Monday, October 30, 2023
Nuovi Corsi Abilitanti
Varie opzioni di percorsi
Con il DPCM 60 CFU si apriranno varie opzioni di percorsi per partecipare al concorso a cattedra delle scuole secondarie di I e II grado.
La prima opzione è riservata a chi possiede il titolo di studio richiesto per accedere alla specifica classe di concorso, e quindi dovrà conseguire, con apposito percorso universitario, un totale di 30 CFU/CFA. Con titolo di accesso alla classe di concorso più conseguimento dei 30 CFU, l’aspirante docente potrà partecipare al concorso a cattedra. In tal caso l’accesso alla frequenza del corso per conseguire i 30 CFU potrebbe essere selettivonel caso i posti messi a bando siano molto inferiori alle domande di partecipazione.
In alternativa, sarà possibile partecipare ai concorsi con il titolo di accesso alla classe di concorso e un totale di 24 CFU/CFA Conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
In entrambi i casi suddetti, sarà necessario integrare i CFU mancanti al limite di 60 durante l’anno di prova per chi superando il concorso è entrato in ruolo con un contratto a tempo determinato.
Altra opzione di conseguimento dell’abilitazione è quella, che sarà il Principale percorso dopo il 31 dicembre 2024, riferita ai 60 CFU.
Non meno importante e con una riserva di posti, sarà il percorso di 30 CFU per i tirennalisti che negli ultimi 5 anni scolastici hanno svolto un servizio di tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso per cui vogliono abilitarsi.
Poi, come abbiamo già detto, c’è il percorso abilitante telematico, senza svolgere alcun tirocinio, che farà acquisire 30 CFU per l’abilitazione in una classe di concorso diversa da quella in cui il docente è già abilitato.
Dirette sul DPCM 60 CFU
Sunday, October 29, 2023
A proposito del Ruolo Insegnanti
Cambiano da quest’a.s. le regole per la ricostruzione carriera docenti, in meglio o in peggio?
20 Ottobre 2023
Il decreto salva infrazioni, convertito nella legge n. "103 del 10 agosto 2023", cambia le disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pre ruolo agli effetti della carriera per il personale docente e ATA immesso a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2023-2024.
La nuova legge prevede che i servizi prestati prima del ruolo del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera.
Prima dell’attuale legge n. 103 il servizio di insegnamento pre ruolo prestato presso le scuole statali e parificate era riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Questo terzo veniva recuperato per gli insegnanti di secondaria di II grado al 16° anno di ruolo, per gli altri ordini di scuola al 18°.
Dal 2023-24 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo senza limitazione ai soli primi quattro anni.
Però non basterà avere prestato 180 giorni di servizio per avere un anno valido, si valuterà solo il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, contando i giorni di calendario.
Ne consegue che la nuova norma è certamente più vantaggiosa per i docenti che hanno svolto solo supplenze annuali (fino al 31 agosto), mentre chi invece ha svolto prevalentemente servizio a tempo determinato con supplenze fino al 30/06 o brevi e saltuarie sarà penalizzato.
Si vedrà in futuro se questo cambiamento porterà a una pioggia di contenziosi.
Sigilli Acqua
Buongiorno, volevo se possibile un chiarimento. Sono proprietario di un immobile servito dal servizio idrico oltre che da pozzo autonomo. I conduttori del contratto di affitto precedente hanno chiuso l'utenza e i nuovi conduttori hanno richiesto l'apertura dopo circa 4 mesi in cui sono solamente stati effettuati lavori edili. All'atto della prima bolletta i nuovi conduttori si sono visti addebitare € 300 esenti iva di "penale manomissione sigilli". E' possibile applicare una penale di questo genere? In quanto proprietario ma non utilizzatore non ho evidenza che effettivamente questi sigilli siano stati apposti al momento della disdetta per cui non posso determinare se effettivamente ci sia stata o meno manomissione anche se non ce ne sarebbe stata la necessità visto l'utilizzo alternativo del pozzo. Ho contattato la società per chiedere evidenza dell'intervento di apposizione sigilli. E' corretto? Quali firme ci dovrebbero essere oltre a quella del tecnico? E' necessario un corredo fotografico a testimonianza? Volevo un vs parere per capire se esistono i presupposti secondo voi per obiettare una penale applicata in maniera così "leggera" ed arbitraria. Ringrazio anticipatamente
Damiano, dalla provincia di PR
Risposta:
l'addebito deve avere un riferimento sul contratto di fornitura. Presumendo che i sigilli siano stati apposti per ridurre l'erogazione idrica a seguito di morosita' dell'utenza, l'addebito deve essere emesso a carico dell'intestario dell' utenza oggetto del provvedimento coercitivo.
In forza del contratto di locazione, il nuovo conduttore ha pero' diritto ad esigere dal locatore lo svincolo immediato del contatore, indipendentemente dall'individuazione del responsabile della penalita' pregressa.
Thursday, October 26, 2023
Wednesday, October 25, 2023
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