Saturday, July 6, 2024
TABELLE MILLESIMALI
Il D.Lgs 102/2014 pare obblighi alla redazione di tutte le tabelle millesimali del riscaldamento indipendentemente dagli interventi di termoregolazione e contabilizzazione. Di seguito pongo l'attenzione sul quesito da me formulato presso le istituzioni competenti al fine suggerire le giuste modalità di intervento.
E' vero che dall'entrata in vigore del D.Lgs 102/2014, il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento al fine di non incorrere in sanzione amministrativa ha l'obbligo di ripartire le spese in conformità alla normativa UNI10200, qualora sia applicabile,indipendentemente dalle risultanze della relazione di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto l'installazione di dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione ovvero a prescindere dalla loro installazione?
Esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo
Tale domanda trova merito in ragione dell'art. 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014
"Il condominio alimentato da (...) sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro."
In particolare si riporta di seguito lo stralcio dell'art. 9, comma 5, lettera d):
"d) quando i condomini (...) sono alimentati da (...) sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni (...) l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini (...) ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese."
Inoltre è da osservare che la norma UNI10200 dal titolo "Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento", nata già nel 1993 e successivamente, a far data dalla versione del 2013, ha modificato il titolo in "Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria" tratta in generale il riparto spese generato dagli impianti comuni di riscaldamento indipendentemente dalla presenza o meno dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione ovvero trattando il riparto spese in maniera differente laddove sia presente la contabilizzazione e termoregolazione o laddove essa risulti assente.
Da quanto constatato fin'ora quasi tutte le tabelle millesimali del riscaldamento presenti, non sono conformi alla UNI10200 e ciò anche in considerazione della loro redazione nel periodo di non cogenza della norma.
E' da dire che tale norma premia l'efficienza energetica dando la possibilità al singolo condomino di ridurre la propria aliquota millesimale qualora effettui interventi tali da ridurre il fabbisogno energetico per climatizzazione invernale della sua unità immobiliare anche qualora risulti non efficiente in termini di costi l'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione.
Il dubbio interpretativo è determinato dall'avere associato il criterio di riparto spese previsto dalla UNI10200 unicamente al caso specifico della termoregolazione e contabilizzazione del calore e quindi dall'avere erroneamente ritenuto la norma UNI10200 non applicabile qualora l'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non venisse effettuata in quanto non efficiente in termine di costi. E' da dire, inoltre, che in caso di non installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione non trova applicazione quanto previsto dalla stralcio che segue di cui all'art. 9 comma 5 lettera d.
"(...) E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.(...)"
Va ancora osservato che quantunque sussistano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, la quota dei prelievi volontari non può che essere divisa con la UNI10200.
La soluzione interpretativa proposta
Indipendentemente dall'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione le spese sono da ripartirsi in maniera obbligatoria secondo la norma UNI10200 salvo i casi di non applicabilità che non corrispondono alla mancata installazione dei dispositivi di termoregolazione contabilizzazione del calore. E' fatta eccezione, qualora si proceda nell'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, la possibilità di suddivisione delle spese in base ai soli millesimi di proprietà.
Friday, July 5, 2024
Danilo Solari
Ripartizione delle spese di riscaldamento, normativa
Il D.Lgs. 73/2020 ha introdotto nuove regole per la suddivisione delle spese di riscaldamento centralizzato, fornendo anche la possibilità all’assemblea condominiale di personalizzare tali criteri in base alle esigenze specifiche del condominio:
le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento e l’uso domestico dell’acqua calda devono essere ripartite tra i condomini, suddividendo il totale in 2 quote pari al 50%. La prima quota è attribuita ai prelievi volontari, ovvero la quantità effettivamente prelevata da ciascun condomino. La seconda quota è destinata ai prelievi involontari rappresentati dal calore disperso dall’impianto comune;
l’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%. Per quanto riguarda i prelievi involontari, la loro quota deve essere corrispondente;
la quota relativa ai prelievi involontari deve essere distribuita tra i condomini in base ai millesimi di proprietà o seguendo altri criteri stabiliti dall’assemblea condominiale;
la quota relativa ai prelievi volontari va ripartita tra i condomini in base al consumo effettivo, il quale è registrato dai contabilizzatori di calore;
i condomini che hanno optato per il distacco dal riscaldamento centralizzato e hanno installato un sistema autonomo sono tenuti a contribuire alla quota relativa ai prelievi involontari. Questa disposizione è giustificata dal fatto che traggono beneficio dalle dispersioni di calore dell’impianto comune.
La norma tecnica di riferimento, invece, è la norma UNI 10200, la quale stabilisce i criteri per la ripartizione delle spese negli impianti termici centralizzati destinati alla climatizzazione invernale ed estiva e alla produzione di acqua calda sanitaria. Tale norma fornisce indicazioni dettagliate su come calcolare i coefficienti di ripartizione della quota fissa e su come installare e gestire i sistemi di misurazione del calore
Ripartizione spese riscaldamento centralizzato con valvole termostatiche
La UNI 10200 offre una chiara distinzione tra 2 tipologie di prelievo energetico nel contesto del riscaldamento centralizzato:
prelievo volontario: riguarda il calore che viene utilizzato in modo intenzionale dall’utente attraverso il sistema di regolazione, come ad esempio tramite valvole termostatiche o termostati d’ambiente. In altre parole, è la parte di calore che l’utente chiede al sistema di riscaldamento in base alle sue preferenze di temperatura e alle azioni di regolazione;
prelievo involontario: riguarda il consumo energetico indipendente dalle azioni dirette degli utenti. Questo tipo di consumo è costituito principalmente dalle dispersioni di calore che si verificano nelle reti di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e nell’acqua calda sanitaria. In sostanza, rappresenta il calore perso o disperso a causa delle inefficienze dell’impianto di riscaldamento, senza che gli utenti possano influenzare direttamente questo aspetto.
Per quanto riguarda il consumo involontario, la norma UNI 10200 stabilisce un metodo di suddivisione basato sui millesimi di riscaldamento. Questa suddivisione tiene conto dei consumi involontari di energia termica utile, che possono essere misurati anno dopo anno attraverso specifici dispositivi di contabilizzazione o calcolati utilizzando parametri appropriati.
Non sempre la quantificazione delle tabelle millesimali è lasciata alla libera disponibilità dei condomini, una volta rispettati i principi generali del Codice Civile.
Il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141; (Contabilizzazione del calore), all’articolo 9, comma 5, lettera d, così dispone: “quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà…..”
La norma citata impone di fatto al condominio le modalità di redazione delle tabelle millesimali del riscaldamento, così detto centralizzato e delle forme collegate. Il tutto la fine di una corretta applicazione della normativa sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Reddito Energetico
Fotovoltaico e reddito energetico nazionale, domande al via. Chi può accedere e interventi ammissibili
Apre alle ore 12:00 del 5 luglio 2024, sul sito del GSE, il portale per inviare le istanze di accesso alla misura del Reddito Energetico. Rimarrà attivo fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area geografica, secondo una procedura a sportello che seguirà l'ordine cronologico
venerdì 5 luglio 2024 - Alessandro Giraudi
installazione-fotovoltaico
Al via le domande per il Reddito Energetico Nazionale, la misura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che consente alle famiglie con un basso reddito di realizzare un impianto fotovoltaico domestico a servizio dell'unità immobiliare di residenza.
Apre alle ore 12:00 del 5 luglio 2024, sul sito del GSE, il portale per inviare le istanze di accesso alla misura del Reddito Energetico e rimarrà attivo fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area geografica, secondo una procedura a sportello che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse. Dal 5 luglio sarà possibile monitorare la disponibilità del Fondo attraverso un contatore aggiornato in tempo reale pubblicato sul sito del Gestore dei Servizi Energetici.
Ricordiamo che, per supportare i Soggetti Beneficiari nell'individuazione di un'impresa installatrice sul proprio territorio di appartenenza, il GSE mette a disposizione la Vetrina dei Soggetti Realizzatori.
Cos’è il reddito energetico
Il Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.
Il GSE è il soggetto gestore del “Fondo Nazionale Reddito Energetico", istituito con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (DM REN).
Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 2024 e 2025 sono complessivamente pari a 200 milioni di euro e, per ciascuna annualità, ripartite in 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e in 20 milioni di euro alle restanti Regioni o Province Autonome.
Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico" consente quindi a coloro che presentano domanda, cioè i Soggetti Beneficiari, di realizzare impianti fotovoltaici e utilizzare l'energia prodotta per l'autoconsumo.
L'eventuale quota di energia eccedente, prodotta e non autoconsumata dal cittadino, è resa disponibile per 20 anni al GSE, che la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Reddito Energetico".
Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico" può essere alimentato mediante un versamento volontario da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni no-profit, ma anche con risorse derivanti dalla programmazione di fondi strutturali e di investimento europei.
Chi può accedere
Possono accedere al Reddito Energetico le persone fisiche aventi i seguenti requisiti: appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico; titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'accesso all'agevolazione; essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari e saranno coloro che presentano domanda o che delegano un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio.
Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal “Fondo Nazionale Reddito Energetico” devono essere inviate al GSE da parte del Soggetto Beneficiario, con il supporto del Soggetto Realizzatore, cioè colui che realizza l’impianto e che riceve il contributo in conto capitale.
I Soggetti Realizzatori sono le imprese installatrici di impianti fotovoltaici. Si ricorda che i Soggetti Realizzatori devono essere in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione da fonti di energia rinnovabile.
Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici siano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.
Chi presenta la richiesta può beneficiare dell'agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia per lo stesso Soggetto Beneficiario che per lo stesso nucleo familiare. In caso di respingimento da parte del GSE, la richiesta di accesso all'agevolazione potrà essere ripresentata, a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate dal GSE in fase di istruttoria. Nel caso di esaurimento del contingente disponibile per l'anno in corso, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per il bando successivo.
Interventi ammissibili
Le agevolazioni del Reddito Energetico sono destinate esclusivamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico in assetto di autoconsumo. Gli impianti devono essere collegati a utenze di consumo per le quali, al momento della richiesta di accesso dell'agevolazione, sia attivo un contratto di fornitura di energia elettrica intestato al Soggetto Beneficiario o a un membro del suo nucleo familiare, come definito ai fini ISEE.
Gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
- comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto;
- essere effettuati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
- rispettare i requisiti tecnici definiti nel Regolamento del Fondo;
- prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
- prevedere che l'impianto non entri in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
- prevedere che gli impianti fotovoltaici risultino censiti sul sistema GAUDI di Terna con il “GSE” quale “Utente del Dispacciamento” e il “Ritiro Dedicato” quale regime commerciale di cessione dell’energia;
- non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021;
- essere collegati a punti di connessione in prelievo (POD) a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo (POD) che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.
Non è possibile richiedere l'accesso al beneficio per impianti realizzati ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Thursday, July 4, 2024
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