Friday, November 27, 2020

IL CTU

Ctu: la perizia errata comporta anche la responsabilita’ penale Una perizia errata non e' esente da addebiti derivanti da una specifica responsabilita' penale del ctu. Si parla di reclusione e interdizione dai pubblici uffici Ctu: la perizia errata comporta anche la responsabilita’ penale Continua la panoramica sulla responsabilità professionale del CTU. La responsabilità del Consulente Tecnico è delineata, in prima battuta dalle norme di diritto civile, tuttavia ciò non esclude una tutela anche in sede penale, grazie al richiamo, contenuto all’interno dell’art. 64 c.p.c, alle norme penalistiche. Poiché il CTU assume la funzione di Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., in qualità di ausiliario del Giudice, può incorrere in una serie di reati direttamente collegati a tale ruolo: si pensi al peculato, alla corruzione, alla concussione e all’abuso di ufficio, nonché alla fattispecie specificatamente riferita alla figura dell’esperto dell’autorità prevista dall’art. 366 c.p. Tale ultima norma, infatti, punisce con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 30 euro fino a 516 euro il CT, nominato dal Giudice, che ottenga con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o prestare il suo ufficio o il perito che rifiuti di dare le proprie generalità, di prestare il giuramento richiesto o di assumere o di adempiere le proprie funzioni. Ancora, ai sensi dell’art. 314 del codice penale, il Consulente che si trovi in possesso di danaro o di altra cosa mobile appartenente alla pubblica amministrazione, qualora se ne appropri o ne disponga per uso proprio o altrui, è punibile con la reclusione da 3 a 10 anni e con l’interdizione dai pubblici uffici. Nei casi in cui la reclusione sia prevista per un tempo inferiore ai 3 anni, la condanna comporta l’interdizione temporanea. L’art. 373 c.p., riguardo falsa perizia o interpretazione, stabilisce invece la pena della reclusione da 2 a 6 anni per il perito che, nominato dall’autorità giudiziaria, dà pareri o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero. Il verbale redatto dal Consulente in qualità di Pubblico Ufficiale costituisce atto pubblico, anche riguardo ai fatti che il CTU asserisca essersi verificati in sua presenza, per cui nei suoi confronti si può procedere con querela di falso; tale istituto non è invece ammissibile per il contenuto della consulenza tecnica, la quale non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti. L’art. 374 c.p., riguardo la frode processuale, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni il perito che, nell’esecuzione di una perizia, modifichi artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone su cui si deve svolgere la consulenza. Al Consulente Tecnico si applicano le disposizioni del codice penale riguardanti i periti, ma va ricordato che nel codice di procedura penale non vi è alcuna disposizione analoga al citato art. 64 c.p.c. Pertanto, la parte che abbia subito un concreto pregiudizio in conseguenza dell’operato dell’esperto in un processo penale, può far valere il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., innanzi al Giudice competente per valore e territorio. Riguardo alla quantificazione del danno, normalmente esso comprende tutte le spese sostenute per l’adozione di provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza di un errata consulenza, nonché le spese affrontate per dimostrare l’erroneità della consulenza d’ufficio. In relazione agli artt. 373 e 374 c.p., sono previste anche delle aggravanti oggettive (art. 375 c.p.): · la pena della reclusione da 3 a 8 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a 5 anni; · la pena della reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna superiore a 5 anni; · la pena con reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo. L’art. 376 c.p., prevede poi la non punibilità per il colpevole che ritratti il falso e manifesti il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Va sottolineato come al perito si possono applicare, pur in assenza di uno specifico richiamo, le norme incriminatrici relative al delitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), nonché quelle relative alle altre infedeltà del patrocinatore o Consulente Tecnico (art. 381 c.p.), le quali comunque presuppongono, quale elemento costitutivo del reato, la sussistenza di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria. Un’analisi particolare meritano i vari casi di colpa grave da parte del CTU nell’esecuzione del mandato ricevuto. Questi sono regolati dall’art. 64 c.p.c., e si verificano quando: · il CTU smarrisce documenti originali e non più riproducibili dal contenuto dei fascicoli di parte; · il CTU perde o distrugge la cosa controversa o documenti affidatogli; · il CTU omette di eseguire accertamenti irripetibili; · il CTU non avvisa le parti sulla data d’inizio delle operazioni peritali provocando l’annullamento della consulenza su istanza di parte; · il CTU redige una consulenza non idonea o incompleta con conseguente innovazione della stessa; · il CTU assume l’incarico conferitogli dal Giudice pur non avendo un’adeguata e specifica conoscenza tecnica nel settore oggetto della consulenza richiesta e redige pertanto un elaborato viziato da errori. Il citato art. 64, comma 2, c.p.c., punisce il Consulente che commette tali fattispecie di reato con l’arresto fino ad 1 anno oppure con l’ammenda fino a 10.329 euro, oltre alla pena accessoria della sospensione dall’esercizio della professione da 15 giorni a 2 anni (art. 35 c.p.). Nell’ipotesi di colpa grave, come già detto, è dovuto anche il risarcimento dei danni indipendentemente dal fatto che sia applicata la pena pecuniaria. Infine, ai sensi dell’art. 377 c.p., chiunque prometta denaro o altra utilità a un Consulente per indurlo a una falsa perizia, è punibile, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata o sia accettata ma la falsità non sia commessa, con la pena di cui all’art. 373 c.p. (da 2 a 6 anni di reclusione) ridotta dalla metà ai due terzi e con l’interdizione dai pubblici uffici. LEGGI ANCHE: Il Ctu tra responsabilita’ e sanzioni disciplinari CTU: le regole della responsabilita’ civile e l’obbligo del risarcimento del danno Libera professionista esperta nel settore delle consulenze tecniche e delle valutazioni immobiliari, Pollastrini svolge attività per la pubblica giurisdizione, in ambito stragiudiziale e per gli istituti di credito. Conciliatore, è iscritta all’Organismo di mediazione interprofessionale Nazionale “Geo-C.a.m.” nel settore “edilizia-urbanistica”. Progetta e coordina corsi e seminari di studio ad elevata specializzazione tecnico-professionale per enti di formazione, associazioni e ordini professionali. Esperta nella gestione di finanziamenti per la formazione, erogati dal Fondo Sociale Europeo, con competenze certificate dalla Regione Marche secondo la Dgr 1071/05. E’autrice di pubblicazioni per riviste tecniche di settore. Un’opera che ripercorre il modus operandi che il professionista deve seguire in tutte le fasi della consulenza, partendo dalle fonti normative: Codice di Procedura Civile, altre norme codicistiche e di legge: dagli aspetti preliminari fino alla definizione dei compensi, con approfondimenti relativi al rito amministrativo e penale, alla responsabilità sia civile sia penale, alla gestione della privacy. Comprende il software “Ctu Gestione Ufficio”, che consente di gestire e ottimizzare al meglio l’attività funzionale di un qualunque studio tecnico adattandosi bene alle esigenze sia dei piccoli studi, sia di quelli più evoluti.

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