Friday, December 19, 2025

Compatibilità ai sensi del CNAPPC cosa dice l'Europa

Compatibilità tra professione di Architetto e Agente immobiliare: la risposta del CNAPPC Con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, si specifica che la L. 37/19 ha modificato l’art. 5 comma 3 della L.39/89, su sollecitazione del legislatore comunitario che aveva avviato procedura di infrazione contro l’Italia in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di eliminare alcune incompatibilità, tra le quali l’attività di mediatore e quella di professionista iscritto all’albo professionale. In particolare, per quel che qui interessa, è stata abrogata la incompatibilità tra agente immobiliare e architetto. La nuova norma, peraltro, continua a prevedere la incompatibilità del mediatore con l’esercizio di professioni intellettuali, ma non già specificamente. Invero, il legislatore ha individuato una fattispecie generica, vietando l’attività di mediatore con quella di professionista nel momento in cui la stessa reca una situazione di conflitto di interesse, ovvero nel caso di attività svolta quale mediatore e quale architetto nell’ambito dello stesso settore merceologico. Si tratta, insomma, di valutazioni da effettuare caso per caso, in relazione alla particolare attività svolta dal mediatore, che sia anche architetto. Per esempio, appare incompatibile l’attività di mediazione per la vendita di immobile per il quale il mediatore architetto si interessi o si sia interessato della progettazione, manifestandosi una evidente situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale. Prot. N.4468 1.08.2025 Condividi

Culpa in vigilando anche sui 18... enni

La Culpa in vigilando nel caso di allievi maggiorenni In caso di fatti illeciti per culpa in vigilando quindi, le persone indicate come responsabili dall’articolo 2048 non sono libere da responsabilità. Tale sentenza ha senza dubbio una rilevanza nell’ambito dell’educazione, con espresso riferimento agli insegnanti che, secondo tale interpretazione del codice civile, saranno responsabili delle attività dannose poste in essere a danno dei propri allievi anche qualora questi ultimi abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Tale fonte di responsabilità contrattuale, che può ritenersi come derivante da “contatto sociale”, avrà dunque ordinaria prescrizione decennale, mentre sarà a carico di colui che fosse convenuto in giudizio per il proprio inadempimento, di provare l’adempimento delle proprie obbligazioni di insegnante o comunque di dipendente dell’istituto, in sede di giudizio. Responsabilità insegnanti per danni subiti dagli studenti Una conferma di quanto sopra è arrivata con la più recente sentenza n. 2334/18. Il Tribunale di prime cure si è infatti occupato di un caso che riguarda una ragazza che, a causa delle spinte e dell’accalcamento dei suoi compagni di classe, era caduta mentre usciva dalla palestra della scuola, riportando delle lesioni. La Corte d’Appello aveva negato che l’insegnante fosse responsabile dell’accaduto, perché gli studenti coinvolti erano maggiorenni. Di diversa opinione è stata però la Corte di legittimità, che ha rammentato come sui docenti gravi un obbligo di vigilanza che prescinde dall’età degli studenti, “poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l’attività di insegnamento / addestramento cui si riferisce l’articolo 2048 secondo comma”. Naturalmente, questo non significa che l’età degli studenti non abbia mai alcun rilievo, poiché dovrà sempre costituire il parametro con cui si dovrà valutare la condotta posta in essere dall’insegnante. L’età degli studenti e la responsabilità insegnanti L’obbligo di vigilanza di un docente sarà infatti evidentemente diverso a seconda che gli studenti siano bambini molto piccoli o giovani che stanno concludendo il corso di studi nelle scuole superiori. E’ intuibile che nel primo caso l’obbligo di vigilanza sarà più intenso, mentre nella seconda ipotesi non potrà che essere più lieve. In altri termini, il dovere di vigilanza di cui all’art. 2048 secondo comma c.c. è da intendersi non certo in senso assoluto, bensì in termini relativi considerato che il contenuto di tale obbligo è da intendersi in rapporto inversamente proporzionale al livello di maturità degli alunni, con la conseguenza che con l’avvicinarsi degli alunni all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza. Pertanto, al fine di giudice il comportamento di un’insegnante, si dovrà valutare, tenendo conto anche dell’età degli studenti, quanto l’evento dannoso fosse prevedibile. Sulla base di ciò, salvo la presenza di casi particolari, la maggiore età dello studente potrebbe far venire meno la responsabilità del docente se si presume che il ragazzo maggiorenne sia in grado di tenere comportamenti socialmente adeguati. Come però visto nel commento di oggi, la maggiore età del giovane non esclude sempre la responsabilità dell’insegnante che, dunque, permane se il danneggiato è in grado di provare che nel caso specifico sarebbe stata necessaria una particolare vigilanza. A titolo di esempio, si pensi ad un incidente che è causato da uno studente che in passato aveva avuto comportamenti aggressivi o ostili nei confronti del danneggiato. In questo caso appare evidente come sia l’insegnante a dover dimostrare di aver posto in essere tutte le condotte possibili per evitare il verificarsi dell’evento. Le conclusioni Traendo le dovute sintesi, possiamo dunque affermare che sebbene la maggiore età degli studenti non escluda automaticamente la responsabilità dell’insegnante, di contro costituisce un parametro importante per valutare il grado di vigilanza esigibile da un docente. Nel concreto, il più delle volte la maggiore età degli studenti è in grado di escludere la responsabilità dell’insegnante, ma il danneggiato può comunque dimostrare che nel caso specifico l’obbligo di vigilanza del docente avrebbe dovuto essere più stringente. Per una consulenza legale sul un caso specifico è possibile compilare l’apposito modulo per la richiesta di consulenza: sarete contattati entro poche ore dall’invio della richiesta.

Studente Maggiorenne

L’art. 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e quindi i diritti menzionati nella Costituzione, ivi compreso, all’art. 33, il diritto allo studio; lo studente maggiorenne esercita tale diritto in proprio, potendo iscriversi da solo e interloquire autonomamente con docenti e dirigenti scolastici. Ritenuto che i diritto della persona umana e la capacità giuridica e di agire sono coperti da riserva di legge, le deroghe alla regola generale secondo cui la capacità di agire si acquista con il compimento del 18° anno di età, possono essere stabilite solo con legge. Ne discende che il regolamento scolastico non può, in difetto di una fonte primaria che autorizzi deroghe, stabilire una limitazione della capacità di agire dello studente maggiorenne, imponendo, per l’esercizio del diritto allo studio, l’intervento dei genitori dello studente medesimo (Cons. Giust. Amm. Sic., 01-07-2013, n. 633). Si ricorda, però, che anche nei confronti degli studenti maggiorenni, la scuola ha un obbligo di vigilanza e di formazione. La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del caso, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo (Cass. civ. Sez. III, Sent., 15/05/2013, n. 11751). Pertanto, il regolamento non può limitare la capacità di agire del maggiorenne in alcun modo ma nel regolamento possono essere previsti gli strumenti atti a garantire il bilanciamento tra autodeterminazione dello studente maggiorenne e dovere di vigilanza nei confronti dello stesso, prevedendo – ad esempio – delle modalità di comunicazione ai genitori delle assenze o uscite anticipate da scuola oppure limitando la libertà di uscita autonoma da scuola del maggiorenne nel caso in cui lo stesso sia infortunato o accusi problemi di salute.
La cataratta secondaria o come molti pazienti la definiscono "seconda cataratta" è un motivo di peggioramento visivo molto comune. Si verifica dopo molti anni dall'intervento per la cataratta principale, ed è provocata da una reazione cellulare alla presenza del cristallino artificiale posizionato per correggere il disturbo originario. Quando questo “effetto boomerang” colpisce gli occhi di chi è già stato operato si interviene con una tecnica specifica: la capsulotomia con lo yag laser. Il trattamento è veloce, sicuro ed efficace. Abbiamo chiesto di più al Direttore dell'Oculistica. Cataratta secondaria: quali sono i sintomi? In alcuni casi, dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione della cataratta, si può verificare un annebbiamento della vista. Questo rientra tra le condizioni tipiche della cataratta secondaria e dei sintomi associati. Si tratta di una situazione che può insorgere in seguito alla rimozione del cristallino ed è legata a diversi fattori. Quali sono le cause della cataratta secondaria? Durante l'operazione per la cataratta, il chirurgo rimuove il cristallino naturale dell'occhio, divenuto opaco, e lo sostituisce con una lente intraoculare (IOL) artificiale. La sottile membrana intorno al cristallino naturale (chiamata capsula del cristallino) deve rimanere intatta durante l'intervento chirurgico e la IOL di solito viene impiantata nel suo interno. Ma a volte col passare del tempo, la parte posteriore della capsula può diventare opaca, causando la cosiddetta cataratta secondaria. Se il paziente avverte un calo visivo importante, che ostacola le normali funzioni quotidiane, deve recarsi in ambulatorio per verificare il disturbo. Cataratta secondaria: come si realizza l'intervento? E' necessario una "pulizia" del cristallino artificiale mediante lo YAG (Yttrium Alluminium Garnet) laser, questo trattamento è molto efficace ed in genere il paziente torna a vedere esattamente come prima. Il trattamento è molto rapido e dura pochi minuti. Non c'è bisogno di alcun ricovero, è una procedura ambulatoriale. Alcuni casi vengono trattati con la pupilla dilatata altri no. La scelta è a discrezione del medico oculista. Una volta pulito il cristallino con lo YAG laser per la cataratta secondaria, non è più necessario ripeterlo negli anni successivi, basta un solo trattamento. Dopo la capsulotomia con lo YAG laser per la cataratta secondaria, quali sono i tempi di recupero? Si possono riprendere immediatamente le normali attività anche se talvolta si notano dei corpi mobili all'interno dell'occhio (macchie, puntini che fluttuano davanti al campo visivo) che svaniscono nell'arco di poche settimane. Nella maggioranza dei casi ci si può aspettare di migliorare la propria vista dopo poche ore. Praticamente per la cataratta secondaria i tempi di recupero sono molto brevi. Come per qualsiasi intervento, però, è opportuno chiamare il medico oculista se la vista peggiora o se non si riscontrano benefici.

Cataratta

La cataratta è la prima causa di ipovisione e cecità a livello globale, soprattutto tra le persone anziane, ma la buona notizia è che si può risolvere facilmente. CHE COS’È LA CATARATTA? Esempio di come si vedrebbe con la cataratta Nel nostro occhio esiste una piccola lente naturale chiamata cristallino. È grazie a lei che possiamo mettere a fuoco ciò che guardiamo e far arrivare la luce correttamente sulla retina. Con l’età – o per altri motivi che vedremo tra poco – il cristallino può perdere trasparenza, diventando progressivamente opaco. È proprio questo processo che chiamiamo cataratta. Chi ne è colpito riferisce di vedere come attraverso un vetro appannato o sporco. Le immagini si fanno sfocate, la luce disturba, i colori perdono vivacità. La malattia può colpire un solo occhio o entrambi e peggiora lentamente, ma inesorabilmente, se non trattata. I sintomi più comuni includono: Visione annebbiata, con sensazione di foschia o macchie scure Difficoltà a vedere al crepuscolo o al buio Alterata percezione dei colori Abbagli e aloni attorno alle luci, in particolare di notte Cambiamento dell’aspetto della pupilla, che può assumere sfumature giallastre o grigie, fino a diventare bianca nei casi più avanzati CHI È PIÙ A RISCHIO? La forma più diffusa è la cataratta senile, legata all’invecchiamento: colpisce circa la metà delle persone oltre i 65 anni. Ma non è l’unica. Esistono anche: Cataratta congenita, presente dalla nascita o nei primi anni di vita, causata da alterazioni genetiche Cataratta traumatica, in seguito a lesioni dirette all’occhio Cataratta secondaria, legata all’uso prolungato di farmaci (soprattutto cortisonici) o ad altre malattie oculari Tra i principali fattori di rischio riconosciuti troviamo: Età avanzata Diabete Fumo di sigaretta Esposizione prolungata ai raggi UV (senza protezione) Carenze alimentari, in particolare di antiossidanti Familiarità (parenti stretti con cataratta) È invece un falso mito che la cataratta sia causata dall’affaticamento della vista o che possa essere contagiosa: nessuna delle due cose è vera. LA CHIRURGIA: UNICA VERA CURA A differenza di molte altre malattie dell’occhio, la cataratta è curabile in via definitiva, e l’efficacia della cura è altissima, ma l’intervento chirurgico, oggi eseguito di routine in day hospital, è la sola opzione valida per rimuovere la cataratta in modo definitivo. L’operazione consiste nel rimuovere il cristallino opacizzato attraverso una minuscola incisione, frantumandolo con una sonda a ultrasuoni, e inserire una lente artificiale (intraoculare) al suo posto. Questa lente è trasparente e può anche correggere difetti visivi preesistenti come miopia, astigmatismo o ipermetropia. L’intervento è rapido, indolore, sicuro e viene condotto in anestesia locale. La ripresa visiva è spesso immediata, e il miglioramento della qualità della vita è significativo. Quando è il momento giusto per operare? Non è necessario attendere che la vista diventi gravemente compromessa. Se la cataratta inizia a interferire con le attività quotidiane – leggere, guidare, riconoscere i volti – è opportuno rivolgersi a un oculista. Non esiste un “limite minimo” di perdita visiva: ciò che conta è l’impatto sulla vita della persona, allo stesso tempo non è un problema attendere, fatto ovviamente salvo il peggioramento della qualità di vita. E I RIMEDI ALTERNATIVI? Nonostante la vasta offerta di integratori e presunti “trattamenti naturali” per la cataratta, nessuno di questi ha dimostrato efficacia clinica. Non esistono farmaci, colliri, vitamine o sostanze naturali che siano in grado di prevenire, rallentare o invertire la formazione della cataratta. È bene essere prudenti con le promesse facili e ricordare che gli integratori, per definizione, non sono farmaci. PREVENZIONE: COSA POSSIAMO FARE? Pur non potendo evitare del tutto la comparsa della cataratta, alcune abitudini aiutano a proteggere la salute degli occhi, rallentando l’invecchiamento oculare: Non fumare Proteggere gli occhi dal sole, usando occhiali con filtri UV certificati Controlli oculistici regolari, soprattutto dopo i 60 anni Alimentazione ricca di antiossidanti, con frutta fresca, verdure a foglia verde, agrumi, pesce, semi e frutta secca Idratazione adeguata e riduzione di alcol, zuccheri e sale COSA CI DICE LA RICERCA? Negli ultimi anni si è parlato molto di una proteina sperimentale testata su alcune specie animali (come gli scoiattoli), in grado di “sciogliere” la cataratta durante il letargo. Ma, al momento, siamo lontani da una terapia farmacologica applicabile all’uomo. L’unica soluzione concreta e validata rimane la chirurgia.

Cataratta

INTERVENTO CATARATTA SIENA La Dott.ssa Cristina Bovone esegue interventi di Cataratta a Siena. L’opacizzazione della lente che si trova all’interno dell’occhio prende il nome di Cataratta. Sintomo tipico è l’offuscamento la luce che passa attraverso gli occhi, rendendo la vista velata o sfuocata. Intervento cataratta SienaLa cataratta senile si sviluppa lentamente senza dare sensazioni spiacevoli, molto spesso chi ne è affetto non se ne rende conto fino a quando non incontra difficoltà visive o la necessità di cambiare frequentemente gli occhiali. Al contrario di quanto talvolta si pensi, la cataratta non è un velo che scende sopra l’occhio, ma è una progressiva ossidazione, disidratazione, ispessimento ed opacizzazione del nostro cristallino. I primi sintomi dell’insorgenza di una cataratta sono principalmente: annebbiamento della vista diminuzione della vista fastidio con le fonti luminose aloni attorno alle luci insorgenza di una miopia od il peggioramento di una miopia già presente TIPOLOGIE DI CATARATTA SIENA – Senile: connessa all’età si manifesta in genere intorno ai 60 anni. – Nucleare: è un tipo di cataratta caratteristica dell’età adulta in cui la parte centrale del cristallino è opacizzata, per l’appunto è il nucleo del cristallino a perdere la trasparenza da cui il nome di cataratta nucleare. – Corticale: è un tipo di cataratta che coinvolge la parte esterna del cristallino, può anche svilupparsi a seguito di un trauma. – Secondaria: viene dopo l’intervento di cataratta e riguarda un opacizzazione del cristallino artificiale che si cura con un trattamento laser detto Capsulotomia Yag Laser. Intervento cataratta SienaINTERVENTO CATARATTA A SIENA In presenza di cataratta non esistono medicine, diete od occhiali in grado di farla regredire. Finora l’unico trattamento valido è di tipo chirurgico. Non è un’operazione da eseguire d’urgenza e può essere praticata indipendentemente dal grado di opacizzazione del cristallino quando impedisca al paziente di svolgere le normali attività quotidiane. L’intervento della cataratta a Siena praticato dalla Dott.ssa Cristina Bonove è una chirurgia mini-invasiva, che significa: – MICROCHIRURGIA cioè chirurgia eseguita con microscopio operatorio. – MICROINCISIONALE, cioè con 2 piccoli fori che non necessitano di punti di sutura; – Uso di CRISTALLINO ARTIFICIALE PIEGHEVOLE
– TEMPI di intervento di pochi minuti – Regime ambulatoriale: un’ora dopo l’intervento si può far ritorno a casa La Facoemulsicazione è la tecnica chirurgica per la rimozione della cataratta. L’intervento di Cataratta viene eseguito a Siena Si utilizza un microscopio e una sonda ad ultrasuoni per frammentare la Cataratta e se ne aspirano i frammenti attraverso una piccola incisione. Il chirurgo sostituisce il cristallino naturale asportato con un cristallino artificiale. Tale lente è di materiale plastico. È ben tollerata dall’organismo e non dà luogo a fenomeni di rigetto. Il materiale inalterabile e di lunga durata la rende utilizzabile anche in pazienti giovani. DOPO L’INTERVENTO DI CATARATTA A SIENA La fase post-operatoria dell’intervento di cataratta richiede che vengano seguiti scrupolosamente i consigli del medico per garantire un recupero ottimale ed evitare gravi infezioni intraoculari. Il medico prescriverà di norma dei colliri antibiotici ed antiinfiammatori da applicare nell’occhio operato per circa 4 volte al giorno. La durata della terapia farmacologica coprirà un periodo di un mese dalla data dell’intervento.