Tuesday, June 11, 2024

Insegnanti di Sostegno

Scrutini finali: chi vota se ci sono più docenti di sostegno nel consiglio di classe Può capitare che durante gli scrutini si arrivi a deliberare a maggioranza per l’ammissione di un allievo. Come votano i docenti di sostegno? Sono un’insegnante di sostegno in una scuola secondaria di primo grado. Nella classe dove effettuo sostegno vi sono ben 4 insegnanti di sostegno e vi è la presenza di 4 alunni con disabilità legge 104 ( due alunni con 104 comma 3 e quindi 18 ore a testa e altri 2 alunni comma 1 con 6 ore cadauno); quando facciamo i consigli di classe, gli scrutini o gli esami e dobbiamo votare, ad esempio per la bocciatura di un alunno della classe e non con la 104, quanto vale il nostro voto? come docenti di sostegno abbiamo diritto a 4 voti separati essendoci 4 ragazzi con disabilità, oppure dobbiamo metterci d’accordo e dare un solo voto unico, essendo comunque sulla classe? Le allego la normativa che ho trovato, che però non siamo riusciti ad interpretare in modo univoco. Vi ringrazio moltissimo. Il D.P.R. 122/2009 all’art. 2 comma 5 non modificato nella parte da D.Lgs. 62/2017 (art. 2, comma 6) specifica che “i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. Alunni non disabili La legge 104/92 e tutte le norme che riguardano la valutazione e i consigli di classe, art. 15 comma 10 O.M. n. 90/2001 e D.Lgs. n. 297/1994 art. 13 comma 6 e 315, comma 5, precisano che i docenti di sostegno sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Conclusioni E’ innanzitutto utile premettere che il quesito posto dalla collega non trova una soluzione normativa chiara e precisa, nel senso che il DPR citato e il successivo D.Lgs. 62/2017 non affrontano con chiarezza il voto dei docenti di sostegno per gli allievi non disabili quando appunto in una classe, e quindi nel consiglio di classe, ci sono più docenti di sostegno. Non vi è però dubbio che proprio in analogia all’art. 2, comma 5 del d.P.R. 122/2009, anche nei casi di allievi non disabili, quando appunto si tratta di votare per la ammissione/non ammissione tutti i docenti di sostegno facenti parte del consiglio di classe devono far convergere un’unica posizione e quindi un unico voto per ciascun allievo. Ciò perché in questi casi il sostegno deve essere individuato come “materia”, che deve essere rappresentata nel voto per “testa” che si effettua all’interno del consiglio di classe da ciascun docente. Accade così anche, per esempio, nei casi dei docenti che insegnano italiano, storia e geografia (tre materie ma unico docente) che esprime quindi un unico voto per “testa” quando si tratta di votare per la bocciatura o meno di un allievo. D’altronde non potrebbe essere diversamente altrimenti si andrebbe a falsare lo scrutinio, laddove ci dovessero essere ben 4 insegnanti di sostegno (stessa “materia”) che andrebbero così ad esprimere 4 voti distinti, pur appartenendo alla stessa materia. In conclusione, l’espressione dell’unico voto si attua nel momento in cui si deve votare a favore o contro una ammissione alla classe successiva o agli esami, laddove appunto il sostegno deve essere sempre espresso con un solo voto, quindi vale 1, anche in presenza di più insegnanti. Prof. Danilo solari

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