Friday, December 19, 2025
Studente Maggiorenne
L’art. 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e quindi i diritti menzionati nella Costituzione, ivi compreso, all’art. 33, il diritto allo studio; lo studente maggiorenne esercita tale diritto in proprio, potendo iscriversi da solo e interloquire autonomamente con docenti e dirigenti scolastici. Ritenuto che i diritto della persona umana e la capacità giuridica e di agire sono coperti da riserva di legge, le deroghe alla regola generale secondo cui la capacità di agire si acquista con il compimento del 18° anno di età, possono essere stabilite solo con legge. Ne discende che il regolamento scolastico non può, in difetto di una fonte primaria che autorizzi deroghe, stabilire una limitazione della capacità di agire dello studente maggiorenne, imponendo, per l’esercizio del diritto allo studio, l’intervento dei genitori dello studente medesimo (Cons. Giust. Amm. Sic., 01-07-2013, n. 633).
Si ricorda, però, che anche nei confronti degli studenti maggiorenni, la scuola ha un obbligo di vigilanza e di formazione. La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del caso, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo (Cass. civ. Sez. III, Sent., 15/05/2013, n. 11751).
Pertanto, il regolamento non può limitare la capacità di agire del maggiorenne in alcun modo ma nel regolamento possono essere previsti gli strumenti atti a garantire il bilanciamento tra autodeterminazione dello studente maggiorenne e dovere di vigilanza nei confronti dello stesso, prevedendo – ad esempio – delle modalità di comunicazione ai genitori delle assenze o uscite anticipate da scuola oppure limitando la libertà di uscita autonoma da scuola del maggiorenne nel caso in cui lo stesso sia infortunato o accusi problemi di salute.
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