Friday, December 19, 2025
Culpa in vigilando
La Culpa in vigilando nel caso di allievi maggiorenni
In caso di fatti illeciti per culpa in vigilando quindi, le persone indicate come responsabili dall’articolo 2048 non sono libere da responsabilità. Tale sentenza ha senza dubbio una rilevanza nell’ambito dell’educazione, con espresso riferimento agli insegnanti che, secondo tale interpretazione del codice civile, saranno responsabili delle attività dannose poste in essere a danno dei propri allievi anche qualora questi ultimi abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Tale fonte di responsabilità contrattuale, che può ritenersi come derivante da “contatto sociale”, avrà dunque ordinaria prescrizione decennale, mentre sarà a carico di colui che fosse convenuto in giudizio per il proprio inadempimento, di provare l’adempimento delle proprie obbligazioni di insegnante o comunque di dipendente dell’istituto, in sede di giudizio.
Responsabilità insegnanti per danni subiti dagli studenti
Una conferma di quanto sopra è arrivata con la più recente sentenza n. 2334/18. Il Tribunale di prime cure si è infatti occupato di un caso che riguarda una ragazza che, a causa delle spinte e dell’accalcamento dei suoi compagni di classe, era caduta mentre usciva dalla palestra della scuola, riportando delle lesioni.
La Corte d’Appello aveva negato che l’insegnante fosse responsabile dell’accaduto, perché gli studenti coinvolti erano maggiorenni. Di diversa opinione è stata però la Corte di legittimità, che ha rammentato come sui docenti gravi un obbligo di vigilanza che prescinde dall’età degli studenti, “poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l’attività di insegnamento / addestramento cui si riferisce l’articolo 2048 secondo comma”.
Naturalmente, questo non significa che l’età degli studenti non abbia mai alcun rilievo, poiché dovrà sempre costituire il parametro con cui si dovrà valutare la condotta posta in essere dall’insegnante.
L’età degli studenti e la responsabilità insegnanti
L’obbligo di vigilanza di un docente sarà infatti evidentemente diverso a seconda che gli studenti siano bambini molto piccoli o giovani che stanno concludendo il corso di studi nelle scuole superiori. E’ intuibile che nel primo caso l’obbligo di vigilanza sarà più intenso, mentre nella seconda ipotesi non potrà che essere più lieve.
In altri termini, il dovere di vigilanza di cui all’art. 2048 secondo comma c.c. è da intendersi non certo in senso assoluto, bensì in termini relativi considerato che il contenuto di tale obbligo è da intendersi in rapporto inversamente proporzionale al livello di maturità degli alunni, con la conseguenza che con l’avvicinarsi degli alunni all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza.
Pertanto, al fine di giudice il comportamento di un’insegnante, si dovrà valutare, tenendo conto anche dell’età degli studenti, quanto l’evento dannoso fosse prevedibile.
Sulla base di ciò, salvo la presenza di casi particolari, la maggiore età dello studente potrebbe far venire meno la responsabilità del docente se si presume che il ragazzo maggiorenne sia in grado di tenere comportamenti socialmente adeguati.
Come però visto nel commento di oggi, la maggiore età del giovane non esclude sempre la responsabilità dell’insegnante che, dunque, permane se il danneggiato è in grado di provare che nel caso specifico sarebbe stata necessaria una particolare vigilanza.
A titolo di esempio, si pensi ad un incidente che è causato da uno studente che in passato aveva avuto comportamenti aggressivi o ostili nei confronti del danneggiato. In questo caso appare evidente come sia l’insegnante a dover dimostrare di aver posto in essere tutte le condotte possibili per evitare il verificarsi dell’evento.
Le conclusioni
Traendo le dovute sintesi, possiamo dunque affermare che sebbene la maggiore età degli studenti non escluda automaticamente la responsabilità dell’insegnante, di contro costituisce un parametro importante per valutare il grado di vigilanza esigibile da un docente.
Nel concreto, il più delle volte la maggiore età degli studenti è in grado di escludere la responsabilità dell’insegnante, ma il danneggiato può comunque dimostrare che nel caso specifico l’obbligo di vigilanza del docente avrebbe dovuto essere più stringente.
Per una consulenza legale sul un caso specifico è possibile compilare l’apposito modulo per la richiesta di consulenza: sarete contattati entro poche ore dall’invio della richiesta.
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