Friday, July 5, 2024

Non sempre la quantificazione delle tabelle millesimali è lasciata alla libera disponibilità dei condomini, una volta rispettati i principi generali del Codice Civile. Il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141; (Contabilizzazione del calore), all’articolo 9, comma 5, lettera d, così dispone: “quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà…..” La norma citata impone di fatto al condominio le modalità di redazione delle tabelle millesimali del riscaldamento, così detto centralizzato e delle forme collegate. Il tutto la fine di una corretta applicazione della normativa sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore.

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