Friday, September 20, 2024

Procedimenti disciplinari inerenti la Professione .

CAPITOLO PRIMO Procedimento disciplinare di competenza del Consiglio dell’Ordine. 1.1.- Azione disciplinare. L’azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d’ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale come ad esempio tramite la stampa, commessi dagli iscritti (art. 43 R.D. n. 2537/25). Tali mancanze o abusi devono essere stati commessi nell’esercizio dell’attività professionale (101) e (202). Il Presidente di propria iniziativa o su decisione del Consiglio può, in qualsiasi momento, convocare il proprio iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l’opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare. L’esercizio dell’azione disciplinare è soggetto alla prescrizione di 5 anni, decorrenti dal momento in cui si è verificato il fatto. Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell’iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio esperire le iniziative più opportune per verificare l’esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare. 1.2.- La fase preliminare. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell’istruttoria (art. 44, R.D. 2537/1925). Per l’esercizio di tale funzione istruttoria può essere coadiuvato da un Consigliere con espressa decisione del Consiglio (102). Egli deve tendere all’accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche. Assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e, se del caso, ricorrendo, attraverso l’intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase può sentire il professionista indagato al fine di trarre utili elementi. 1.3.- Conclusione della fase preliminare. Il Presidente, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscono o meno presupposto di violazione di nome deontologiche: - in caso negativo ( sentito il Consiglio) archivia il caso; - in caso positivo convoca il Consiglio e l’indagato affinché sia udito. Nell’apposita seduta, il Consiglio, su rapporto scritto od orale del Presidente, previa contestazione scritta (vedi allegato) degli addebiti all’indagato ed uditolo in ordine ai medesimi, decide se vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare. L’inosservanza dell’obbligo di audizione dell’incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dall’incolpato medesimo, la nullità del procedimento (103). Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e documenti prodotti, le dichiarazioni fornite dall’indagato e dal suo difensore e/o esperto di fiducia, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti. Nel caso il Consiglio ravvisi l’inesistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta non luogo a procedere. L’art. 49 del R.D. 2537/1925 prevede, nell’ipotesi in cui, l’incolpato sia membro di un Consiglio dell’Ordine che questo venga giudicato dal Consiglio dell’Ordine viciniore. Il Presidente del Consiglio dell’ordine non è titolato ad entrare nel merito dell’istruttoria né del procedimento, quindi trasmetterà tempestivamente il fascicolo all’Ordine viciniore determinato con decisione del Consiglio sulla base della nota del Ministero di Grazia e Giustizia prot.n. 7/54/6326 del 11 novembre 1989 (allegato n.ro 1). In caso di contenzioso circa l’individuazione dell’Ordine viciniore sarà competente la Corte di Appello (104). Di questa fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica. 1.4.- Procedimento disciplinare. Nel caso in cui il Consiglio deliberi che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, il Presidente apre formalmente il procedimento nominando un Consigliere Relatore, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Consiglio. Il Presidente provvede a citare, attraverso l’ufficiale Giudiziario, l’incolpato a comparire a giorno e ora fissati avanti al Consiglio dell’Ordine in un termine non inferiore a 15 giorni per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico. E’ bene ricordare che l’inosservanza del termine minimo di 15 giorni riportato sull’invito di convocazione può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento (105), salvo che l'incolpato non si costituisca e presenti le proprie difese, senza nulla eccepire in ordine a simile inosservanza.

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