Wednesday, October 30, 2024

Come sopra accennato, le supplenze dei docenti di ruolo sono disciplinare dall’art. 47 del CCNL 19/21, che ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007 ed ha introdotto alcune novità, secondo cui è possibile accettare incarichi a tempo determinato anche per altra tipologia di posto nonché il fatto che la supplenza si può ottenere solo su posto intero. In linea generale: il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06; le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso; il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità); l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso; l’accettazione della supplenza è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023. Cancellazione graduatorie Quanto alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione, questa è disciplinata dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 (che prevede anche il vincolo di permanenza nella scuola di assunzione). In base a tali disposizioni, a decorrere dalle assunzioni a.s. 2023/24, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, una volta superato l’anno di prova, sono cancellati da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale siano iscritti e sono confermati in ruolo presso la scuola in cui hanno svolto il predetto periodo di prova (di seguito l’art. 13/5 – primo periodo – del D.lgs. 59/17). Come si può leggere nella disposizione medesima si è cancellati da qualsiasi GM, GaE e GI di inclusione contemporaneamente alla conferma in ruolo (es.: docente in ruolo nel 23/24, viene confermato nel 2024/25 e cancellato dalle graduatorie).

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