Tuesday, January 7, 2025

Legge Regionale recupero sottotetti

– Le tolleranze (i “non abusi”) Buona l’dea di riconoscere la prassi (consolidata e diffusa) di “tollerare” le diverse modalità di apprezzamento delle “difformità esecutive veniali” sia in fase di progettazione/esecuzione che in fase di “agibilità”. La norma è solo retrospettiva e riconosce la “non difformità” di quelle variazioni “scusabili in funzione di pregresse prassi” che quindi vengono sottratte al regime della sanatoria (non è una sanatoria e nemmeno un condono: se all’epoca non erano difformità non c’è niente da sanare). Come tutte le norme parametriche la maggiorazione delle percentuali di difformità non riconoscerà tutte le situazioni, ma tant’è. Quel che lascia un po’ più perplessi è l’agibilità sanante che dipende dell’accertamento degli uffici tecnici. Di questo abbiamo già detto (v. InGenio: 23.08.2024 – “La Tollerabilità nel Salva-Casa tradotta in due articoli apparentemente diversi ma contigui fisicamente e concettualmente”). 2 - La sanabilità ex giurisprudenziale Buona l’idea di disciplinare la cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” che tanto ha fatto discutere in passato sia la dottrina che la giurisprudenza e sulla quale anche noi abbiamo più volte scritto. Si è disquisito molto in passato sul fatto che non fosse “legale” perché non disposta per legge, come se la definizione di “giurisprudenziale” la dovesse di per sé renderla illegittima: le due definizioni non sono tra loro escludenti. L’Emilia-Romagna (ad esempio) l’aveva già resa legale per legge regionale ed anche la Bozza di Nuovo Testo Unico delle Costruzioni se ne era fatto carico (v. InGenio – 15/12/2020 - “Interessanti novità sulla sanatoria nel Nuovo Testo Unico dell’Edilizia” e “Nel Nuovo Testo Unico dell'Edilizia molto di più della sanatoria ...”). Certo la regolamentazione che ne è stata data potrà non soddisfare tutti, e va anche detto che la sua disciplina apre altri scenari di difficile interpretazione. Ora però abbiamo una disciplina di legge e la smetteremo di discutere sulla applicabilità: d’ora in poi non sarà più “giurisprudenziale” ma anch’essa legale. In disparte ogni valutazione discrezionale (di opportunità e moralistica – che tanto hanno caratterizzato il dibattito pregresso) il Legislatore si è ripreso il Suo (legittimo) potere decisionale discrezionale. Visto come è facile passare dall’illegittimo al legittimo? Basta cambiare la legge! Al netto delle valutazioni etiche ha prevalso il fine pratico/utilitaristico. 3 - Buono il riconoscimento della sanabilità degli abusi paesaggistici, già riconosciuti dalla giurisprudenza, ma non dalla legge e spesso oggetto di imbarazzanti comportamentI delle pubbliche amministrazioni. 4 - Buona la sanabilità sismica di cui molto si era occupata la dottrina e non il Legislatore. 5 - Buona – anche se forse non proprio coerente – la separazione della sanabilità individuale della singola unità immobiliare dalla conformità dell’intero edificio.

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