Tuesday, November 10, 2020

INCEDENTE DI ESECUZIONE

INCIDENTE DI ESECUZIONE L’incidente di esecuzione a rimedio della pena e della condanna illegale: tra riforme “pretorie” e mancate riforme legislative Nell’intento di non lasciare senza rimedio l’illegalità della pena o della condanna, pur se “cristallizzata” dal giudicato, la giurisprudenza degli ultimi anni ha significativamente incrementato i margini di manovra del giudice dell’esecuzione, spingendosi talora a scardinare apertamente il principio di tassatività degli interventi post-iudicatum. Nella convinzione che la meritevolezza dell’obiettivo non giustifichi forzature della littera legis contrastanti col principio di legalità processuale, lo studio mette in evidenza come i pur pregevoli spunti offerti dal diritto vivente richiedano, ad evitare il protrarsi di una situazione gravemente caotica, una definitiva “messa a sistema” da parte del legislatore. The incident involving the remedy of the sentence and the illegal sentence: between "pretoria" reforms and missed legislative reforms In order to grant a remedy against the unlawfulness of the sentence or of the conviction, notwithstanding the res judicata, the recent case law has significantly increased the powers of the implementation judge. Sometimes, the said case law even came to openly undermine the principle according to which res iudicata can be removed or modified only in cases provided by law. Based on the assumption that the importance of the aim does not justify for-cing the letter of the law against the principle of procedural legality, the article emphasizes that the valuable ideas offered by the case law need to be set up by the legislator, so as to avoid a seriously chaotic situation. SOMMARIO. 1. Premessa. – 2. Giudice dell’esecuzione e pena costituzionalmente e/o convenzionalmente illegale. – 3. Giudice dell’esecuzione e fenomeni di successione normativa incidenti sulla legalità della condanna. – 4. Conclusioni. 1. Premessa. Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo ampliamento per via pretoria dei margini d’intervento del giudice dell’esecuzione, sul presuppo- sto che nell’“incidente” ex art. 666 ss. c.p.p. possa individuarsi una sorta di “ultima spiaggia” su cui approdare quando, a tutela dei diritti individuali, oc- corra mettere mano al giudicato – in primis, ma non solo, in adeguamento alle decisioni delle Corti europee –, ma nessun altro strumento sia disponibile nella fattispecie concreta, complice, spesso, la colpevole inerzia del legislatore1. Sif- fatta operazione è stata condotta non soltanto attraverso la via – legittima – di 1 UnaprimamanifestazionediquestoorientamentorisalecomeènotoaCass.,Sez.I,1°dicembre2006, Dorigo, in Cass. pen., 2007, 1441, che, in assenza di un rimedio idoneo a riaprire i processi in esecuzione di una sentenza della Corte di Strasburgo accertativa di una violazione del fair trial – rimedio solo succes- sivamente introdotto dalla Corte costituzionale nelle forme delle “revisione europea” – ha utilizzato il procedimento ex artt. 666 e 670 c.p.p. per disporre la cessazione, in favore del ricorrente vittorioso a Strasburgo, dell’esecuzione della pena detentiva. Rileva FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della legge: la precarietà della certezza giuridica (a margine di Corte cost., sent. n. 230 del 2012), in questa rivista (web), 2013, n. 2, 15, che, in particolare a seguito del predetto intervento del giudice di legittimità, ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 una lettura estensiva degli artt. 669-676 c.p.p. o di altre disposizioni comunque fondanti un intervento sul titolo esecutivo – si pensi, in particolare, alle previ- sioni “sostanziali” ex art. 2 c.p. e 30 co. 4 l. 11 marzo 1953, n. 87, quand’anche non dotate di uno specifico “canale processuale” di recepimento –, ma pure – in termini ben più dirompenti – “sconfessando” esplicitamente il carattere tas- sativo degli interventi post-iudicatum2. Noti, e indubbiamente meritevoli, gli obiettivi perseguiti da questo orienta- mento, che, per quanto qui più strettamente interessa, possono riassumersi nell’esigenzadinonlasciaremaisenzarimediol’illegalità–latosensuintesa3 – della condanna o del trattamento sanzionatorio, seppure cristallizzati dalla res iudicata4. Dirompenti, però, gli effetti che ne sono derivati, da un lato, sul prin- cipio di stretta legalità processuale – oggi costituzionalmente sancito dall’art. 111 co. 1 Cost.5 –, dall’altro, nei rapporti fra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione: sotto questo secondo profilo è “esploso”, in particolare, il pro- blema dei limiti che il giudicato, nella componente accertativa, possa ancora opporre al giudice dell’esecuzione, ad evitare che il controllo in executivis, con un’ulteriore confusione di piani, sconfini in una forma di impugnazione straor- dinaria6. Se, infatti, quanto alle attribuzioni conferite a tale giudice dalla legge detti limiti sono positivamente delineati – si pensi all’art. 671 c.p.p., che per- mette l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato conti- nuato in quanto «non sia stata esclusa dal giudice della cognizione» –, nei “nuovi terreni” di intervento in executivis è ancora il diritto pretorio a tracciarli, ciò che sta conducendo ad intollerabili disparità di trattamento. «la strada era tracciata e il cammino successivo» – verso spazi sempre più ampi di ineseguibilità del giudi- cato – «ovviamente conseguente». 2 Ribadiscono invece con forza tale carattere, da ultimo, BONTEMPELLI, La resistenza del giudicato alla violazione del principio di legalità penale, in Rev. bras. der. proc. pen., 2018, n. 4, 1059 s.; CENTORAME, La cognizione penale in fase esecutiva, Torino, 2018, 77. 3 Cioèascrivibiletantoadunamacroscopica“svista”delgiudicedicognizione,quantoadevenienze,suc- cessive al giudicato, che la legge non individui espressemente come fondanti un intervento “revocatorio”, quali la dichiarazione di incostituzionalità di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio o l’emer- sione, per effetto della giurisprudenza delle Corti europee, dell’incompatibilità della condanna o della pena rispetto ad un precetto convenzionale o “comunitario”. 4 Per un'analisi generale del fenomeno cfr., fra gli altri, F. GAITO, La riapertura del processo, in questa rivista, 2017, 956 ss. 5 Sul tema, in termini particolarmente critici, CAPRIOLI, Il giudice e la legge processuale: il paradigma rovesciato, in Ind. pen., 2017, n. 3 (Appendice), 967; NEGRI, Splendori e miserie della legalità proces- suale, in questa rivista (stampa), 2017, n. 2, 440 s. 6 Sottolineaquestopericolo,fraglialtri,F.CENTORAME,Lacognizione,cit.,77ss. 2 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 Date queste premesse, ci si propone, una volta sinteticamente evidenziate le singole “direttrici” dell’espansione pretoria della giurisdizione esecutiva, di for- mulare qualche indicazione di “riordino”, nell’auspicio di un intervento legisla- tivo che, salvando quanto di buono il diritto vivente ha suggerito, riconduca ambiti di intervento e procedure della predetta giurisdizione alla legalità pro- cessuale costituzionalmente sancita, ciò che è tanto più necessario quando – come nel caso di specie – si tratti di superare il giudicato. 2. Giudice dell’esecuzione e pena costituzionalmente e/o convenzionalmente illegale. Un primo ampliamento degli spazi della giurisdizione esecutiva si regi- stra sul fronte della c.d. pena illegale: alla potestà, tradizionalmente riconosciuta al giudice dell’esecuzione e di cui può trovarsi fondamento positivo nell’art. 670 c.p.p., di dichiarare in tutto o in parte inesistente il titolo esecutivo recante una sanzione non prevista dalla legge o eccedente i limiti legali – purché l’ille- galità sia frutto di una mera svista, non di un errore valutativo, del giudice di cognizione –7, si è da alcuni anni “aggiunto” il potere del primo giudice di ride- terminare la pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità di norme in- cidenti sul trattamento sanzionatorio8, o in adeguamento a una decisione della Corte di Strasburgo accertativa dell’illegalità convenzionale della pena stessa9. Sotto il primo profilo, l’ormai pacifico orientamento della giurisprudenza ordi- naria e costituzionale è in sè condivisibile, alla sola condizione che se ne indi- viduino i corretti fondamenti normativi. In difetto di indicazioni legislative ad hoc, significative difficoltà si registrano, però, in ordine agli strumenti, ai confini ed agli effetti dell’operazione di ricalcolo della pena “incostituzionale”. 7 Cfr., già nella vigenza del codice del 1930, Cass., Sez. V, 29 maggio 1985, Lattanzio, in Mass. Uff., n. 169333; Id., Sez. I, 25 giugno 1982, Carbone, ivi, n. 156173. Nel vigore dell’attuale codice, Id., Sez. I, 3 marzo 2009, Alfieri, ivi, n. 243742; Id., Sez. I, 6 luglio 2000, Colucci, ivi., n. 216746; più di recente, con qualche diversa sfumatura, Id., Sez. un., 27 novembre 2014, n. 6240/2015, Basile, in Cass. pen., 2015, 2564; Id., Sez. un., 26 giugno 2015, n. 47766, Butera, ivi, 2016, 492. In dottrina, per la riconduzione delle situazioni di illegalità sanzionatoria evidenziate nel testo alla “mancanza” del titolo ex art. 670 c.p.p., cfr., tra gli altri, CORBI - NUZZO, Guida pratica all’esecuzione penale, Torino, 2003, 223; CAPRIOLI - VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione2, Torino, 2011, 264. 8 Cfr.,perladefinitiva“consacrazione”ditaleorientamento–apertodaCass.,Sez.I,27ottobre2011,n. 977, Hauohu, in Cass. pen., 2012, 1660, Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, ivi, 2015, 41. 9 Il principale riferimento va, naturalmente, a Corte cost. n. 210 del 2013, nonché a Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in Cass. pen., 2015, 28. 3 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 Come è noto, gli artt. 666 e ss. non si occupano espressamente delle conse- guenze post-iudicatum della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme diverse da quelle incriminatrici – data l’indubbia riferibilità dell’art. 673 c.p.p. solo a queste ultime –, ma che siffatte conseguenze si producano, e che sia il giudice dell’esecuzione a doversene occupare, ben può sostenersi sulla base di una lettura estensiva dell’art. 30, co. 4, L. n. 87 del 1953: invero, il riferimento di tale disposizione alla «norma», dichiarata incostituzionale, in «applicazione» della quale una condanna penale è stata pronunciata, si presta ad includere non solo le norme incriminatrici, ma anche quelle incidenti sul trattamento sanzionatorio, conseguendone che pure la dichiarazione di illegit- timità di queste ultime possa riverberarsi post-iudicatum, determinando la ces- sazione dell’esecuzione della quota di pena, inflitta in applicazione della norma illegittima10. Né questa lettura è di per sé impedita dal fatto che la previsione “sostanziale” ex art. 30 co. 4 l. cit. trovi esplicita “corrispondenza processuale”, nel già menzionato art. 673 c.p.p., limitatamente alla dichiarazione di incosti- tuzionalità di una norma incriminatrice. Premesso che la previsione sostanziale è da sola sufficiente a sostenere l’intervento in executivis11, ove se ne voglia in- dividuare un canale processuale di recepimento può farsi riferimento all’art. 670 c.p.p.12, nella parte in cui demanda al giudice dell’esecuzione di accertare la ‘mancanza’ del titolo esecutivo: se per titolo ‘mancante’ – come già accennato – può intendersi quello recante una pena a monte non prevista dalla legge o eccedente i limiti legali, non si ravvisano ostacoli all’estensione della categoria, in combinato disposto con l’art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953, al titolo recante un 10 Cfr.,inparticolare,Cortecost.n.210del2013.Indottrina,fraglialtri,S.RUGGERI,Giudicatocostitu- zionale, processo penale, diritti della persona, in Dir. pen. cont. (Riv. trim.), 2015, n. 1, 32 s.; VICOLI, L’illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria travolge il giudicato: le nuove frontiere della fase esecutiva nei percorsi argomentativi delle Sezioni unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1006 ss., nonché, volendo, LAVARINI, Incostituzionalità della disciplina penale in materia di stupefacenti e ricadute ante e post iudicatum, in Giur. cost., 2014, 1907 s. In termini critici, invece, CAPRIOLI, Giudicato e illegalità della pena: riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale, in Bargis (a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Milano, 2103, 286 ss.; GAMBARDELLA, Norme incostitu- zionali e giudicato penale: quando la bilancia pende tutta da una parte, in Cass. pen., 2015, 82 ss. 11 Comedelrestolaprevisione,anch’essaprivadicorrispondenzanelcodicedirito,dicuiall’art.2co.3 c.p., che, in deroga al principio per cui la lex mitior che non si traduca in un’abolitio criminis non si applica dopo il giudicato (art. 2 co. 2 c.p.), sancisce la conversione della pena detentiva originariamente inflitta quando, dopo la condanna irrevocabile a tale pena, una lex posterior preveda esclusivamente quella pecuniaria. 12 Cfr. anche VIGONI, Giudicato ed esecuzione penale: confini normativi e frontiere giurisprudenziali, in Proc. pen. giust., 2015, n. 4, 8. 4 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 trattamento sanzionatorio divenuto illegale per via di una declaratoria di inco- stituzionalità, peraltro operante ex tunc13. È invece assai più discutibile arrivare alla medesima conclusione partendo dal presupposto che, gli effetti delle declaratorie di illegittimità costituzionale esten- dendosi a tutti i rapporti non esauriti (art. 30, co. 3, legge n. 87 del 1953), la rideterminazione sanzionatoria ad opera del giudice dell’esecuzione, lungi dal costituire una deroga all’intangibilità del giudicato eccezionalmente sancita dall’art. 30, co. 4, legge cit., sia effetto “fisiologico” della dichiarazione di inco- stituzionalità sul rapporto processuale esecutivo, che non potrebbe dirsi “esau- rito” sino alla completa espiazione della pena14. Quest’ultima impostazione – pur autorevolmente sostenuta dalle Sezioni unite15 – postula che l’esecuzione della pena irrevocabilmente inflitta continui a fondarsi sulla norma “sanziona- toria” che la prevede – alle cui vicende sarebbe giocoforza sensibile –, anziché sul comando, cristallizzato nel titolo esecutivo, formulato in applicazione di quella norma: in siffatto contesto, il giudice dell’esecuzione potrebbe sempre “riapplicare” – rectius disapplicare – la norma penale sanzionatoria dichiarata incostituzionale, a prescindere dal fatto che l’art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953 glielo consenta espressamente16. Tale lettura, oltremodo eversiva dei rapporti fra giu- risdizione di cognizione ed esecutiva, è però smentita testualmente proprio da quest’ultima disposizione, laddove, stabilendo che «quando è stata pronunciata sentenza di condanna in applicazione della norma dichiarata illegittima ne ces- sano l’esecuzione e gli effetti penali», distingue plasticamente il momento, si- tuato nel passato, dell’applicazione della norma, da quello, presente, in cui non si deve che riscontrare, agli effetti esecutivi, la relativa caducazione17. In altre parole, al giudice dell’esecuzione – se non si vuole alterarne integralmente il ruolo, ciò che implicherebbe una chiara presa di posizione legislativa – non è 13 Ciòche,fral’altro,rendenonirragionevoleildiversotrattamentodellasuccessionenormativainmitius di fonte costituzionale rispetto alla successione di fonte legislativa, che – quando non abbia portata radi- calmente abolitiva e con l’eccezione della fattispecie ex art. 2 co. 3 c.p. – non consente di scavalcare il giudicato: mentre, infatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale opera ex tunc, con effetti invalidanti, il fenomeno abrogativo opera ex nunc e non produce tali effetti. 14 InterminianalogamentecriticiVICOLI,op.loc.ult.cit.. 15 Cass.,Sez.un.,29maggio2014,n.42858,Gatto,cit.;Id.,Sez.un.,24ottobre2013,n.18821,Ercolano, cit. 16 Cfr.ancoraVICOLI,op.loc.ult.cit. 17 Cfr. già, volendo, LAVARINI, I rimedi post iudicatum alla violazione dei canoni europei, in I principi europei del processo penale, a cura di Gaito, Roma, 2016, p. 112. 5 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 dato intervenire sul giudicato attraverso una nuova applicazione/disapplica- zione di norme già definitivamente applicate nel giudizio di cognizione, ma solo di prendere atto che quelle norme sono “cadute”, e che si è conseguentemente configurato un evento a cui la legge – nella specie l’art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953 – attribuisce efficacia risolutiva o modificativa del giudicato18. L’adesione all’una o all’altra impostazione non è per nulla indifferente allorché ci si interroghi sul ruolo del giudice dell’esecuzione nel recepire post-iudicatum gli effetti ultra partes di una decisione della Corte di Strasburgo, allorché questa metta in luce l’incompatibilità di una norma sanzionatoria interna col principio di legalità ex art. 7 CEDU (ciò che è concretamente accaduto a seguito della decisione della Grande Camera in re Scoppola c. Italia, quando si è posto il problema dei relativi riflessi in favore di quanti, non avendo adito la Corte dei diritti umani, versassero in posizione analoga al ricorrente vittorioso19). Va premesso che – salvo al più il caso in cui si abbia a che fare con una sen- tenza“pilota”nellacorrettaaccezionedeltermine20 –,unatalesituazioneesor- bita dagli obblighi di esecuzione del giudicato europeo sanciti dall’art. 46 18 Cfr., con particolare incisività, CAPRIOLI, Giudicato e illegalità della pena, cit., 272 s.; VICOLI, op. loc. ult. cit. 19 Corte Edu, Gr. Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia. Per tutti i dettagli dell’ormai notissima vicenda originata da tale decisione cfr., ex plurimis, GAMBARDELLA, Declaratoria di illegittimità costitu- zionale di una norma penale non incriminatrice e intangibilità del giudicato, in Speciale CEDU e ordina- mento interno, a cura di Gialuz, Marandola, in Dir. pen. proc. (Speciali), 2014, 63 ss. 20 Come è noto, per sentenza “pilota” si intende la particolare tipologia decisoria utilizzata dalla Corte di Strasburgo allorché apertamente imputi la violazione convenzionale riscontrata ad un vizio strutturale dell’ordinamento interno: a norma dell’art. 61 del Regolamento della Corte, detta sentenza si caratterizza, oltreché per l’esplicita indicazione del vizio strutturale, per la formulazione espressa nel dispositivo delle misure generali necessarie, secondo la Corte europea, a rimediare e prevenire violazioni potenzialmente seriali (o quantomeno per la formulazione delle une e delle altre indicazioni in motivazione, con chiaro ed espresso riferimento agli obblighi esecutivi ex art. 46 CEDU - c.d. quasi-pilot judgement: cfr. L.A. SICILIANOS, The involvement of the european Court of human rights in the implementation of its judge- ments: recent developments under art. 46 ECHR, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 2014, n. 32, 244 ss.). In ragione di ciò, potrebbe fondatamente sostenersi che detta tipologia di sentenza si rivolga anche a chi, senza avere adìto la Corte di Strasburgo, versi nella medesima situazione del ricorrente. Nella giurisprudenza italiana, peraltro, di sentenza “pilota”, o “quasi tale”, si tende a dare una lettura impro- priamente estensiva, riconducendovi anche quelle decisioni – come Corte Edu, Gr. Camera, 17 settem- bre 2009, Scoppola c. Italia, cit. – che solo implicitamente facciano emergere un problema strutturale del sistema interno: cfr. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini dell’esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell’applicazione della CEDU, in Rivista AIC, 2015, n. 2, 7. 6 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 CEDU – riferibili al solo ricorrente vittorioso a Strasburgo, e certamente su- scettibili di adempimento in executivis ex art. 670 c.p.p.21 –, attenendo al di- verso piano del vincolo interpretativo che dal giudicato convenzionale, in quanto faccia emergere un difetto strutturale dell’ordinamento interno, può de- rivare al giudice nazionale22. Ciò posto, la tesi che noi sosteniamo preclude in radice, nei confronti di sog- getti diversi dal ricorrente a Strasburgo, la possibilità di intervenire post-iudica- tum senza passare attraverso una questione di legittimità, per violazione degli artt. 117 Cost. e 7 CEDU, della norma sostanziale di riferimento (ciò che, una volta accolta la questione, legittimerebbe l’intervento in executivis ai sensi dell’art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953). Al contrario, se il giudice dell’esecuzione fosse ancora investito, nonostante il giudicato, del potere di applicare le norme sostanziali, fondanti la determinazione sanzionatoria, al fine di vagliarne la per- durante legalità, egli – va da sé, entro i limiti permessi dalla littera legis –, po- trebbe anche reinterpretarle in senso convenzionalmente conforme, senza ne- cessità di adire la Corte costituzionale23. 21 Alla luce del già citato orientamento, che riconduce l’illegalità della pena fra i casi di “mancanza” del titolo esecutivo, ben può sostenersi, infatti, che il dispositivo di una siffatta decisione europea, quale norma del caso concreto, renda illegale la pena originariamente applicata. In effetti, l’idoneità dell’art. 670 c.p.p. a risolvere le menzionate situazioni di “diretto” adeguamento convenzionale è stata espressa- mente riconosciuta da Cass., Sez. V, 11 febbraio 2010, Scoppola, in Cass. pen., 2010, 3389, che, in esecuzione del giudicato europeo, ha convertito la pena dell’ergastolo, originariamente inflitta a Scoppola in violazione del principio della lex mitior ex art. 7 CEDU, in trent’anni di reclusione. La Cassazione, sebbene fosse stata adita a norma dell’art. 625-bis c.p.p., e per ragioni di economia processuale abbia preferito decidere in tale sede, ha affermato che sarebbe stato «pienamente conforme alla normativa vigente» affidare la sostituzione della pena al giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 670 c.p.p. Per un approfondimento cfr., volendo, LAVARINI, I rimedi post-iudicatum, cit., 107. 22 Per la chiara distinzione fra i due piani cfr. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea, cit., 7. In una diversa prospettiva, maggiormente favorevole a ricondurre nell'ambito esecutivo delle decisioni convenzionali anche i relativi effetti erga alios, seppure a certe condizioni, ESPOSITO, Il divenire dei giudici tra diritto convenzionale e diritto nazionale, in questa rivista, 2018, 39 ss. 23 In questi termini, VIGANÒ, Prosegue la ‘saga Scoppola’: una discutibile ordinanza di manifesta inam- missibilità della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it. 7 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 Come è noto, è quest’ultima la soluzione prospettata dalle Sezioni unite nell’ul- tima tappa del caso “Scoppola/Ercolano”24, peraltro in contrasto con la sen- tenza del Giudice delle leggi nella medesima vicenda25, oltreché con una suc- cessiva giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, per cui il “passaggio” attra- verso la Consulta è invece imprescindibile, ad evitare, anche, di lasciare alle diverse sensibilità dei singoli giudici comuni il delicato compito di accertare la “portata espansiva” della decisione europea26. Di qui un chiaro esempio di come, a fronte di pur giustificate aperture giuri- sprudenziali, l’incapacità del legislatore, quantomeno, di governarle ex post produca una situazione intollerabilmente confusa. 24 Cass.,Sez.un.,24ottobre2013,n.18821,Ercolano,cit.:laCortenonsièlimitataaprendereattoche, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 7 d.l. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001, ad opera della sentenza costituzionale n. 210 del 2013, la posizione dei “fratelli minori” di Scoppola era confluita nella disciplina ex art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953 – la quale, pacificamente, consente un intervento post-iudicatum di rideterminazione della pena –, ma ha lasciato intendere, pro futuro, che il giudice dell’esecuzione, ove ravvisi l’“incompatibilità convenzionale” di una norma penale interna posta a fonda- mento del titolo esecutivo, possa anche, consentendolo il dato testuale, reinterpretarla conformemente alla CEDU. 25 Cortecost.,n.210del2013,§8delConsideratoindiritto. 26 Ciriferiamoallavicendachehacondottoalladeclaratoriadiincostituzionalità,perviolazionedegliartt. 117 Cost., 7 CEDU e 2 Prot. 4 CEDU – interpretati alla luce della sentenza della Grande Camera De Tommaso c. Italia –, dell’art. 75 co. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui sanziona penal- mente la violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (Corte cost., n. 25 del 2019). Invero la Cassazione rimettente (Cass., Sez. II, ord. 11 ottobre 2017, n. 49194, Sorresso, in Dir. pen. cont. (31 ottobre 2017), resistendo alla tentazione di un’esasperata “interpretazione conforme”, ha investito il Giudice delle leggi nonostante un precedente delle Sezioni unite, con una lettura parzialmente “abolitiva” della fattispecie incriminatrice, avesse già risolto la questione in senso conforme ai canoni europei (Cass. Sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076, Paternò, in Cass. pen., 2017, 2348). Ciò sul presupposto che «il ricorso all’interpretazione ade- guatrice, strumento a vocazione casistica, si rivel[i] inadeguato a garantire la certezza del diritto necessaria quando sia in gioco la definizione dell’area delle condotte penalmente rilevanti», tantopiù – ed è questo il profilo di nostro maggiore interesse – quando «sia in predicato una sorta di interpretazione abolitiva che pretenda di travolgere il giudicato» (come nel caso di specie, in cui, data l’inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudicato “sostanziale” poteva dirsi formato). Nell’accogliere la doglianza, il Giudice delle leggi ha pienamente condiviso l’impostazione del rimettente, in particolare nel reputare rilevante la questione di costituzionalità, nonostante la stessa avesse già trovato soluzione nel diritto vivente. Nel det- taglio, appare molto significativo che la Corte costituzionale abbia espressamente confermato il diverso ruolo – rispetto all’interpretazione “adeguatrice” – del giudice che intervenga ante o post-iudicatum: in- vero, nella «limitata area...costituita dall’esecuzione del giudicato penale di condanna», nonché «dalla rilevabilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione inammissibile» – con conseguente formazione del giudicato “sostanziale” –, «occorre ancora domandarsi se la fattispecie pe- nale» “contestata”, «schermata solo dall’interpretazione giurisprudenziale» “convenzionalmente con- forme”, sia o no compatibile col principio, costituzionale e convenzionale, di legalità penale. 8 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 Analogo problema si pone in ordine ai margini di discrezionalità del giudice dell’esecuzione nel caso in cui l’operazione di ricalcolo, seguente alla dichiara- zione di illegittimità costituzionale e/o convenzionale di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio, non sia meramente automatica. Sotto questo profilo, l’assenza di una disciplina ad hoc, atta a chiarire fino a che punto detto giudice sia “limitato” dal giudicato, ha dato luogo a contrasti interpretativi – e conseguenti disparità di trattamento – al limite del paradossale. Nell’occuparsi degli effetti della declaratoria di illegittimità di un limite al bilan- ciamento fra attenuanti e recidiva27, nonché dell’impatto post-iudicatum della sentenza costituzionale n. 32 del 2014 – concernente il regime sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti –, le Sezioni unite hanno rilevato come ri- sponda ad esigenze «di razionalità del sistema processuale» – e trovi peraltro espresso riscontro nelle previsioni ex artt. 671 e 675 c.p.p. –, che, quando la legge demandi al giudice esecutivo una determinata funzione – nella specie, quella di ricondurre a legalità la pena inflitta in base a una norma costituzional- mente illegittima –, questi fruisca di tutti i poteri necessari al relativo esercizio28, e possa quindi compiere autonome valutazioni, alla sola condizione che non contraddicano «quanto già accertato dal giudice di cognizione per ragioni di merito, cioè...quanto accertato non facendo applicazione della norma dichia- rata incostituzionale»29. In questa prospettiva, il giudice dell’esecuzione, in pri- mis, dovrà “interpretare il giudicato” – onde ricavarne tutte le potenzialità, esplicite ed implicite, che, senza scardinare le valutazioni già espresse dal giu- dice di cognizione, gli consentano di rideterminare la pena –, in secundis, potrà eventualmente procedere all’«esame degli atti processuali», o «assumere prove nel rispetto del principio del contraddittorio», a norma dell’art. 666 co. 5 c.p.p.30 Questo orientamento confligge però con le pressochè contemporanee deci- sioni con cui il massimo organo nomofilattico31, sempre in tema di rilevabilità 27 Ilriferimentova,inparticolare,aCortecost.,n.251del2012. 28 Cass.,Sez.un.,29maggio2014,n.42858,Gatto,cit.(che,peraltro,mutuainampiapartegliargomenti già spesi, in passato, da Id., Sez. un., 20 dicembre 2005, Catanzaro, in Mass. Uff., n. 232610, onde rico- noscere al giudice dell’esecuzione, che revochi ex art. 673 c.p.p. una sentenza di condanna, il potere di disporre la sospensione condizionale della pena applicata con altra condanna, ove ostasse al beneficio il precedente revocato). 29 Cass.,Sez.un.,26febbraio2015,n.37107,Marcon,inCass.pen.,2015,4337. 30 Cass.,Sez.un.,28maggio2014,n.42858,Gatto,cit. 31 Indottrinarilevanoilcontrasto,fraglialtri,CANZIO,Lagiurisdizioneelaesecuzionedellapena,inDir. pen. cont. (26 aprile 2016), 7 s.; CAPRIOLI, Il giudice e la legge processuale, cit., 967; DI GERONIMO, 9 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 post-iudicatum della pena illegale – sia pure per ragioni ascrivibili ad un errore percettivo del giudice di cognizione, anziché a sopravvenienze normative di va- rio genere32 – ha circoscritto i poteri d’intervento del giudice esecutivo al caso in cui la sanzione “legittima” sia «determinata o comunque determinabile per legge...senza intervento di apprezzamenti discrezionali» in ordine alla relativa species e durata33. E sulla medesima linea si è attestata la già richiamata giuri- sprudenza di legittimità in re Ercolano34, nonché, più di recente, una delle mol- teplici pronunce sugli effetti diretti e riflessi della sentenza Contrada c. Italia della Corte di Strasburgo35, che ha limitato il ricorso all’incidente esecutivo – in favore dell’esperibilità, anche ultra partes, della revisione “europea” – al caso in cui «l’intervento di rimozione o modifica del giudicato non presenti alcun contenuto discrezionale, risolvendosi nell’applicazione di altro e ben identifi- cato precetto»36. A dimostrazione di un orientamento quantomai ondivago della giurisprudenza di legittimità, vanno peraltro ancora ricordate alcune recenti sentenze che, nell’occuparsi degli effetti in executivis della declaratoria di illegittimità costitu- zionale di una norma incidente sul titolo di responsabilità, e per tale via sul GIORDANO, La problematica individuazione dei poteri di intervento del giudice dell’esecuzione sulla pena illegale nella recente giurisprudenza delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2016, 2528 ss. 32 DI GERONIMO, GIORDANO, La problematica, cit., p. 2531, sembrano ipotizzare che «la diversità di approccio rispetto alla possibilità di intervento sul giudicato» possa ricondursi alla diversa ragione a soste- gno dello stesso intervento, dato il riconoscimento al giudice esecutivo di una potestà «estremamente ampia nel caso di pena illegale a seguito della pronuncia di incostituzionalità delle norme sul trattamento sanzionatorio e ben più limitata nelle ipotesi in cui il vizio della sanzione deriva dall’erronea determina- zione durante il giudizio di cognizione». 33 V. Cass., Sez. un., 26 giugno 2015, n. 47766, Butera, cit., che ha escluso l’emendabilità in executivis della pena detentiva, erroneamente applicata dal giudice di cognizione per un reato di competenza del giudice di pace, in quanto, data la peculiarità del modello sanzionatorio ex artt. 52 ss. d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l’operazione non costituirebbe una semplice «nuova commisurazione o sostituzione mate- maticamente scontata, rispetto a quello che costituisce oggetto del trattamento illegale applicato dal giu- dice di cognizione», ma un «nuovo giudizio, del tutto eccentrico rispetto al pur accresciuto ambito entro il quale può trovare spazio l’intervento del giudice dell’esecuzione»; Id., Sez. un., 27 novembre 2014, n. 6240/2015, Basile, cit., che, per analoghe ragioni, ha escluso che il giudice dell’esecuzione – date le cir- costanze del caso concreto – potesse convertire in temporanea l’interdizione perpetua dai pubblici uffici erroneamente applicata. 34 Secondo la quale una delle condizioni, perché la pena “convenzionalmente illegale” possa essere ride- terminata dal giudice dell’esecuzione, è che a tal fine basti un’operazione meramente ricognitiva. 35 Sullavicendav.meglioinfra,§3. 36 Cass.,Sez.I,11ottobre2016,n.44193,Dell’Utri,inCass.pen.,2017,1374. 10 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 trattamento sanzionatorio37, si sono spinte a riconoscere al giudice dell’esecu- zione, purché quest’ultima sia ancora in corso, la potestà non solo di rideter- minare anche discrezionalmente la pena, ma addirittura – ove la rivisitazione sanzionatoria incida sulla durata dei termini di prescrizione – di dichiarare ora per allora l’estinzione del reato, con un provvedimento – asseritamente fondato sull’art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953, ma in realtà di assoluta “creazione” pretoria38 – a contenuto proscioglitivo39. 37 Il riferimento è a Corte cost., n. 56 del 2016, dichiarativa dell’illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 181, comma 1-bis, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del pae- saggio) –, recante un’ipotesi delittuosa del reato, altrimenti contravvenzionale, di «opere eseguite in as- senza di autorizzazione o in difformità da essa» su beni paesaggistici –, nella parte in cui prevede che «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di note- vole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». Per effetto di tale declaratoria, che ha colpito la modifica in peius apportata all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. cit. dalla l. 15 dicembre 2004, n. 308, talune fattispecie delittuose così introdotte sono state riassorbite, per via della riespansione della precedente disciplina, nella meno grave fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. cit. Per un approfondimento BIONDI, Effetti dell’incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. 42/2004 sul giudicato penale: un primo arresto giurisprudenziale, in Dir. pen. cont. (28 novembre 2016), 1 ss.; DE GASPERIS, La pronuncia di prescrizione in executivis come ulteriore rimedio in caso di pena illegale, in Proc. pen. giust., 2018, n. 2, 361; NATALINI, La “contravvenzionalizzazione” del delitto paesaggistico: il sacrificio del precetto (e del giudicato) in nome della (ir)ragionevolezza sanzio- natoria, in Dir. pen. cont. (11 aprile 2016), 1 ss. 38 Infatti,ladeclaratoria‘oraperallora’dellaprescrizionedelreatononpuòcertoqualificarsi‘cessazione dell’esecuzione’ o degli ‘effetti penali’ della condanna, né, come sembra fare la Cassazione, possono con- fondersi questi ultimi effetti – ai quali soltanto si riferisce l’art. 30 co. 4 l. cit. – con gli effetti dell’applica- zione della norma dichiarata illegittima. 39 Cfr. Cass., Sez. III, 11 luglio 2017, n. 38691, Giordano, in www.cortedicassazione.it: la Corte, richia- mando i plurimi precedenti delle Sezioni unite “estensivi” dei poteri del giudice dell’esecuzione in appli- cazione dell’art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953, osserva che «a fronte di una sentenza di illegittimità costituzio- nale che incida sul trattamento sanzionatorio, deve ammettersi che il giudice dell’esecuzione...debba non solo intervenire sulla misura della pena (e, nel caso delle fattispecie oggetto della sentenza n. 56 del 2016, addirittura sulla sua specie), trasformando in legale una sanzione ormai illegale...ma debba anche dichia- rare l’estinzione per prescrizione del reato quando accerti che i termini di cui agli artt. 157 ss. c.p.p. – calcolati sulla sanzione edittale come ricavata dalla pronuncia di incostituzionalità – erano interamente spirati alla data dell’ultima sentenza di merito. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, si deve porre – ora per allora – nella stessa ottica che avrebbe avuto il giudice della cognizione se si fosse pronunciato successi- vamente alla declaratoria di incostituzionalità e, con l’unico ed insuperabile limite dei rapporti ormai esauriti e non più ritrattabili, deve dare attuazione alla pronuncia medesima impedendo che la norma già oggetto di censura, ormai espunta dall’ordinamento – possa produrre qualsivoglia ulteriore effetto». In termini nella sostanza analoghi, Id., Sez. III, 11 luglio 1917, n. 52438, Scamardella, ivi; Id., Sez. III, 6 dicembre 2017, n. 7735/2018, Mansi, ivi; Id., Sez. III, 18 luglio 2018, n. 55015, C.L., ivi; Id., Sez. III, 17 settembre 2018, n. 980/2019, Proc. Gen. in proc. Parlato, ivi. In termini critici rispetto a questo orienta- mento, in ragione della sovrapposizione di ruoli fra giurisdizione cognitiva ed esecutiva, CENTORAME, La cognizione, cit., 90 ss. 11 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 In questo panorama, un intervento legislativo di riordino appare indispensa- bile, non potendo certamente bastare un nuovo “interpello” delle Sezioni unite (pure in corso, come preciseremo a breve40). A nostro parere, ove si concordi con la premessa per cui, l’intangibilità del giudicato non giustificando l’esecu- zione di una pena illegale, spetti al giudice dell’esecuzione porvi rimedio, non si può paralizzarne di fatto l’intervento – consentendo che l’esecuzione, invece, prosegua – trincerandosi dietro al difetto, in tale giudice, di poteri discrezionali. La questione da dirimere legislativamente, allora, passa a monte: occorre cioè indicare chiaramente a quali fattispecie di illegalità possa fare fronte il giudice esecutivo – e quali limiti egli debba trarre dal giudicato – e quali, invece, vadano risolte diversamente, ad esempio attraverso un ampliamento delle impugna- zioni straordinarie. 3. Giudice dell’esecuzione e fenomeni di successione normativa incidenti sulla legalità della condanna. Un secondo ambito di ampliamento giurisprudenziale dell’incidente esecutivo coinvolge i casi in cui fenomeni di successione norma- tiva, non riconducibili alle tradizionali – e codificate – ipotesi di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice, mettano in di- scussione l’an – non soltanto la species o il quantum sanzionatorio – della con- danna irrevocabile. Tramite un adattamento interpretativo dell’art. 673 c.p.p., un’ormai pacifica giurisprudenza, sul presupposto che il contrasto fra una norma incriminatrice nazionale e una norma di diritto UE si traduca – almeno nel caso in cui la seconda sia sopravvenuta alla prima – in un fenomeno di abolitio criminis, ri- conosce al giudice dell’esecuzione il potere di revocare la condanna, per il reato “comunitariamente” illegittimo, in adempimento dell’obbligo, fondato sull’art. 11 Cost., di disapplicare la norma che lo prevede41. Seppure il richiamo “di- retto” dell’art. 673 c.p.p. susciti qualche perplessità – data la differenza fra l’abrogazione, a cui la disposizione testualmente si riferisce, e la disapplica- zione42 –,l’interventoinexecutivistrovacomunquesolidofondamentonell’art. 40 V.,infra,§3. 41 Cass.,Sez.III,3giugno2014,n.30591,SeckTalla,inwww.cortedicassazione.it;Id.,Sez.I,23settembre 2011, Isoken, in DeJure; Id., Sez. I, 20 aprile 2011, Sall, in Cass. pen., 2011, 3763; Id., Sez. I, 28 aprile 2011, Tourghi, ivi, 2011, 3766. 42 Mentre, infatti, il primo istituto risolve un’antinomia attraverso il criterio cronologico, il secondo la risolve attrevareso il criterio gerarchico. 12 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 2 co. 2 c.p., la cui lettera – «nessuno può essere punito per un fatto che, se- condo una legge posteriore, non costituisce reato e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali» – lascia più ampi margini interpre- tativi43: ben possono qualificarsi ‘legge’, infatti, gli atti normativi comunitari, e finanche le sentenze della Corte di Giustizia, alle quali cui il nostro Giudice delle leggi ha riconosciuto efficacia erga omnes e rango para-legislativo44. Nulla osta, allora, a individuare per via analogica nell’art. 673 c.p.p. il canale proces- suale dell’intervento del giudice esecutivo: non si tratta, infatti, di applicare per analogia un rimedio post-iudicatum – operazione certamente non consentita – , ma di applicare per analogia ad un intervento post-iudicatum, comunque le- gislativamente previsto nell’an, la disciplina più adatta a calibrarne il quomodo, ciò che, in una prospettiva di favor rei, appare pienamente legittimo45. Di un’estensione della portata dell’art. 673 c.p.p. si è peraltro discusso – e si sta ancora discutendo – anche con riguardo alla condanna in contrasto col prin- cipio convenzionale di legalità penale, con particolare riguardo al caso in cui il conflitto, fra la norma incriminatrice interna e l’art. 7 CEDU, discenda dalla valenza che, sul piano convenzionale, è attribuita a fenomeni “successori” – in mitius o in peius – di mera fonte giurisprudenziale, in ragione della nozione autonoma di law – comprensiva appunto del diritto giurisprudenziale – adottata a Strasburgo. Sul fronte della retroattività in mitius la Corte costituzionale, come è noto, ha bloccato sul nascere il tentativo di estendere l’art. 673 c.p.p. all’abolitio criminis di matrice giurisprudeziale, escludendo che tale disposizione, in quanto «non prevede l’ipotesi di revoca della...condanna...in caso di mutamento giurispru- denziale – intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassa- zione – in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge penale come reato», confligga, fra l’altro, con gli artt. 25 co. 2 Cost., 117 Cost. e 7 CEDU. In termini decisamente tranchant, la Corte ha fatto leva, oltreché su una certa 43 DEAMICIS,L’efficaciadirettadelladirettivacomunitariasuirimpatrinell’ordinamentointerno,inCass. pen., 2011, 3773; MASERA - VIGANÒ, Addio all’art. 14: nota alla sentenza El Dridi della Corte di Giustizia UE in materia di contrasto all’immigrazione irregolare, in Rivista AIC, 2011, n. 3, 14. 44 Fralealtre,Cortecost.n.113del1985eId.n.389del1989.Indottrina,VIGONI,Relativitàdelgiudicato ed esecuzione della pena detentiva, Milano, 2009, 192. 45 Dopoavernenegatol’applicazionediretta,ritengonol’art.673applicabileperanalogiaCass.,Sez.I,20 gennaio 2011, Titas Lucas, in DeJure; Id., Sez. VII, 6 marzo 2008, Bujilab, in Mass. Uff., n. 239960. In dottrina GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, 218 ss.; MANGIARACINA, Quale sorte per il giudicato nazionale a fronte di un revirement delle Sezioni unite?, in Dir. pen. proc., 2013, 1100. 13 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 ambiguità della giurisprudenza di Strasburgo46, da un lato, sulla diversa portata del principio convenzionale di legalità penale rispetto all’omologo principio costituzionale – dato che solo quest’ultimo è comprensivo del principio di ri- serva di legge formale –, dall’altro, sul principio di soggezione del giudice alla sola legge, il quale sarebbe gravemente minato se il giudice esecutivo, in virtù dell’intervento additivo richiesto, fosse tenuto a revocare la condanna a fronte di una decisione “abolitiva” delle Sezioni unite che, seppure non condividesse, non avrebbe alcuna possibilità di contestare47. È peraltro difficile negare che proprio la barriera, condivisibilmente alzata dalla Corte costituzionale a una siffatta estensione dell’art. 673 c.p.p.48, abbia a che fare col permissivo orientamento espresso in seguito dalle Sezioni unite, le quali, senza formalmente contestare il dictum del Giudice delle leggi, hanno di fatto individuato uno strumento per parzialmente aggirarlo, affermando che «il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato 46 Ferma restando l’ampia nozione di law, inclusiva del diritto giurisprudenziale, va infatti rimarcato che la giurisprudenza convenzionale, chiarissima nell’affermare la rilevanza anche post-iudicatum del princi- pio di irretroattività in peius (cfr., quanto all’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto più sfavore- vole, Corte EDU, Gr. Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna), lo è molto meno quanto al principio della lex mitior: nella già ricordata sentenza Scoppola c. Italia, ad esempio, tale rilevanza pare esclusa dal passaggio motivazionale secondo cui «se la legge penale in vigore al momento della perpetra- zione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato» (§ 109). In seguito, Corte EDU, Sez. III, 12 gennaio 2016, Gouarrè Patte c. Andorra, ha invece ambiguamente sot- tolineato «la portée limitée», sotto il profilo in esame, della decisione Scoppola, non ritenendo però di soffermarsi sulla questione perché, nel caso di specie, la retroattività di una lex mitior intervenuta succes- sivamente al giudicato poteva fondarsi su una più corretta lettura della legislazione interna. Più di recente, Corte Edu, Sez. V, 12 luglio 2016, Ruban c. Ucraina, ha ribadito l’arrét Scoppola nel dire che la retroat- tività della lex mitior si impone con riguardo alle leggi succedutesi fra il momento della commissione del reato e il giudicato (§ 37), precisando peraltro meglio, rispetto alla sentenza Gouarrè Patte, che l’art. 7 CEDU offre copertura anche ad un intervento revocatorio del giudicato, ma solo nel caso in cui sia la legge interna a prevedere tale possibilità (§ 39); negli stessi termini v. anche C. Edu, Sez. IV, 24 gennaio 2017, Koprivnikar c. Slovenia, § 49. In dottrina cfr. MAZZACUVA, La tensione tra principio della lex mitior e limite del giudicato: la Corte europea elude un confronto diretto con il problema, in Dir. pen. cont. (8 febbraio 2016); VIGANÒ, Nuovi sviluppi in materia di legalità penale, Il libro dell’anno del diritto, 2017, in www.treccani.it. 47 Cfr.Cortecost.,n.230del2012;direcente,laposizioneèstataribaditadaId.,n.25del2019. 48 Sottolinea positivamente la prudenza della Corte costituzionale, fra gli altri, SCACCIANOCE, La retroat- tività della lex mitior nella lettura della giurisprudenza interna e sovranazionale: quali ricadute sul giudi- cato penale?, in questa rivista, 2013, 36 s.; in termini più critici verso la chiusura dimostrata dal Giudice delle leggi, invece, FURFARO, Il mito del giudicato, cit., 33 ss. 14 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 la norma incriminatrice», ed in relazione a un fatto a questa successivo, «allor- ché l’evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice di cogni- zione»49. È vero che tale principio di diritto può dirsi compatibile con la littera legis – posto che l’art. 673 c.p.p. tace sul rapporto cronologico fra abolitio e giudicato, e, diversamente dall’art. 2 co. 2 c.p., anche sull’analogo rapporto tra fattoeleggeabolitiva50 –,erispetta,almenoformalmente,ilimitiricavabilidal sistema alla giurisdizione esecutiva – data l’esclusione dell’intervento in execu- tivis, sulla falsariga dell’art. 671 c.p.p., ove la quaestio “abolitiva” sia stata af- frontata (ed evidentemente risolta negativamente) dal giudice di cognizione. È però molto sottile la distinzione proposta dalle Sezioni unite fra il mero novum giurisprudenziale – che, nel giusto ossequio al principio di riserva di legge e di soggezione del giudice alla sola legge, non giustifica la revoca della condanna in executivis –, e la fisiologica attività interpretativa che, a fronte di una “novella” non espressamente abrogativa, necessita di “tempi tecnici” per verificare se di abrogazione davvero si tratti. Ed ancora, diventa difficile giustificare il diverso trattamento dell’error iuris – tale dovendosi qualificare, comunque, la condotta del giudice di cognizione che non rilevi l’abolitio – a seconda che sia o meno “dichiarato”51. Anche sotto questo profilo, quindi, una risistemazione legislativa dei rapporti fra giurisdizione esecutiva e di cognizione, eventualmente per il 49 Cass.,Sez.un.,29ottobre2015,n.26259,Mraidi,inCass.pen.,2016,4009.SottolineacomeleSezioni unite, sebbene esprimano piena adesione ai principi sanciti da Corte cost. n. 230 del 2012, pervangano sia pure incidentalmente a conclusioni opposte, PAZIENZA, La “cedevolezza” del giudicato nelle ipotesi di condanna per fatti successivi all’abrogazione della norma incriminatrice, in Dir. pen. cont. (23 novem- bre 2016), 4. 50 Cfr. in particolare MAZZA, Principio di legalità, diritto giurisprudenziale e giudice dell’esecuzione, in Inazione, controlli, esecuzione, Atti del Convegno in ricordo di Giovanni Dean, a cura di Fonti, Fiorio, Montagna, Pisa, 2017, 205 ss., nonché, con qualche diversa sfumatura, CAPRIOLI - VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, cit., 281; CORDERO, Procedura penale9, 2012, 1241; DEAN, Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino, 2004, 61; GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., 245; GATTA, Mutamento di giurisprudenza e revoca del giudicato: a proposito dell’art. 6 comma 3 T.U. imm, in Corr. merito, 2013, 306. In termini critici, invece, SCALFATI, La pronuncia di abolitio criminis nel vigente as- setto dell’esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 205 ss; VIGONI, Relatività del giudicato, cit., 197 s. 51 Sottoquestoprofilo,potrebbeineffettiapparirepiùcoerente–ancheseincontrastoconlecaratteristi- che della giurisdizione esecutiva – la tesi che, facendo leva sulla già ricordata assenza nell’art. 673 c.p.p. di riferimenti al rapporto cronologico tra legge abolitiva e giudicato, e mettendo altresì in luce che la disposizione non contiene, diversamente dall’art. 671 c.p.p., una preclusione espressa rispetto alla diversa valutazione espressa dal giudice di cognizione, ipotizza la revocabilità della condanna anche a correzione dell’errore valutativo, ad opera di detto giudice, sulla sussitenza dell’abolitio: cfr. MAZZA, Principio di legalità, cit., 205. V. anche BONTEMPELLI, La resistenza, cit., 1082. 15 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 tramite di una “rimeditazione” degli strumenti di vera e propria impugnazione straordinaria, sarebbe quantomai opportuna. Il citato precedente delle Sezioni unite è particolarmente significativo altresì laddove afferma – nel contesto del caso di specie, ma con potenziali effetti ge- nerali – che «non vi è ragione di circoscrivere le ipotesi di revoca per abolitio disciplinate dall’art. 673 cod. proc. pen. ai casi previsti dall’art. 2, comma 2, c.p. e non anche a quelli del primo comma (“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”), che traggono valore cogente dall’art. 25, comma 2, Cost.». Così ragio- nando, la Cassazione dimostra infatti un’apertura – fondata su un condivisibile argomento a fortiori – rispetto alla fruibilità dell’incidente esecutivo quale ri- medio anche alla violazione del precetto di irretroattività in peius, della quale dovrà tenersi conto nell’affrontare l’ultimo tema alla nostra attenzione, cioè la possibilità di individuare nello stesso incidente lo strumento per caducare una condanna inflitta in violazione dell’art. 7 CEDU, in ragione dell’imprevedibilità – nel momento di commissione del reato – della relativa base legale. La questione, come è noto, è concretamente emersa a seguito della sentenza Contrada c. Italia della Corte di Strasburgo, che ha reputato inconciliabile col precetto convenzionale di legalità penale la condanna del ricorrente per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, sul pre- supposto che tale reato, all’epoca dei fatti contestati a Contrada, non fosse «suf- ficientemente chiaro e prevedibile», dato che solo un successivo intervento delle Sezioni unite lo avrebbe esplicitamente e stabilmente “ricavato” dagli artt. 110 e 416-bis c.p.52 Per il giudice di Strasburgo, premesso che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso «costituisc[e] un reato di origine giuri- sprudenziale», la relativa «esistenza» sarebbe emersa con chiarezza solo all’esito del citato intervento nomofilattico, né i giudici interni si sarebbero preoccupati, nonostante le ripetute doglianze dell’imputato Contrada in ordine alla viola- zione dei principi di irretroattività e prevedibilità della legge penale, di esami- nare in modo approfondito «se un tale reato potesse essere conosciuto dal ri- corrente». In definitiva, secondo la Corte dei diritti umani, «all’epoca in cui 52 V.CorteEdu,Sez.IV,14aprile2015,Contradac.Italia,§§66-69,ovesisottolineacomelaconfigura- bilità del concorso esterno in associazione di stampo mafioso sia stata oggetto di «approcci giurispruden- ziali divergenti», trovando compiuta ed esplicita elaborazione «solo nella sentenza Demitry pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il 5 ottobre 1994», in epoca successiva ai fatti ascritti al ricor- rente (riconducibili agli anni 1979-1988). 16 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente, il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo», che «non poteva dun- que conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti»53. A seguito del giudicato europeo, ed anche in ragione della relativa ambiguità54, significativi contrasti si sono registrati in giurisprudenza sui rimedi idonei a darvi attuazione, nella scelta, in particolare, fra incidente di esecuzione – a norma dell’art. 673 o dell’art. 670 c.p.p. – e revisione “europea”. Per quanto riguarda il diretto interessato, la soluzione – dopo il definitivo ri- getto nel merito di un’istanza di revisione europea55, pur ritenuta ammissibile56 – è stata individuata nel procedimento esecutivo, in esito al quale la Cassazione, 53 V.CorteEdu,Sez.IV,14aprile2015,Contradac.Italia,cit.,§§73-75. 54 Ci riferiamo, da un lato, al fatto che il dictum Contrada risulti fondato su categorie non del tutto corri- spondenti a quelle nazionali – in ragione della già ricordata diversa capienza, sull’uno e sull’altro fronte, del principio di legalità penale rispetto ai mutamenti giurisprudenziali –, dall’altro, alla scarsa chiarezza in ordine all’ascrivibilità della violazione contestata all’Italia al primo o al secondo periodo dell’art. 7, § 1, CEDU, cioè, rispettivamente, all’an della responsabilità penale, o solo al relativo titolo, e dunque al trattamento sanzionatorio. Sotto questo secondo profilo, in particolare, i plurimi riferimenti della sen- tenza Contrada all’esistenza/inesistenza del reato di concorso esterno in associazione mafiosa parrebbero deporre nel primo senso. Tuttavia le battute conclusive della motivazione – ove si afferma che, «data la non sufficiente chiarezza e prevedibilità della fattispecie da ultimo richiamata, il ricorrente non po- teva...conoscere...la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti» – potrebbero accreditare la seconda soluzione, sulla cui base non la responsabilità penale, ma il relativo titolo, sarebbe in discussione (in ragione della sussunzione della condotta del ricorrente, pur sempre penalmente rilevante, in una fattispecie più grave di quella in cui la stessa sarebbe stata sussumibile al tempo dei fatti contestati). Nello stesso ricorso del Contrada alla Corte di Strasburgo, del resto, si dedu- ceva la violazione dell’art. 7 CEDU sul presupposto che l’allora imputato, tenuto conto delle divergenze giurisprudenziali in ordine al reato di concorso esterno, non potesse «prevedere con precisione la quali- ficazione giuridica dei fatti che gli erano ascritti e, di conseguenza, la pena che sanzionava la sua condotta». Senza contare che, dalla ricostruzione del procedimento interno effettuata dalla decisione europea, emerge come l’imputato avesse lamentato, davanti alla Corte di cassazione, la violazione dei principi di irretroattività e prevedibilità della legge penale, chiedendo «che i fatti del caso di specie fossero qualificati piuttosto come favoreggiamento personale». 55 Cfr.Corteapp.Caltanissetta,18novembre2015,inDir.pen.cont.(26aprile2016),divenutadefinitiva dopo la rinuncia del Contrada al ricorso per cassazione e la conseguente declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo ad opera di Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 9439, Contrada, in www.cortedicassa- zione.it. Per completezza si segnala altresì che, nel frattempo, Contrada aveva intrapreso altresì la via del ricorso ex art. 625-bis c.p.p., dichiarato inammissibile da Cass., Sez. II, 6 luglio 2016, n. 43386, Contrada, in Cass. pen., 2017, 1427. 56 Criticamente,sottoquest'ultimoprofilo,ESPOSITO,Ildiveniredeigiudici,cit.,38;interminidiametral- mente opposti, si esprime invece a favore dell'ammissibilità dell'istanza di revisione europea V. VALEN- TINI, Normativa antimafia e diritto europeo dei diritti umani, in questa rivista, 2017, 509 s. 17 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 esclusa l’applicabilità, sollecitata dalla difesa, dell’art. 673 c.p.p. – sul presup- posto che la disposizione non possa riferirsi a violazioni, incidenti sull’an della responsabilità, del principio di irretroattività in peius – ha fatto ricorso all’art. 670 c.p.p., che, secondo un’ormai sperimentata lettura estensiva, permette- rebbe di rilevare «tutte le questioni relative non solo alla mancanza e alla non esecutività del titolo, ma anche...alla eseguibilità e alla concreta attuazione del medesimo», e per tale via di dichiarare la sentenza di condanna, certificata a Strasburgo come contraria all’art. 7 CEDU, «ineseguibile e improduttiva di ef- fetti penali»57. Il medesimo giudice di legittimità giungeva peraltro a conclusioni diametral- mente opposte nell’occuparsi – in una nota vicenda – degli eventuali effetti “ri- flessi” della sentenza europea in re Contrada, cioè dell’estensibilità del relativo dictum – sulla falsariga di quanto già accaduto nell’affaire Scoppola/Ercolano – a quanti versino in situazione analoga al ricorrente a Strasburgo, siccome con- dannati per “concorso esterno” con riguardo a fatti anteriori alla relativa stabi- lizzazione giurisprudenziale. In quell’occasione, invero, la Corte contestava ra- dicalmente la ravvisabilità nell’incidente esecutivo – a qualunque titolo esperito – di uno strumento attuativo, in via diretta o riflessa, del giudicato europeo, rinnegando – sul piano generale, e non solo ai fini dell’adeguamento conven- zionale – «una lettura generalizzante del giudizio esecutivo come luogo flessi- bile in cui scaricare ogni questione correlata alla esistenza di “vizi o violazioni” in tesi verificatesi in cognizione, posto che il valore del giudicato (e della sua tendenziale intangibilità) resta integro nella sua dimensione di certezza e stabi- lità delle situazioni giuridiche». In particolare – osservava ancora la Corte – l’incidente di esecuzione non sarebbe fruibile nei casi – come quello di specie – «di necessaria discrezionalità circa l’an della responsabilità penale, per fatti sopravvenuti e potenzialmente incidenti sul giudicato»: questi ultimi andreb- bero fronteggiati con la revisione “europea”, reputata esperibile anche da parte di soggetti diversi dal ricorrente a Strasburgo58. A fronte di un tale conflitto, foriero tra l’altro di un’anomalo ed antieconomico “groviglio” fra i diversi rimedi via via esperiti da un cospicuo numero di c.d. “fratelli minori”, non può certo stupire che la Sezione VI della Cassazione ab- bia nuovamente interpellato le Sezioni unite, chiamate ora a decidere, in pri- 57 Cass.,Sez.I,6luglio2017,n.43112,Contrada,inwww.penalecontemporaneo.it. 58 Cass.,Sez.I,11ottobre2016,n.44193,Dell’Utri,inCass.pen.,2017,1374. 18 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 mis, se la sentenza Contrada abbia “portata espansiva”, in secundis, ed even- tualmente, quale strumento post-iudicatum – fra incidente di esecuzione e re- visione europea – sia fruibile a tal fine59. Nell’attesa del nuovo intervento del giudice nomofilattico, ma nella convin- zione che la complessità del tema non tolleri oltre soluzioni meramente preto- rie, ci limiteremo a qualche riflessione in ordine a quale potrebbe essere, anche e soprattutto in una prospettiva de iure condendo, una plausibile linea di con- fine tra i due rimedi, sulla quale sia altresì possibile modulare – su un piano più generale – il ruolo, l’ambito applicativo e i limiti della giurisdizione esecu- tiva. Una premessa è peraltro fondamentale. Come abbiamo già detto60, il problema degli effetti erga alios delle decisioni europee non rappresenta – al più con l’eccezione del c.d. pilot judgement, quale non è la sentenza Contrada – un problema di esecuzione, ex art. 46 CEDU, di quelle decisioni. Ne discende che, rebus sic stantibus, la legittimazione soggettiva a proporre la revisione “eu- ropea” non può essere estesa ai “fratelli minori”, dato che il dispositivo della sentenza costituzionale n. 113 del 2011, introduttiva del rimedio, lo àncora ine- quivocabilmente all’art. 46 CEDU, e quindi al contesto esecutivo. Nell’even- tualità, quindi, in cui alla sentenza Contrada possa riconoscersi “portata espan- siva”, l’unico strumento, ad oggi fruibile da chi versi in situazione analoga, è – sul modello della vicenda Scoppola/Ercolano – la richiesta al giudice esecutivo di dedurre l’incostituzionalità della norma sostanziale alla base della violazione convenzionale, dimodoché – ove la questione venga accolta – lo stesso giudice possa revocare, in tutto o in parte, il giudicato, a norma degli artt. 30 co. 4, l. n. 87 del 1953 e 670 o 673 c.p.p.61 59 Cass., Sez. VI, ord. 22 marzo 2019, Genco, in questa rivista. A commento, BERNARDI, Troppe incer- tezze in tema di "fratelli minori": rimessa alle Sezioni unite la questione dell'estensibilità erga omnes della sentenza Contrada c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it; CASCINI, Dopo la sentenza Contrada: tra carenze strutturali dell’ordinamento interno ed esigenze di adattamento al sistema convenzionale, in que- sta rivista, 2019, n. 2; FALATO, L’efficacia estensiva delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. A proposito dei potenziali epiloghi della Cassazione nel caso dei fratelli minori di Bruno Contrada, ivi; SANTORIELLO, Perché l’intervento delle Sezioni unite sulla sorte dei fratelli minori di Con- trada è superfluo ed inutile, ivi. 60 Supra,§2. 61 In questa prospettiva, sulla quale i limiti del presente lavoro non consentono di soffermarsi a fondo, potrebbe ipotizzarsi una questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416-bis c.p. per violazione dei principi di riserva di legge e/o di determinatezza ricavabili dall’art. 25 Cost., prima ancora che dall’art. 7 CEDU. Parrebbe invece decisamente più ardua la via di un intervento sugli artt. 2 c.p. e/o 673 c.p.p., 19 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 Ciò detto, chiarire i confini tra incidente esecutivo e revisione europea resta determinante per mettere ordine nelle situazioni – di esecuzione “diretta” del giudicato convenzionale – in cui i due rimedi potrebbero astrattamente coesi- stere. A nostro parere, a fronte di una decisione della Corte di Strasburgo che ravvisi nell’an della condanna – anziché, come nel caso Scoppola, nel relativo quan- tum – una violazione del principio di irretroattività in peius, tanto l’art. 670, quanto l’art. 673 c.p.p., potrebbero applicarsi, ed in via “preferenziale” rispetto alla revisione “speciale”: ciò non tanto perché quest’ultima, come taluno so- stiene, sia limitata alle violazioni convenzionali di matrice processuale62, ma per ragioni “economiche”: nella prospettiva, emergente dal dispositivo della sen- tenza n. 113 del 2011, dell’esperibilità dell’impugnazione straordinaria quando sia necessario per assolvere agli obblighi europei, detto strumento, siccome funzionalmente vocato alla riapertura del processo, potrebbe infatti risultare inadeguato “per eccesso” quando un diverso e più agile rimedio sia disponi- bile63. A sostegno della prima opzione può osservarsi che se, alla luce della più volte ricordata giurisprudenza, può reputarsi (parzialmente) “mancante” il titolo ese- cutivo che applichi una pena non prevista dalla legge o eccedente i limiti legali, volta ad estendere il canone di irretroattività in peius agli orientamenti giurisprudenziali: si riproporreb- bero, infatti, gli ostacoli opposti dai principi di riserva di legge, e di soggezione del giudice alla sola legge, già rilevati dalla Corte costituzionale. Anche alla soluzione sopra prospettata rischiano però di opporsi, oltre all’atavico self-restraint della Corte costituzionale a valorizzare appieno i principi di riserva di legge e determinatezza di cui all’art. 25 Cost., significativi dubbi sul fatto che alla giurisprudenza “Contrada” possa riconoscersi quel carattere “consolidato” a cui Corte cost. n. 49 del 2015 condiziona la vincolatività delle decisioni di Strasburgo. Nel case-law convenzionale, infatti, si registrano significative oscillazioni in ordine al controllo di “prevedibilità” ex art. 7 CEDU, dato che in alcune decisioni la Corte di Strasburgo, lungi dal considerare dirimente – come nel caso Contrada – il dato oggettivo dell’assenza di una stabile giurisprudenza, ha ravvisato nelle qualifiche soggettive del ricorrente fattori di “maggior conoscibilità” del rischio penalistico (C. Edu, Sez. V, 6 ottobre 2011, Soros c. Francia, § 53; C. Edu, Sez. V, 1° settembre 2016, X e Y c. Francia, §§ 57 ss.), o ha ritenuto che precedenti “favorevoli” all’illiceità penale di un dato comportamento, ancorché non uniformi, rappresentassero un adeguato avvertimento in ordine al pre- detto rischio (C. Edu, Sez. IV, dec. 14 giugno 2011, Jobe c. Regno Unito). 62 Cfr.ESPOSITO,Ildivenire,cit.,39;FALATO,L’efficaciaestensiva,cit.,24. 63 Per uno spunto in questo senso cfr. MAIELLO, La Cassazione ripristina la legalità convenzionale nel caso Contrada. Il punto di vista del sostanzialista, in Dir. pen. proc., 2018, 227; con qualche diversa sfumatura v. anche BIGIARINI, Il caso Contrada e l’esecuzione delle sentenze della Cedu. Il punto di vista del processualista, ivi, 239; CENTORAME, La cognizione, cit., 53; GRASSO - GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, in www.penalecontemporaneo.it. Cfr. altresì Corte cost., n. 210 del 2013, nonché, nella giu- risprudenza di legittimità, Cass., Sez. I, 6 luglio 2017, n. 43112, Contrada, cit. 20 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 a maggior ragione dovrà reputarsi (integralmente) mancante il titolo costituito da una condanna illegale finanche nell’an. Non può però sottacersi che questa soluzione darebbe luogo ad una significativa aporia: considerato, infatti, che la declaratoria di radicale inesistenza del titolo esecutivo non è di ostacolo ad un nuovo processo de eadem re et persona 64, un’irragionevole disparità di tratta- mento potrebbe configurarsi a seconda che il vizio di legalità penale sia dichia- rato dal giudice di cognizione – attraverso una sentenza di assoluzione ‘perché il fatto non è previsto dalla legge come reato’ che, una volta irrevocabile, pre- cluda il bis in idem – o da quello dell’esecuzione. La Cassazione, nel chiudere definitivamente l’affaire Contrada proprio a norma dell’art. 670 c.p.p., elude abilmente il problema, dato che, limitandosi a una declaratoria di “ineseguibi- lità e improduttività degli effetti” del titolo esecutivo, lascia inalterato quest’ul- timo e la relativa portata preclusiva di un nuovo giudizio: ciò a prezzo, però, di un’indebita forzatura della littera legis, laddove prevede le sole fattispecie, af- fatto diverse, della ‘mancanza’ e della ‘non esecutività’ del titolo. A favore della seconda opzione – certamente più favorevole in quanto, tradu- cendosi in un provvedimento proscioglitivo, tutela l’interessato dal rischio del bis in idem65 –, può invece invocarsi la lettura estensiva dell’art. 673 c.p.p. re- centemente offerta dalle Sezioni unite66: se il giudice dell’esecuzione può revo- care la condanna, per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato, quand’anche la legge abolitiva preesistesse al giudicato – alla sola condizione che la questione di successione normativa non sia stata affrontata dal giudice di cognizione –, ben può sostenersi, a fortiori, che la disposizione copra anche il caso in cui il giudice di cognizione abbia erroneamente condannato l’imputato per un fatto che, al momento in cui fu commesso, non era ancora previsto dalla legge come reato. Nel caso Contrada, peraltro, un ostacolo all’applicazione dell’art. 673 c.p.p., ancorché inteso nell’accezione da ultimo proposta, poteva discendere dall’am- biguità della stessa sentenza della Corte convenzionale, tutt’altro che chiara 64 Cfr.ancheMAIELLO,LaCassazione,cit.,243. 65 Un diverso profilo di maggiore "appetibilità" della soluzione ex art. 673 c.p.p. viene individuato, con riferimento alla vicenda Contrada, da PLANTAMURA, Legalità costituzionale e convenzionale: tra misure di prevenzione e concorso esterno, in questa Rivista, 2018, 22, secondo cui «...la scelta tra il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p. e quello di cui all’art. 673 c.p.p., rappresentava, in definitiva, la scelta tra il dare (673 c.p.p.) o il non dare (670 c.p.p.) la possibilità, al Contrada, di presentare una successiva istanza di ripara- zione». 66 Cass.,Sez.un.,29ottobre2015,n.26259,Mraidi,cit. 21 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 nell’ascrivere la violazione al primo periodo dell’art. 7 – e dunque all’an della condanna – o al secondo periodo – e quindi al relativo titolo67, ciò che preclu- derebbe il ricorso all’art. 673 c.p.p., riducendo la scelta – come in effetti è ac- caduto – fra revisione europea e intervento sul titolo esecutivo a norma dell’art. 670 c.p.p. In una prospettiva di “riordino” parrebbe allora opportuno tenere conto a priori, allorché si discuta di adeguamento convenzionale, di tali situazioni “ibride”, offrendo uno strumento che – senza forzature interpretative – con- senta di includerle tutte. La via più semplice potrebbe apparire la concentra- zione nella sola revisione europea del ristoro di qualsiasi violazione convenzio- nale, ivi comprese – sempre – quelle del principio di legalità ex art. 7 CEDU68. A nostro parere sarebbe però una via – oltreché antieconomica – incoerente, dal punto di vista sistematico, col ruolo ormai assegnato dal diritto vivente al giudice dell’esecuzione nel ricondurre la condanna e la pena entro i confini della legalità “interna”69. Ciò posto, in una prospettiva “a breve termine” merita indubbio apprezzamento la proposta di chi – sulla falsariga della sentenza co- stituzionale n. 113 del 2011 – ipotizza una nuova questione di legittimità, per violazione degli artt. 46 e 117 CEDU, riferita, questa volta, all’art. 673 c.p.p. «nella parte in cui non prevede il caso della revoca della sentenza di condanna per dare esecuzione alle decisioni della Corte Edu che ne abbiano censurato la violazione della legalità di cui all’art. 7 della Convenzione»70. Se, con una piccola variazione, si volesse estendere l’intervento additivo altresì alla mera “modifica” della sentenza di condanna, si disporrebbe di uno strumento – più economico della revisione europea e maggiormente “conservativo” del giudi- cato nei profili di accertamento non messi in gioco dalla decisione della Corte 67 Cfr.,supra,notan.54. 68 Si tratta della via suggerita da Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, Dell’Utri, cit. In dottrina, fra gli altri, LORENZETTO, Violazioni convenzionali e tutela post-iudicatum dei diritti umani, in www.legislazio- nepenale.eu; V. VALENTINI, Normativa antimafia, cit., 509. 69 Non sembra invero ripudiare l’idea di una duplicità di rimedi Cass., Sez. VI, ord. 22 marzo 2019, n. 21767, Genco, cit., che, nell’investire le Sezioni unite, sembra preoccuparsi, piuttosto, di offrire un crite- rio per delimitare i relativi ambiti applicativi. In questa prospettiva, la Corte dà rilievo, nell’opzione fra incidente esecutivo e revisione europea, al fatto che per ristorare la violazione convenzionale «non occor- rano la riapertura del processo, ovvero valutazioni incompatibili con i poteri del giudice dell’esecuzione» – come «di norma» accade a fronte di «violazioni di diritto sostanziale» – oppure sia richiesta «una rivalu- tazione del caso», ad esempio per riconsiderare «il giudizio di colpevolezza» o perché vengono in gioco «violazioni di diritto processuale». 70 Cfr.MAIELLO,LaCassazione,cit.,230.Successivamente,conqualchediversasfumatura,FALATO,L’ef- ficacia estensiva, cit., 33. 22 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 di Strasburgo – in grado di rispondere in via esclusiva a qualsiasi violazione del principio convenzionale di legalità penale, ciò che permetterebbe di coprire quelle “zone grigie” – in cui rientra appunto il caso Contrada – in cui sia dubbia la riferibilità della decisione convenzionale all’an o soltanto al titolo della re- sponsabilità, ma sia d’altra parte indefettibile un intervento in melius sui conte- nuti decisori del giudicato. 4. Conclusioni. Al di là degli eventuali chiarimenti che, in ordine al ruolo del giudice esecutivo nel porre rimedio alle condanne “convenzionalmente ille- gali”, potranno arrivare dalle Sezioni unite o da un nuovo intervento del Giu- dice delle leggi, i tempi sarebbero più che maturi per un intervento legislativo di ampio respiro, il quale, facendo tesoro delle indicazioni del diritto vivente, ne offra finalmente una razionalizzazione. Si potrebbe allora demandare expressis verbis al giudice dell’esecuzione il com- pito di rimediare – impregiudicato, nel resto, l’accertamento racchiuso nel giu- dicato – a qualsivoglia illegalità della condanna o della pena ascrivibile ad “eventi” – non importa se di fonte legislativa, costituzionale, convenzionale o “comunitaria” – successivi al giudicato. Quanto, invece, alle illegalità preesi- stenti, ed erroneamente non rilevate dal giudice di cognizione – ivi compresi i fenomeni abolitivi “male intesi” dalla giurisprudenza –, ci si dovrebbe interro- gare sull’opportunità di cancellare il discrimen fra l’errore “dichiarato” e quello meramente implicito: ad evitare però che, attribuendo al giudice esecutivo un generalizzato potere di rivisitare le valutazioni “in diritto” del giudice di cogni- zione, cada definitivamente il confine fra le due giurisdizioni – ciò che, fra l’al- tro, renderebbe inevitabile meglio conformare la seconda a tutti i canoni del fair trial –, la via maestra potrebbe rinvenirsi nell’estensione all’error iuris della revisione “ordinaria”71. Nel ridisegnare quest’ultimo mezzo d’impugnazione, si potrebbe infine ragio- nare sull’attualità, dinnanzi agli ormai amplissimi poteri d’intervento sulla pena illegale, della radicale preclusione a intervenire post-iudicatum a ristoro della pena in facto ingiusta: è invero difficile comprendere perché, quando ad esem- pio emerga una nuova prova sulla sussistenza o insussistenza di una circostanza, questa non possa sorreggere una richiesta di revisione, non potendosi dubitare 71 PerunospuntoinquestosensoNAPOLEONI,Mutamentodigiurisprudenzainbonampartemerevoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. cont. (Riv. trim), 2012, n. 3-4, 166. 23 ARCHIVIO PENALE 2019, n. 3 che l’esigenza, di non “sacrificare” al giudicato la tutela del diritto alla libertà personale, ricorra anche in questa eventualità72. 72 SollevalucidamenteilproblemaCAPRIOLI,Giudicatoeillegalitàdellapena,cit.,278s. 24

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