Saturday, July 6, 2024

TABELLE MILLESIMALI

Il D.Lgs 102/2014 pare obblighi alla redazione di tutte le tabelle millesimali del riscaldamento indipendentemente dagli interventi di termoregolazione e contabilizzazione. Di seguito pongo l'attenzione sul quesito da me formulato presso le istituzioni competenti al fine suggerire le giuste modalità di intervento. E' vero che dall'entrata in vigore del D.Lgs 102/2014, il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento al fine di non incorrere in sanzione amministrativa ha l'obbligo di ripartire le spese in conformità alla normativa UNI10200, qualora sia applicabile,indipendentemente dalle risultanze della relazione di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto l'installazione di dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione ovvero a prescindere dalla loro installazione? Esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo Tale domanda trova merito in ragione dell'art. 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014 "Il condominio alimentato da (...) sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro." In particolare si riporta di seguito lo stralcio dell'art. 9, comma 5, lettera d): "d) quando i condomini (...) sono alimentati da (...) sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni (...) l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini (...) ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese." Inoltre è da osservare che la norma UNI10200 dal titolo "Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento", nata già nel 1993 e successivamente, a far data dalla versione del 2013, ha modificato il titolo in "Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria" tratta in generale il riparto spese generato dagli impianti comuni di riscaldamento indipendentemente dalla presenza o meno dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione ovvero trattando il riparto spese in maniera differente laddove sia presente la contabilizzazione e termoregolazione o laddove essa risulti assente. Da quanto constatato fin'ora quasi tutte le tabelle millesimali del riscaldamento presenti, non sono conformi alla UNI10200 e ciò anche in considerazione della loro redazione nel periodo di non cogenza della norma. E' da dire che tale norma premia l'efficienza energetica dando la possibilità al singolo condomino di ridurre la propria aliquota millesimale qualora effettui interventi tali da ridurre il fabbisogno energetico per climatizzazione invernale della sua unità immobiliare anche qualora risulti non efficiente in termini di costi l'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione. Il dubbio interpretativo è determinato dall'avere associato il criterio di riparto spese previsto dalla UNI10200 unicamente al caso specifico della termoregolazione e contabilizzazione del calore e quindi dall'avere erroneamente ritenuto la norma UNI10200 non applicabile qualora l'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non venisse effettuata in quanto non efficiente in termine di costi. E' da dire, inoltre, che in caso di non installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione non trova applicazione quanto previsto dalla stralcio che segue di cui all'art. 9 comma 5 lettera d. "(...) E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.(...)" Va ancora osservato che quantunque sussistano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, la quota dei prelievi volontari non può che essere divisa con la UNI10200. La soluzione interpretativa proposta Indipendentemente dall'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione le spese sono da ripartirsi in maniera obbligatoria secondo la norma UNI10200 salvo i casi di non applicabilità che non corrispondono alla mancata installazione dei dispositivi di termoregolazione contabilizzazione del calore. E' fatta eccezione, qualora si proceda nell'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, la possibilità di suddivisione delle spese in base ai soli millesimi di proprietà.

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