Friday, July 21, 2023

Utenze divisionali

2. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO: PER LA FATTURAZIONE VALE SOLO L’UNICO PUNTO DI CONSEGNA CONDOMINIALE Le norme statali in materia di servizio idrico, dalla Legge Galli al Testo Unico Ambientale (TUA) , non affronta- no in maniera organica il tema della misurazione dei consumi, se non sotto il profilo del controllo della risorsa i- 7 drica e della gestione del risparmio. A tal proposito, infatti, già la Galli e poi il TUA hanno stabilito l’obbligo di installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e ridurre gli sprechi. In particolare il TUA assegna alle Regioni il compito ad adottare norme e misure volte a ra- zionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi idrici, anche tramite l’installazione dei contatori suddetti. Sul tema specifico della misura, l’unico riferimento sembra rintracciabile nel D.P.C.M. del 4 marzo 1996 che contiene norme, tuttora in vigore, afferenti al servizio di lettura dei contatori e nello specifico prevede che “la mi- surazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispon- 8 denti ai requisiti imposti dalla normativa statale ”. Inoltre il decreto prevede che nelle utenze a cosiddetta “boc- 9 ca tarata” a cui corrispondono contratti di distribuzione a forfait o con contatori non conformi ai requisiti norma- tivi “è necessario prevedere e programmare l’installazione di contatori a norma”. Infine, nel caso di utenze raggruppate, tipicamente condominiali, è stabilito che la ripartizione interna è organiz- zata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli ripartitori per ciascuna unità abitativa. Essendo un servizio a mercato, il gestore in tali circostanze ha il solo obbligo di offrire, a pagamento e senza peraltro a- verne l’esclusiva, il servizio di lettura e riparto tra le sottoutenze. Da tale normativa emerge quindi che l’unico punto ufficiale riconosciuto per la misurazione dei consumi di ac- qua relativi alla fattispecie delle utenze condominiali (raggruppate) è il cosiddetto contatore stradale (unico strumento metrico fiscalmente valido), ovvero il “punto di consegna”, aspetto che sarà ripreso da ARERA nel- la regolazione della qualità contrattuale e del servizio di misura. In questo senso dunque, è opportuno osservare come non esista una disciplina univoca e completa in materia di servizi di manutenzione, di lettura, di ripartizione, di fatturazione ed esazione dei ripartitori delle utenze divisio- nali, mentre esiste una chiara distinzione tra servizio di somministrazione di acqua potabile alle utenze, rientrante a tutti gli effetti nell’ambito del SII e qualificabile come servizio pubblico essenziale, ed il solo servizio di lettura dei ripartitori delle singole unità immobiliari, rientrante invece nel perimetro delle altre attività, accessorie ed ul- teriori rispetto al servizio di somministrazione del SII. A conferma di un quadro che deve trovare ancora una maggiore chiarezza, un primo aspetto che merita attenzio- 10 ne riguarda le definizioni adottate da ARERA nell’ambito della regolazione della qualità contrattuale , nella qua- le definisce: • l’utenza condominiale come “l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più u- nità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso”; • l’utente finale come colui che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII, chiarendo in questo caso che le utenze condominiali sono equiparate a tutti gli effetti alle utenze finali; • il misuratore come il “dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi consegnati”; • il punto di consegna come “punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale”, sul quale è appunto installato il misuratore dei volumi. Non ci rinvengono invece definizioni o riferimenti ai ripartitori divisionali che, a differenza del misuratore, do- 56 5 Legge n. 36/1994. 6 D.lgs. 152/2006, come modificato dal Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014) 7 Art. 146, comma, lettera f). 8 D.P.R. 854/1982, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 75/33. 9 Si tratta di piccoli cilindri installati al posto dei normali contatori, tipicamente uno per ciascun condominio, che distribuiscono un flusso costante e continuato di acqua previsto dal contratto, a prescindere da quanta se ne consuma. Qualora il prelievo sia inferiore alla quantità prestabilita, l’eccedenza passa direttamente nella rete fognaria. 10 Deliberazione n. 655/2015/R/idr recante “Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli ser- vizi che lo compongono”. L'ACQUA 4/2019 - 61 GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI vrebbero essere definiti quali strumenti di ripartizione dei consumi nel caso di utenza multipla, come quella con- dominiale, privi di valenza fiscale e in quanto tali non utilizzabili ai fini della fatturazione, proprio perché instal- lati all’interno delle singole unità immobiliari e non al punto di consegna. Un secondo aspetto meritevole di attenzione è la collocazione del servizio di lettura dei ripartitori divisionali ri- spetto al perimetro del SII. Dalle Delibere di approvazione dei metodi tariffari (nn. 585/2012/R/idr, 11 643/2013/R/idr e 664/2015/R/idr) servizi conto terzi, tra i quali è ricompresa la lettura dei contatori divisionali : tale attività è quindi esclusa dal perimetro del SII classificabile quale servizio pubblico, anche se ricompresa all’interno del calcolo dell’aggior- namento tariffario. Nulla invece viene detto in merito all’attività di subfatturazione ovvero alla suddivisione delle spese della fornitura di acqua nei condomini, attività offerta sul libero mercato da numerose imprese private e non facente parte del SII. 13 ha definito la misura di utenza quale “l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione”. In questo modo il regolatore conferma che il consumo di ciascun utente debba essere determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore instal- lato in corrispondenza del punto di consegna. Sugli altri aspetti ha poi esplicitamente richiamato le previsioni del D.P.C.M. 1996, soprattutto con riferimento all’obbligo di installazione di misuratori per singola unità immobiliare rispetto ai quali ha precisato che le u- tenze condominiali sono considerate come un’unica utenza a fini della misura e fatturazione dei consumi. 14 si evince che tra le “Altre Attività Idriche” rientra lo svolgimento di lavori e 12 Sul tema della misura dei consumi, ARERA nella Delibera di approvazione del TIMSI A tal proposito, nel documento di consultazione sono riportati i risultati di una ricognizione relativa alle misure intraprese a livello regionale per il risparmio idrico e riconducibili all’obbligo di installazione di “contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa”, dal quale emerge che molte Regioni sono ancora in eviden- 15 te stato di ritardo , nonché una sintesi della prassi seguita nella gestione delle utenze condominiali, dalla quale e- merge che in alcune zone del Paese, in particolare dove si riscontra una elevata urbanizzazione, la formula con- trattuale prevalente è quella che prevede il condominio come unica utenza di riferimento per il gestore. E proprio in quella sede l’Autorità si è impegnata ad approfondire la possibilità di soluzioni in cui il condominio si avvalga di soggetti terzi per la determinazione puntuale dei consumi, qualora permanga il misuratore stradale, ma non as- sume una posizione precisa ed univoca con riferimento agli obblighi delle società di ripartizione rispetto ai ripar- titori installati nelle singole unità immobiliari facenti parte di un’utenza condominiale, né degli obblighi degli stessi rispetto alla regolazione (es. iscrizione anagrafica, allineamento TICSI, ecc.). Infine, sempre nello stesso documento, vengono sollevati i problemi più ricorrenti nel caso di utenze condomi- niali, quali ad esempio l’impossibilità di determinare consumi effettivi, anche ex post e, di conseguenza, una scarsa sensibilizzazione dei titolari delle unità abitative al tema del consumo responsabile. Del resto, essendo un tema che rientra nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, non è chiaro come si possa intervenire senza l’adozione di atti specifici da parte delle amministrazione regionali. 3. UTENZE CONDOMINIALE E MOROSITÀ: IL NODO DA SCIOGLIERE Come accennato in premessa, nei giorni scorsi si è chiusa la consultazione in materia di contenimento della moro- sità nel servizio idrico integrato16 con cui ARERA intende arrivare, entro il mese di giugno 2019, all’adozione di 17 una regolazione definitiva della morosità del SII (REMSI) contenente le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, compito assegnatole dalla normativa statale (art. 61 della legge 221/2015).

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