Tuesday, October 12, 2021

Incidente di esecuzione

3. Giudice dell’esecuzione e fenomeni di successione normativa incidenti sulla legalità della condanna. Un secondo ambito di ampliamento giurisprudenziale dell’incidente esecutivo coinvolge i casi in cui fenomeni di successione norma- tiva, non riconducibili alle tradizionali – e codificate – ipotesi di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice, mettano in di- scussione l’an – non soltanto la species o il quantum sanzionatorio – della con- danna irrevocabile. Tramite un adattamento interpretativo dell’art. 673 c.p.p., un’ormai pacifica giurisprudenza, sul presupposto che il contrasto fra una norma incriminatrice nazionale e una norma di diritto UE si traduca – almeno nel caso in cui la seconda sia sopravvenuta alla prima – in un fenomeno di abolitio criminis, ri- conosce al giudice dell’esecuzione il potere di revocare la condanna, per il reato “comunitariamente” illegittimo, in adempimento dell’obbligo, fondato sull’art. 11 Cost., di disapplicare la norma che lo prevede41. Seppure il richiamo “di- retto” dell’art. 673 c.p.p. susciti qualche perplessità – data la differenza fra l’abrogazione, a cui la disposizione testualmente si riferisce, e la disapplica- zione42 –,l’interventoinexecutivistrovacomunquesolidofondamentonell’art. 40 V.,infra,§3. 41 Cass.,Sez.III,3giugno2014,n.30591,SeckTalla,inwww.cortedicassazione.it;Id.,Sez.I,23settembre 2011, Isoken, in DeJure; Id., Sez. I, 20 aprile 2011, Sall, in Cass. pen., 2011, 3763; Id., Sez. I, 28 aprile 2011, Tourghi, ivi, 2011, 3766. 42 Mentre, infatti, il primo istituto risolve un’antinomia attraverso il criterio cronologico, il secondo la risolve attrevareso il criterio gerarchico. 12 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 2 co. 2 c.p., la cui lettera – «nessuno può essere punito per un fatto che, se- condo una legge posteriore, non costituisce reato e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali» – lascia più ampi margini interpre- tativi43: ben possono qualificarsi ‘legge’, infatti, gli atti normativi comunitari, e finanche le sentenze della Corte di Giustizia, alle quali cui il nostro Giudice delle leggi ha riconosciuto efficacia erga omnes e rango para-legislativo44. Nulla osta, allora, a individuare per via analogica nell’art. 673 c.p.p. il canale proces- suale dell’intervento del giudice esecutivo: non si tratta, infatti, di applicare per analogia un rimedio post-iudicatum – operazione certamente non consentita – , ma di applicare per analogia ad un intervento post-iudicatum, comunque le- gislativamente previsto nell’an, la disciplina più adatta a calibrarne il quomodo, ciò che, in una prospettiva di favor rei, appare pienamente legittimo45. Di un’estensione della portata dell’art. 673 c.p.p. si è peraltro discusso – e si sta ancora discutendo – anche con riguardo alla condanna in contrasto col prin- cipio convenzionale di legalità penale, con particolare riguardo al caso in cui il conflitto, fra la norma incriminatrice interna e l’art. 7 CEDU, discenda dalla valenza che, sul piano convenzionale, è attribuita a fenomeni “successori” – in mitius o in peius – di mera fonte giurisprudenziale, in ragione della nozione autonoma di law – comprensiva appunto del diritto giurisprudenziale – adottata a Strasburgo. Sul fronte della retroattività in mitius la Corte costituzionale, come è noto, ha bloccato sul nascere il tentativo di estendere l’art. 673 c.p.p. all’abolitio criminis di matrice giurisprudeziale, escludendo che tale disposizione, in quanto «non prevede l’ipotesi di revoca della...condanna...in caso di mutamento giurispru- denziale – intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassa- zione – in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge penale come reato», confligga, fra l’altro, con gli artt. 25 co. 2 Cost., 117 Cost. e 7 CEDU. In termini decisamente tranchant, la Corte ha fatto leva, oltreché su una certa 43 DEAMICIS,L’efficaciadirettadelladirettivacomunitariasuirimpatrinell’ordinamentointerno,inCass. pen., 2011, 3773; MASERA - VIGANÒ, Addio all’art. 14: nota alla sentenza El Dridi della Corte di Giustizia UE in materia di contrasto all’immigrazione irregolare, in Rivista AIC, 2011, n. 3, 14. 44 Fralealtre,Cortecost.n.113del1985eId.n.389del1989.Indottrina,VIGONI,Relativitàdelgiudicato ed esecuzione della pena detentiva, Milano, 2009, 192. 45 Dopoavernenegatol’applicazionediretta,ritengonol’art.673applicabileperanalogiaCass.,Sez.I,20 gennaio 2011, Titas Lucas, in DeJure; Id., Sez. VII, 6 marzo 2008, Bujilab, in Mass. Uff., n. 239960. In dottrina GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, 218 ss.; MANGIARACINA, Quale sorte per il giudicato nazionale a fronte di un revirement delle Sezioni unite?, in Dir. pen. proc., 2013, 1100. 13 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 ambiguità della giurisprudenza di Strasburgo46, da un lato, sulla diversa portata del principio convenzionale di legalità penale rispetto all’omologo principio costituzionale – dato che solo quest’ultimo è comprensivo del principio di ri- serva di legge formale –, dall’altro, sul principio di soggezione del giudice alla sola legge, il quale sarebbe gravemente minato se il giudice esecutivo, in virtù dell’intervento additivo richiesto, fosse tenuto a revocare la condanna a fronte di una decisione “abolitiva” delle Sezioni unite che, seppure non condividesse, non avrebbe alcuna possibilità di contestare47.

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