Saturday, October 30, 2021

INC. esecuzione

Una lettura estensiva degli artt. 669-676 c.p.p. o di altre disposizioni comunque fondanti un intervento sul titolo esecutivo – si pensi, in particolare, alle previ- sioni “sostanziali” ex art. 2 c.p. e 30 co. 4 l. 11 marzo 1953, n. 87, quand’anche non dotate di uno specifico “canale processuale” di recepimento –, ma pure – in termini ben più dirompenti – “sconfessando” esplicitamente il carattere tas- sativo degli interventi post-iudicatum2. Noti, e indubbiamente meritevoli, gli obiettivi perseguiti da questo orienta- mento, che, per quanto qui più strettamente interessa, possono riassumersi nell’esigenza di non lasciare mai senza rimedio l’illegalità–latosensuintesa3 – della condanna o del trattamento sanzionatorio, seppure "cristallizzati dalla res iudicata4." Dirompenti, però, gli effetti che ne sono derivati, da un lato, sul prin- cipio di stretta legalità processuale – oggi costituzionalmente sancito dall’art. 111 co. 1 Cost.5 –, dall’altro, nei rapporti fra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione: sotto questo secondo profilo è “esploso”, in particolare, il pro - blema dei limiti che il giudicato, nella componente accertativa, possa ancora opporre al giudice dell’esecuzione, ad evitare che il controllo in executivis, con un’ulteriore confusione di piani, sconfini in una forma di impugnazione straor- dinaria6. Se, infatti, quanto alle attribuzioni conferite a tale giudice dalla legge detti limiti sono positivamente delineati – si pensi all’art. 671 c.p.p., che per- mette l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato conti- nuato in quanto «non sia stata esclusa dal giudice della cognizione» –, nei “nuovi terreni” di intervento in executivis è ancora il diritto pretorio a tracciarli, ciò che sta conducendo ad intollerabili disparità di trattamento. «La strada era tracciata e il cammino successivo» – verso spazi sempre più ampi di ineseguibilità del giudi- cato – «ovviamente conseguente». 2 Ribadiscono invece con forza tale carattere, da ultimo, BONTEMPELLI, La resistenza del giudicato alla violazione del principio di legalità penale, in Rev. bras. der. proc. pen., 2018, n. 4, 1059 s.; CENTORAME, La cognizione penale in fase esecutiva, Torino, 2018, 77. 3 Cioè ascrivibile tanto ad una macroscopica “svista” del giudice di cognizione,quanto ad evenienze,suc- cessive al giudicato, che la legge non individui espressemente come fondanti un intervento “revocatorio”, quali la dichiarazione di incostituzionalità di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio o l’emer- sione, per effetto della giurisprudenza delle Corti europee, dell’incompatibilità della condanna o della pena rispetto ad un precetto convenzionale o “comunitario”. 4 Per un'analisi generale del fenomeno cfr., fra gli altri, F. GAITO, La riapertura del processo, in questa rivista, 2017, 956 ss. 5 Sul tema, in termini particolarmente critici, CAPRIOLI, Il giudice e la legge processuale: il paradigma rovesciato, in Ind. pen., 2017, n. 3 (Appendice), 967; NEGRI, Splendori e miserie della legalità proces- suale, in questa rivista (stampa), 2017, n. 2, 440 s. 6 Sottolinea questo pericolo,fraglialtri,F.CENTORAME,La cognizione,cit.,77ss. 2 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 Date queste premesse, ci si propone, una volta sinteticamente evidenziate le singole “direttrici” dell’espansione pretoria della giurisdizione esecutiva, di for- mulare qualche indicazione di “riordino”, nell’auspicio di un intervento legisla- tivo che, salvando quanto di buono il diritto vivente ha suggerito, riconduca ambiti di intervento e procedure della predetta giurisdizione alla legalità pro- cessuale costituzionalmente sancita, ciò che è tanto più necessario quando – come nel caso di specie – si tratti di superare il giudicato. 2. Giudice dell’esecuzione e pena costituzionalmente e/o convenzionalmente illegale. Un primo ampliamento degli spazi della giurisdizione esecutiva si regi- stra sul fronte della c.d. pena illegale: alla potestà, tradizionalmente riconosciuta al giudice dell’esecuzione e di cui può trovarsi fondamento positivo nell’art. 670 c.p.p., di dichiarare in tutto o in parte inesistente il titolo esecutivo recante una sanzione non prevista dalla legge o eccedente i limiti legali – purché l’ille- galità sia frutto di una mera svista, non di un errore valutativo, del giudice di cognizione –7, si è da alcuni anni “aggiunto” il potere del primo giudice di ride- terminare la pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità di norme in- cidenti sul trattamento sanzionatorio 8, o in adeguamento a una decisione della Corte di Strasburgo accertativa dell’illegalità convenzionale della pena stessa9. Sotto il primo profilo, l’ormai pacifico orientamento della giurisprudenza ordi- naria e costituzionale è in sè condivisibile, alla sola condizione che se ne indi- viduino i corretti fondamenti normativi. In difetto di indicazioni legislative ad hoc, significative difficoltà si registrano, però, in ordine agli strumenti, ai confini ed agli effetti dell’operazione di ricalcolo della pena “incostituzionale”.

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