Wednesday, November 10, 2021

Altro caso di apertura del giudicato in “bonam partem” è la previsione dell’art. 673 cpp di revoca della sentenza per abolizione del reato. La norma in esame codifica il principio, da sempre avvertito in tutti i settori del diritto, per cui è contrario a ragionevolezza che possa permanere un effetto, ove giuridicamente annullata la sua premessa: abolita la premessa maggiore e cioè l’incriminazione per un fatto non più previsto come reato, è consequenziale rimuovere la sentenza di condanna. Il legislatore del 1930 con l’art. 2 c.2 cp , che prevede che “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.”, aveva stabilito che l giudicato poteva venire meno solo nell’ipotesi di abolitio criminis. L’art. 30 della l. 87/1953 sul funzionamento della Corte Costituzionale aveva poi stabilito analogo principio nell’ipotesi di declaratoria di incostituzionalità. L’art. 673 cpp prevede ora tutte e due le ipotesi ed attribuisce espressamente al G.E il potere di revoca della sentenza di condanna o del decreto penale “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Il G.E. procede allo stesso modo quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità (art. 673 c.2 cpp).

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