Saturday, March 25, 2023

. Oggetto del Casellario Il Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario, il D.P.R. 14/11/2002, n. 313, ha regolamentato l’Istituto con una disciplina ad hoc, in virtù della quale sono state formalmente abrogate le previsioni contenute negli artt. 685 e ss. c.p.p., che in passato governavano la materia. Lo stesso Testo Unico ha elaborato una nitida nozione del Casellario giudiziale, da intendersi quale “registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati” (art. 2, comma 1, lett. a). Invero, il legislatore del 2002 ha riunito sotto la medesima cornice normativa anche le disposizioni in materia di Anagrafe delle sanzioni amministrative (ovvero l’archivio dei dati relativi ai provvedimenti che applicano agli enti con personalità giuridica, alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231) e quelle relative al Casellario dei carichi pendenti (cioè l’archivio dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti che hanno la qualità di imputato, ovvero agli enti cui è contestato l’illecito amministrativo da reato). Il D.Lgs. 12/05/2016, n. 74 ha ulteriormente interpolato il corpus originario del Testo Unico, arricchendolo con l’introduzione del Casellario giudiziale europeo, ovverosia l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani. 2. Provvedimenti iscritti nel casellario In ambito penale, il Casellario assurge a vero e proprio organo della memoria penalistica; infatti, i provvedimenti che vengono iscritti nel Casellario, tassativamente annoverati dal Testo Unico (art. 3, comma 1), ineriscono a: le sentenze di condanna definitive e i decreti penali definitivi, inclusi i provvedimenti promananti da organi giurisdizionali stranieri, laddove siano stati oggetto della procedura di riconoscimento di cui agli artt. 730 ss. c.p.p. Per converso, sono esclusi i provvedimenti concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; i provvedimenti di proscioglimento definitivi che hanno prosciolto l’imputato, ovvero hanno dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ovvero hanno disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. (i.e. per particolare tenuità del fatto); i provvedimenti con cui il Giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. (sospensione del processo per assenza dell’imputato); i provvedimenti giudiziari definitivi relativi alle pene, compresa la sospensione condizionale, alle misure di sicurezza, alle pene accessorie, agli effetti penali della condanna e alla dichiarazione di abitualità, professionalità o di tendenza a delinquere; i provvedimenti giudiziari relativi alle misure alternative, alla liberazione condizionale, alla conversione delle pene detentive in pene pecuniarie; i provvedimenti adottati dal Pubblico Ministero, segnatamente quelli di sospensione dell’ordine di esecuzione, di detrazione del periodo di c.d. pre-sofferto, ovvero di cumulo di pene concorrenti. banner black friday 2020 Da ultimo, la novella introdotta con il D.Lgs. 02/10/2018, n. 122 - in attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19, L. 23/06/2017, n. 103 - ha aggiunto al novero dei provvedimenti iscrivibili anche le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p. L’art. 3, comma 1, lett. f) del Testo Unico, così come risultante dall’interpolazione operata dal D.Lgs. 16/03/2015, n. 28, prescrive l’iscrizione dei provvedimenti definitivi contenenti la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. 3. Erogazione dei servizi certificativi Il nucleo dell’attività istituzionale del Casellario è costituito dall’erogazione dei servizi certificativi a favore degli organi della giurisdizione penale, delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti incaricati di pubblici servizi e, più in generale, di tutti i soggetti interessati (si pensi alla persona cui le iscrizioni si riferiscono, ma anche a soggetti terzi quale il datore di lavoro). In particolare, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale, nonché quelli del Pubblico Ministero, hanno il diritto di ottenere “per ragioni di giustizia” il certificato del Casellario giudiziale, del Casellario dei carichi pendenti, nonché dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in ordine a tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto o a un determinato ente (art. 21, comma 1, e art. 30 del D.P.R. cit.). Previa autorizzazione del Giudice procedente, il Pubblico Ministero e il difensore hanno altresì diritto di ottenere la certificazione relativa alle persone che acquistano la qualifica di persona offesa, ovvero di testimone, “per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale” (art. 22). 4. Ufficio periferico del Casellario L’ufficio periferico del Casellario, istituito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia al soggetto interessato, che ne faccia richiesta, il certificato del Casellario giudiziale, contenente i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativi a lui riferibili; a tal fine, nessun obbligo di motivazione grava sul richiedente. A partire dal 26/10/2019 (i.e. la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 122/2018), il certificato del Casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previgenti artt. 25 e 26 TU, e, al contempo, contiene l’attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel Casellario giudiziale europeo per i cittadini italiani. 5. Condanne e provvedimenti che non devono risultare dal casellario Il legislatore ha previsto all’art. 24 TU che nel certificato del Casellario giudiziale richiesto dall’interessato non debba figurare alcuna traccia delle iscrizioni concernenti:. Oggetto del Casellario Il Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario, il D.P.R. 14/11/2002, n. 313, ha regolamentato l’Istituto con una disciplina ad hoc, in virtù della quale sono state formalmente abrogate le previsioni contenute negli artt. 685 e ss. c.p.p., che in passato governavano la materia. Lo stesso Testo Unico ha elaborato una nitida nozione del Casellario giudiziale, da intendersi quale “registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati” (art. 2, comma 1, lett. a). Invero, il legislatore del 2002 ha riunito sotto la medesima cornice normativa anche le disposizioni in materia di Anagrafe delle sanzioni amministrative (ovvero l’archivio dei dati relativi ai provvedimenti che applicano agli enti con personalità giuridica, alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231) e quelle relative al Casellario dei carichi pendenti (cioè l’archivio dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti che hanno la qualità di imputato, ovvero agli enti cui è contestato l’illecito amministrativo da reato). Il D.Lgs. 12/05/2016, n. 74 ha ulteriormente interpolato il corpus originario del Testo Unico, arricchendolo con l’introduzione del Casellario giudiziale europeo, ovverosia l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani. 2. Provvedimenti iscritti nel casellario In ambito penale, il Casellario assurge a vero e proprio organo della memoria penalistica; infatti, i provvedimenti che vengono iscritti nel Casellario, tassativamente annoverati dal Testo Unico (art. 3, comma 1), ineriscono a: le sentenze di condanna definitive e i decreti penali definitivi, inclusi i provvedimenti promananti da organi giurisdizionali stranieri, laddove siano stati oggetto della procedura di riconoscimento di cui agli artt. 730 ss. c.p.p. Per converso, sono esclusi i provvedimenti concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; i provvedimenti di proscioglimento definitivi che hanno prosciolto l’imputato, ovvero hanno dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ovvero hanno disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. (i.e. per particolare tenuità del fatto); i provvedimenti con cui il Giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. (sospensione del processo per assenza dell’imputato); i provvedimenti giudiziari definitivi relativi alle pene, compresa la sospensione condizionale, alle misure di sicurezza, alle pene accessorie, agli effetti penali della condanna e alla dichiarazione di abitualità, professionalità o di tendenza a delinquere; i provvedimenti giudiziari relativi alle misure alternative, alla liberazione condizionale, alla conversione delle pene detentive in pene pecuniarie; i provvedimenti adottati dal Pubblico Ministero, segnatamente quelli di sospensione dell’ordine di esecuzione, di detrazione del periodo di c.d. pre-sofferto, ovvero di cumulo di pene concorrenti. banner black friday 2020 Da ultimo, la novella introdotta con il D.Lgs. 02/10/2018, n. 122 - in attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19, L. 23/06/2017, n. 103 - ha aggiunto al novero dei provvedimenti iscrivibili anche le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p. L’art. 3, comma 1, lett. f) del Testo Unico, così come risultante dall’interpolazione operata dal D.Lgs. 16/03/2015, n. 28, prescrive l’iscrizione dei provvedimenti definitivi contenenti la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. 3. Erogazione dei servizi certificativi Il nucleo dell’attività istituzionale del Casellario è costituito dall’erogazione dei servizi certificativi a favore degli organi della giurisdizione penale, delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti incaricati di pubblici servizi e, più in generale, di tutti i soggetti interessati (si pensi alla persona cui le iscrizioni si riferiscono, ma anche a soggetti terzi quale il datore di lavoro). In particolare, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale, nonché quelli del Pubblico Ministero, hanno il diritto di ottenere “per ragioni di giustizia” il certificato del Casellario giudiziale, del Casellario dei carichi pendenti, nonché dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in ordine a tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto o a un determinato ente (art. 21, comma 1, e art. 30 del D.P.R. cit.). Previa autorizzazione del Giudice procedente, il Pubblico Ministero e il difensore hanno altresì diritto di ottenere la certificazione relativa alle persone che acquistano la qualifica di persona offesa, ovvero di testimone, “per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale” (art. 22). 4. Ufficio periferico del Casellario L’ufficio periferico del Casellario, istituito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia al soggetto interessato, che ne faccia richiesta, il certificato del Casellario giudiziale, contenente i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativi a lui riferibili; a tal fine, nessun obbligo di motivazione grava sul richiedente. A partire dal 26/10/2019 (i.e. la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 122/2018), il certificato del Casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previgenti artt. 25 e 26 TU, e, al contempo, contiene l’attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel Casellario giudiziale europeo per i cittadini italiani. 5. Condanne e provvedimenti che non devono risultare dal casellario Il legislatore ha previsto all’art. 24 TU che nel certificato del Casellario giudiziale richiesto dall’interessato non debba figurare alcuna traccia delle iscrizioni concernenti:
le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato; le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1, c.p.; le condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.; le condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; la pronuncia di patteggiamento, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali; le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; i provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; i provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; i provvedimenti giudiziari emessi dal Giudice di pace; i provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del Giudice di pace emessi da un Giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; i provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate; i provvedimenti che ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies c.p.p. penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. La non menzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della probation è stata introdotta solo con il D.Lgs. n. 122/2018, a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi che ha censurato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1 nella formulazione previgente alla cennata modifica, “nella parte in cui non prevede che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, c.p.c. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, c.p.p.” (Corte cost., sent. n. 231/2018). 6. Casellario dei carichi pendenti Alla funzione di memoria penalistica risponde, altresì, il Casellario dei carichi pendenti, nel cui ambito sono iscrivibili quali provvedimenti afferenti la materia penale: i provvedimenti giudiziari che determinano l’assunzione della qualità di imputato sia nel processo ordinario che in quello da celebrare innanzi al Giudice di pace, inclusi il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, nonché il decreto di citazione che segna l’avvio del giudizio di revisione; ogni altro provvedimento che decide sull’imputazione emesso nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento (art. 6 del D.P.R. cit.). Tutti i provvedimenti ˗ al pari di quelli ascrivibili al Casellario giudiziale ˗ devono essere iscritti non già nel loro contenuto integrale, ma per estratto, vale a dire soltanto con l’indicazione degli elementi essenziali (artt. 4 e 7). 7. Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato Nell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato vengono iscritti: i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2001; i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione delle suddette sanzioni; qualsiasi altro provvedimento che concerne i provvedimenti già iscritti (art. 9). 8. Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi Afferiscono all’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato; ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi (art. 12). 9. Organizzazione del Casellario giudiziale Per quanto attiene ai profili organizzativi del Casellario giudiziale, deve evidenziarsi che la raccolta dei dati si perfeziona mediante un sistema informativo automatizzato, appositamente disciplinato dal D.M. 25/01/2007. In particolare, la banca dati del Casellario giudiziale confluisce in un sistema unico, unitamente al Casellario dei carichi pendenti, all’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e all’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi, nonché al Casellario giudiziale europeo. L’iscrizione dei provvedimenti tassativamente indicati dal legislatore è prerogativa dell’Ufficio Iscrizione istituito presso l’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento d’interesse, mentre l’Ufficio centrale del Casellario giudiziale, che garantisce il composito funzionamento del sistema, è incardinato presso il Ministero della Giustizia (art. 2, lett. p). La competenza a decidere su tutte le questioni concernenti le iscrizioni, le eliminazioni e i certificati del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti spetta al Tribunale in composizione monocratica del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o la relativa certificazione. Per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato, è competente il Tribunale di Roma. In ordine alle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sociale e dell’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato sociale è chiamato a decidere il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con le forme stabilite dall’art. 666 c.p.p., in quanto applicabili. le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato; le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1, c.p.; le condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.; le condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; la pronuncia di patteggiamento, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali; le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; i provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; i provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; i provvedimenti giudiziari emessi dal Giudice di pace; i provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del Giudice di pace emessi da un Giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; i provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate; i provvedimenti che ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies c.p.p. penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. La non menzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della probation è stata introdotta solo con il D.Lgs. n. 122/2018, a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi che ha censurato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1 nella formulazione previgente alla cennata modifica, “nella parte in cui non prevede che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, c.p.c. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, c.p.p.” (Corte cost., sent. n. 231/2018). 6. Casellario dei carichi pendenti Alla funzione di memoria penalistica risponde, altresì, il Casellario dei carichi pendenti, nel cui ambito sono iscrivibili quali provvedimenti afferenti la materia penale: i provvedimenti giudiziari che determinano l’assunzione della qualità di imputato sia nel processo ordinario che in quello da celebrare innanzi al Giudice di pace, inclusi il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, nonché il decreto di citazione che segna l’avvio del giudizio di revisione; ogni altro provvedimento che decide sull’imputazione emesso nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento (art. 6 del D.P.R. cit.). Tutti i provvedimenti ˗ al pari di quelli ascrivibili al Casellario giudiziale ˗ devono essere iscritti non già nel loro contenuto integrale, ma per estratto, vale a dire soltanto con l’indicazione degli elementi essenziali (artt. 4 e 7). 7. Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato Nell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato vengono iscritti: i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2001; i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione delle suddette sanzioni; qualsiasi altro provvedimento che concerne i provvedimenti già iscritti (art. 9). 8. Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi Afferiscono all’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato; ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi (art. 12). 9. Organizzazione del Casellario giudiziale Per quanto attiene ai profili organizzativi del Casellario giudiziale, deve evidenziarsi che la raccolta dei dati si perfeziona mediante un sistema informativo automatizzato, appositamente disciplinato dal D.M. 25/01/2007. In particolare, la banca dati del Casellario giudiziale confluisce in un sistema unico, unitamente al Casellario dei carichi pendenti, all’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e all’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi, nonché al Casellario giudiziale europeo. L’iscrizione dei provvedimenti tassativamente indicati dal legislatore è prerogativa dell’Ufficio Iscrizione istituito presso l’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento d’interesse, mentre l’Ufficio centrale del Casellario giudiziale, che garantisce il composito funzionamento del sistema, è incardinato presso il Ministero della Giustizia (art. 2, lett. p). La competenza a decidere su tutte le questioni concernenti le iscrizioni, le eliminazioni e i certificati del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti spetta al Tribunale in composizione monocratica del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o la relativa certificazione. Per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato, è competente il Tribunale di Roma. In ordine alle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sociale e dell’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato sociale è chiamato a decidere il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con le forme stabilite dall’art. 666 c.p.p., in quanto applicabili.

No comments: