Tuesday, November 17, 2020

Il Giudice dell'esecuzione

Il GIUDICE dell'esecuzione L’attuale codice di procedura penale ha ridisegnato, rispetto al precedente, il ruolo e la funzione del giudice dell’esecuzione prevedendo una nutrita serie di poteri, più o meno incidenti sul giudicato, che la dottrina ha classificato come selettivi (art. 699 c.p.p.), risolutivi (art. 673 c.p.p.), di conversione (art. 2, comma 3, c.p.), modificativi (artt. 672, 676 c.p.p.), ricostruttivi (art. 671 c.p.p. e 188 disp. att. c.p.p.), complementari e supplenti (art. 674 c.p.p.). Dal contenuto di tali disposizioni emerge come la fase esecutiva abbia acquistato una dimensione centrale e complementare a quella di cognizione, concorrendo al completamento funzionale del sistema processuale. Per la maggiore latitudine dei poteri di cui è stato dotato il giudice dell’esecuzione, questi non si limita, quindi, a conoscere delle questioni sulla validità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma 1, 671, 672 e 673 c.p.p.). In aggiunta alle previsioni normative che tipizzano espressamente possibilità di modifica del giudicato e della sanzione inflitta, la giurisprudenza ha da tempo ampliato i poteri di intervento del giudice dell’esecuzione sul titolo esecutivo, configurandone alcuni che a ben vedere completano gli spazi di intervento in executivis. Quello di determinare esattamente il tempus commissi delicti, derivandone poi da ciò dirette o indirette conseguenze in termini di rimodulazione del trattamento sanzionatorio, rientra in questo scenario ed è un potere di interpretazione del titolo esecutivo da sempre ammesso sebbene entro limiti determinati che, giustamente, tendono a configurare l’intervento in executivis come suppletivo e non concorrente con quello del giudice di cognizione. A fronte della linearità precettiva delle regole giurisprudenziali, la prassi applicativa lascia ad ogni modo registrare non sempre facili soluzioni alle questioni in concreto trattate, di cui i provvedimenti di merito che si commentano sono evidente dimostrazione.

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