legittimità (quella sostanziale) è garantita dai sistemi di controllo pubblico. E su questo sarà bene fare qualche riflessione sull’efficacia delle più o meno recenti innovazioni. L’affidabilità della legittimità sostanziale dipende dall’istruttoria sui titoli rilasciati… Fin che i “titoli abilitativi” erano rilasciati dalla pubblica Amministrazione la legittimità del titolo era garantita dell’istruttoria di un Funzionario pubblico e la responsabilità di eventuali errori – sotto il profilo civilistico e salvo il dolo intenzionale – ricadeva sulla pubblica amministrazione di appartenenza (e così anche il risarcimento dell’eventuale danno al privato per errori di valutazione). Alla fine degli anni novanta si è provato ad addebitare la responsabilità patrimoniale al funzionario comunale, ma solo per ritardo negli adempimenti, non per gli errori (in buona fede). L’avvento del silenzio-assenso e delle certificazioni di parte hanno fatto traslare la responsabilità istruttoria all’asseverazione di un tecnico professionista restando in capo alla Pubblica Amministrazione solo un compito di controllo successivo (peraltro entro certi limiti temporali). Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/stato-legittimo-presunzione-di-legittimita-e-garanzie-sostanziali-degli-interessi-pubblici-la-non-abusivita/