Monday, February 13, 2023

Penale

La Cancellazione Dall’ Albo Professionale Non è Conseguenza Automatica Della Condanna Penale Molto spesso la condanna penale non riflette i suoi effetti solo a livello giuridico e materiale sulla sfera prettamente personale del soggetto, ma si riverbera anche su altri aspetti ad essa collegati. Ne è un esempio la cancellazione dall’albo professionale, a cui il soggetto appartiene, in conseguenza della sentenza di condanna. Tale atto da parte dell’ordine professionale è una conseguenza automatica della condanna? È a discrezionalità, e quindi affidata al mero arbitrio, dell’ordine? Oppure è soggetta a dei requisiti? Sul punto, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1171 del 21 gennaio 2014. Il caso sottoposto agli Ermellini riguardava il ricorso da parte di un medico dentista che, a seguito di una condanna penale per diversi reati, tra cui maltrattamenti in famiglia e ingiuria, era stato cancellato dal proprio ordine di appartenenza, il quale, inoltre, gli contestava di non aver fatto presente all’atto di iscrizione l’esistenza di tali, al tempo, carichi pendenti. A detta dell’ordine, la cancellazione era stata determinata dal fatto che, a seguito della condanna, era venuto a mancare il requisito della ‘specchiata condotta morale e politica’ del medico. I giudici di Piazza Cavour dichiarano illegittima la cancellazione in quanto, ai fini della stessa, occorre fare una distinzione tra le condotte dell’iscritto che si riferiscono alla sua sfera privata, che, come nel caso di specie, non sono valutabili ai fini dell’iscrizione e permanenza all’interno di un ordine professionale, dalle condotte che influiscono direttamente sull’affidabilità del soggetto rispetto alle funzioni e le attività professionali che egli svolge, le quali, quindi, saranno le uniche ad essere prese in considerazione ai fini dell’iscrizione o cancellazione da un ordine professionale. A far propendere la Corte per l’illegittimità della cancellazione, inoltre, vi è il fatto che il medico ricorrente, per i reati che hanno determinato la cancellazione, non era stato ancora condannato in via definitiva.

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