Wednesday, March 29, 2023
Sunday, March 26, 2023
Capitale sociale
Il capitale sociale è una somma di risorse – economiche e materiali – costitutive di un'azienda; è di fatto il punto di partenza di ogni attività commerciale. Dal capitale sociale, infatti, si attinge principalmente per recuperare, in fase iniziale, tutto ciò che serve ad avviare l’azienda: i macchinari, le attrezzature, i soldi che servono per pagare spese e stipendi. Il suo valore viene stabilito in accordo con gli altri soci ed è reso esplicito già nello statuto. Ma nel corso del ciclo di vita di un’azienda, l’ammontare del capitale sociale può crescere e fornire così una maggiore garanzia di solvibilità ai soci coinvolti. Ecco come funziona e che ruolo riveste all’interno della gestione finanziaria della tua impresa.
Che cos’è il capitale sociale di un’azienda
Al momento della sua costituzione, un’azienda ha bisogno di un capitale iniziale per poter dare il via alla sua attività. Un capitale iniziale che non deve per forza limitarsi al denaro, ma che include anche beni materiali (come macchinari e attrezzature) e immateriali (brevetti o prestazione d’opera) che sono essenziali per l’azienda.
Queste risorse – di qualsiasi natura esse siano – vengono conferite in azienda da chi l’ha fondato a titolo di capitale iniziale. Nel caso di azienda con un unico fondatore, il capitale iniziale sarà definito come capitale proprio. Ma quando l’attività commerciale nasce da più soci fondatori si parlerà allora di capitale sociale.
Il capitale sociale è allora la somma di tutte le risorse messe a disposizione dai soci, risorse materiali o immateriali e considerate secondo il loro valore in denaro.
Si può parlare di capitale sociale anche utilizzando l’espressione «capitale di rischio». Infatti, il capitale sociale è la somma di risorse soggetta al rischio di investimento e che, in caso di fallimento dell’impresa, verrebbe liquidata per intero allo scopo di pagare i debiti insoluti.
Le risorse conferite dai soci non devono necessariamente essere di pari valore: ogni socio può infatti contribuire all’azienda in misura diversa. Se prendiamo come esempio un’azienda di tre soci, con capitale sociale iniziale di 60mila euro, potremmo trovarci di fronte a una situazione in cui:
Socio n°1 ha messo a disposizione 20mila euro;
Socio n°2 ha conferito 25mila euro;
Socio n°3 ha contribuito con 15mila euro.
Il totale è appunto 60mila euro ma, come possiamo vedere, i conferimenti iniziali di ogni singolo socio hanno un valore diverso.
Questa differenza nel valore comporta ovviamente una differenza anche nella quota di partecipazione. Ogni socio sarà quindi proprietario di una quota di partecipazione sociale in proporzione a quanto ha contribuito alla costituzione del capitale sociale. Nello specifico, seguendo questo esempio, al socio n°1 spetterà il 33%; al socio n° 2 invece circa il 41%; per ultimo, al socio n° 3 toccherà il 25%.
Le quote di partecipazione rappresentano un elemento di primaria importanza nelle società, perché è proprio sulla base di queste che vengono attribuiti diritti e oneri dei soci in relazione alla gestione dell’azienda.
Da cosa è formato il capitale sociale?
L’esempio riportato nel paragrafo precedente ci mostra un’azienda con un capitale iniziale di 60mila euro, cifra che corrisponde al valore nominale del capitale sociale.
Come abbiamo già detto, infatti, il conferimento di ogni socio viene considerato in base al suo valore economico, ma può essere messo a disposizione in forma di bene materiale o immateriale. A tal proposito è bene fare una distinzione tra diverse tipologie di conferimento. Alla costituzione del capitale sociale si può contribuire infatti con conferimenti:
in denaro;
di azienda;
in natura;
di diritti di godimento;
di crediti ceduti;
di contratti.
Inoltre, nel caso delle società di persone, anche le prestazioni d’opera possono valere come contributo al capitale sociale.
Com’è chiaro, la natura dei conferimenti è varia e ampia. Distinguere tra le diverse tipologie di partecipazione al capitale sociale è però utile a stabilire la modalità di conferimento.
Il conferimento in denaro, per esempio, al momento della sottoscrizione, può essere versato anche parzialmente. Nello specifico, quando un socio contribuisce con una somma di denaro, al momento del suo ingresso in azienda può versare liquidità per un importo pari al 25% del conferimento totale. Il resto del denaro rimane comunque di proprietà dell’azienda, ma potrà essere messo a disposizione successivamente.
Diverso è il caso dei conferimenti non in denaro – siano essi in natura o di azienda e così via – che va invece reso disponibile integralmente. Dunque, se per esempio un socio decide di contribuire con un bene immobile, questo deve essere dato all’azienda per intero e nell’immediato. In seguito nello statuto dell’azienda verrà inserito il valore economico di ogni conferimento, così come calcolato da un perito specializzato. Dunque il capitale sociale è – sulla carta – un valore economico, ma nel concreto può essere formato da:
beni mobili, quindi macchinari o attrezzature;
beni immobili, cioè locali o terreni;
crediti di un socio verso terzi;
rami d’azienda o intere aziende;
marchi e brevetti;
prestazioni d’opera (per le società di persone)
ecc.
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Capitale sociale, patrimonio sociale e patrimonio netto
Le risorse del capitale sociale sono quindi fondamentali per un’azienda. È grazie a queste che la tua attività può iniziare a muovere i primi passi, e procedere con l’assunzione di personale o la produzione di beni a partire da materie prime.
Ma proseguendo nel suo ciclo di vita, la disponibilità di risorse subisce ovviamente delle variazioni. Infatti, non appena prende il via l’attività di produzione vera e propria, il capitale sociale è affiancato da:
riserve legali, statutarie e straordinarie;
utili portati a nuovo, cioè liquidità che non viene conferita in alcuna riserva;
utili d’esercizio, e quindi il profitto vero e proprio.
Queste tre voci, insieme al capitale sociale, costituiscono il patrimonio netto, un ammontare di risorse da utilizzare nell’auto-finanziamento della tua azienda, e che ti fornisce il necessario per coprire eventuali debiti commerciali e finanziari.
Il patrimonio sociale è invece un insieme più ampio. Include non solo il patrimonio netto – e quindi anche il capitale sociale – ma, più in generale, -tutti i beni di cui è titolare una società._ Per spiegarlo in altre parole, il patrimonio sociale corrisponde alla somma di attivo e passivo di un’azienda.
Il capitale sociale si può modificare?
Ci sono diverse ragioni per prendere in considerazione una variazione del capitale sociale. Una di queste è, per esempio, il fabbisogno di liquidità.
Se la tua azienda ha problemi di liquidità, aumentare il capitale sociale potrebbe scongiurare il rischio di liquidazione giudiziaria.
Il capitale sociale, però, è un valore indicato nello statuto costitutivo dell’azienda. Pertanto la sua variazione rientra tra le operazioni straordinarie da mettere in atto in caso di necessità. Esistono due strade possibili per aumentare il capitale sociale: una gratuita e una a pagamento. Si parla di aumento gratuito del capitale sociale, quando il capitale sociale viene accresciuto trasferendo in esso una parte della liquidità già accantonata a riserva. In quel caso, il capitale sociale aumenta con la liquidità di cui l’azienda già dispone perché propria del suo patrimonio netto. Questa operazione, dunque, non modifica il patrimonio sociale.
L’aumento a pagamento del capitale sociale riguarda invece il conferimento di liquidità extra, che può arrivare dai soci già coinvolti o da nuovi ingressi. Il nuovo gettito di liquidità contribuirà all’aumento del patrimonio sociale e servirà a supportare l’azienda in caso di situazione finanziaria critica.
È chiaro, a questo punto, che il capitale sociale può anche diminuire. Come già sappiamo, le perdite d’esercizio riducono il patrimonio sociale dell’azienda e vanno coperte con gli accantonamenti a riserve obbligatori per legge.
Qualora le riserve dovessero terminare, le perdite saranno gestite con le risorse del capitale sociale. A quel punto però il rischio di una crisi di liquidità – con conseguente fallimento – si farà sempre più concreto.
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Saturday, March 25, 2023
. Oggetto del Casellario
Il Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario, il D.P.R. 14/11/2002, n. 313, ha regolamentato l’Istituto con una disciplina ad hoc, in virtù della quale sono state formalmente abrogate le previsioni contenute negli artt. 685 e ss. c.p.p., che in passato governavano la materia. Lo stesso Testo Unico ha elaborato una nitida nozione del Casellario giudiziale, da intendersi quale “registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati” (art. 2, comma 1, lett. a).
Invero, il legislatore del 2002 ha riunito sotto la medesima cornice normativa anche le disposizioni in materia di Anagrafe delle sanzioni amministrative (ovvero l’archivio dei dati relativi ai provvedimenti che applicano agli enti con personalità giuridica, alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231) e quelle relative al Casellario dei carichi pendenti (cioè l’archivio dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti che hanno la qualità di imputato, ovvero agli enti cui è contestato l’illecito amministrativo da reato).
Il D.Lgs. 12/05/2016, n. 74 ha ulteriormente interpolato il corpus originario del Testo Unico, arricchendolo con l’introduzione del Casellario giudiziale europeo, ovverosia l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani.
2. Provvedimenti iscritti nel casellario
In ambito penale, il Casellario assurge a vero e proprio organo della memoria penalistica; infatti, i provvedimenti che vengono iscritti nel Casellario, tassativamente annoverati dal Testo Unico (art. 3, comma 1), ineriscono a:
le sentenze di condanna definitive e i decreti penali definitivi, inclusi i provvedimenti promananti da organi giurisdizionali stranieri, laddove siano stati oggetto della procedura di riconoscimento di cui agli artt. 730 ss. c.p.p. Per converso, sono esclusi i provvedimenti concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
i provvedimenti di proscioglimento definitivi che hanno prosciolto l’imputato, ovvero hanno dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ovvero hanno disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. (i.e. per particolare tenuità del fatto);
i provvedimenti con cui il Giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. (sospensione del processo per assenza dell’imputato);
i provvedimenti giudiziari definitivi relativi alle pene, compresa la sospensione condizionale, alle misure di sicurezza, alle pene accessorie, agli effetti penali della condanna e alla dichiarazione di abitualità, professionalità o di tendenza a delinquere;
i provvedimenti giudiziari relativi alle misure alternative, alla liberazione condizionale, alla conversione delle pene detentive in pene pecuniarie;
i provvedimenti adottati dal Pubblico Ministero, segnatamente quelli di sospensione dell’ordine di esecuzione, di detrazione del periodo di c.d. pre-sofferto, ovvero di cumulo di pene concorrenti.
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Da ultimo, la novella introdotta con il D.Lgs. 02/10/2018, n. 122 - in attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19, L. 23/06/2017, n. 103 - ha aggiunto al novero dei provvedimenti iscrivibili anche le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.
L’art. 3, comma 1, lett. f) del Testo Unico, così come risultante dall’interpolazione operata dal D.Lgs. 16/03/2015, n. 28, prescrive l’iscrizione dei provvedimenti definitivi contenenti la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
3. Erogazione dei servizi certificativi
Il nucleo dell’attività istituzionale del Casellario è costituito dall’erogazione dei servizi certificativi a favore degli organi della giurisdizione penale, delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti incaricati di pubblici servizi e, più in generale, di tutti i soggetti interessati (si pensi alla persona cui le iscrizioni si riferiscono, ma anche a soggetti terzi quale il datore di lavoro).
In particolare, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale, nonché quelli del Pubblico Ministero, hanno il diritto di ottenere “per ragioni di giustizia” il certificato del Casellario giudiziale, del Casellario dei carichi pendenti, nonché dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in ordine a tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto o a un determinato ente (art. 21, comma 1, e art. 30 del D.P.R. cit.).
Previa autorizzazione del Giudice procedente, il Pubblico Ministero e il difensore hanno altresì diritto di ottenere la certificazione relativa alle persone che acquistano la qualifica di persona offesa, ovvero di testimone, “per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale” (art. 22).
4. Ufficio periferico del Casellario
L’ufficio periferico del Casellario, istituito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia al soggetto interessato, che ne faccia richiesta, il certificato del Casellario giudiziale, contenente i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativi a lui riferibili; a tal fine, nessun obbligo di motivazione grava sul richiedente.
A partire dal 26/10/2019 (i.e. la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 122/2018), il certificato del Casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previgenti artt. 25 e 26 TU, e, al contempo, contiene l’attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel Casellario giudiziale europeo per i cittadini italiani.
5. Condanne e provvedimenti che non devono risultare dal casellario
Il legislatore ha previsto all’art. 24 TU che nel certificato del Casellario giudiziale richiesto dall’interessato
non debba figurare alcuna traccia delle iscrizioni concernenti:. Oggetto del Casellario
Il Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario, il D.P.R. 14/11/2002, n. 313, ha regolamentato l’Istituto con una disciplina ad hoc, in virtù della quale sono state formalmente abrogate le previsioni contenute negli artt. 685 e ss. c.p.p., che in passato governavano la materia. Lo stesso Testo Unico ha elaborato una nitida nozione del Casellario giudiziale, da intendersi quale “registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati” (art. 2, comma 1, lett. a).
Invero, il legislatore del 2002 ha riunito sotto la medesima cornice normativa anche le disposizioni in materia di Anagrafe delle sanzioni amministrative (ovvero l’archivio dei dati relativi ai provvedimenti che applicano agli enti con personalità giuridica, alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231) e quelle relative al Casellario dei carichi pendenti (cioè l’archivio dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti che hanno la qualità di imputato, ovvero agli enti cui è contestato l’illecito amministrativo da reato).
Il D.Lgs. 12/05/2016, n. 74 ha ulteriormente interpolato il corpus originario del Testo Unico, arricchendolo con l’introduzione del Casellario giudiziale europeo, ovverosia l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani.
2. Provvedimenti iscritti nel casellario
In ambito penale, il Casellario assurge a vero e proprio organo della memoria penalistica; infatti, i provvedimenti che vengono iscritti nel Casellario, tassativamente annoverati dal Testo Unico (art. 3, comma 1), ineriscono a:
le sentenze di condanna definitive e i decreti penali definitivi, inclusi i provvedimenti promananti da organi giurisdizionali stranieri, laddove siano stati oggetto della procedura di riconoscimento di cui agli artt. 730 ss. c.p.p. Per converso, sono esclusi i provvedimenti concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
i provvedimenti di proscioglimento definitivi che hanno prosciolto l’imputato, ovvero hanno dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ovvero hanno disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. (i.e. per particolare tenuità del fatto);
i provvedimenti con cui il Giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. (sospensione del processo per assenza dell’imputato);
i provvedimenti giudiziari definitivi relativi alle pene, compresa la sospensione condizionale, alle misure di sicurezza, alle pene accessorie, agli effetti penali della condanna e alla dichiarazione di abitualità, professionalità o di tendenza a delinquere;
i provvedimenti giudiziari relativi alle misure alternative, alla liberazione condizionale, alla conversione delle pene detentive in pene pecuniarie;
i provvedimenti adottati dal Pubblico Ministero, segnatamente quelli di sospensione dell’ordine di esecuzione, di detrazione del periodo di c.d. pre-sofferto, ovvero di cumulo di pene concorrenti.
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Da ultimo, la novella introdotta con il D.Lgs. 02/10/2018, n. 122 - in attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19, L. 23/06/2017, n. 103 - ha aggiunto al novero dei provvedimenti iscrivibili anche le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.
L’art. 3, comma 1, lett. f) del Testo Unico, così come risultante dall’interpolazione operata dal D.Lgs. 16/03/2015, n. 28, prescrive l’iscrizione dei provvedimenti definitivi contenenti la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
3. Erogazione dei servizi certificativi
Il nucleo dell’attività istituzionale del Casellario è costituito dall’erogazione dei servizi certificativi a favore degli organi della giurisdizione penale, delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti incaricati di pubblici servizi e, più in generale, di tutti i soggetti interessati (si pensi alla persona cui le iscrizioni si riferiscono, ma anche a soggetti terzi quale il datore di lavoro).
In particolare, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale, nonché quelli del Pubblico Ministero, hanno il diritto di ottenere “per ragioni di giustizia” il certificato del Casellario giudiziale, del Casellario dei carichi pendenti, nonché dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in ordine a tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto o a un determinato ente (art. 21, comma 1, e art. 30 del D.P.R. cit.).
Previa autorizzazione del Giudice procedente, il Pubblico Ministero e il difensore hanno altresì diritto di ottenere la certificazione relativa alle persone che acquistano la qualifica di persona offesa, ovvero di testimone, “per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale” (art. 22).
4. Ufficio periferico del Casellario
L’ufficio periferico del Casellario, istituito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia al soggetto interessato, che ne faccia richiesta, il certificato del Casellario giudiziale, contenente i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativi a lui riferibili; a tal fine, nessun obbligo di motivazione grava sul richiedente.
A partire dal 26/10/2019 (i.e. la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 122/2018), il certificato del Casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previgenti artt. 25 e 26 TU, e, al contempo, contiene l’attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel Casellario giudiziale europeo per i cittadini italiani.
5. Condanne e provvedimenti che non devono risultare dal casellario
Il legislatore ha previsto all’art. 24 TU che nel certificato del Casellario giudiziale richiesto dall’interessato
non debba figurare alcuna traccia delle iscrizioni concernenti:
le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1, c.p.;
le condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.;
le condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
la pronuncia di patteggiamento, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali;
le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
i provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
i provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i provvedimenti giudiziari emessi dal Giudice di pace;
i provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del Giudice di pace emessi da un Giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
i provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
i provvedimenti che ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies c.p.p. penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
La non menzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della probation è stata introdotta solo con il D.Lgs. n. 122/2018, a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi che ha censurato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1 nella formulazione previgente alla cennata modifica, “nella parte in cui non prevede che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, c.p.c. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, c.p.p.” (Corte cost., sent. n. 231/2018).
6. Casellario dei carichi pendenti
Alla funzione di memoria penalistica risponde, altresì, il Casellario dei carichi pendenti, nel cui ambito sono iscrivibili quali provvedimenti afferenti la materia penale:
i provvedimenti giudiziari che determinano l’assunzione della qualità di imputato sia nel processo ordinario che in quello da celebrare innanzi al Giudice di pace, inclusi il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, nonché il decreto di citazione che segna l’avvio del giudizio di revisione;
ogni altro provvedimento che decide sull’imputazione emesso nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento (art. 6 del D.P.R. cit.).
Tutti i provvedimenti ˗ al pari di quelli ascrivibili al Casellario giudiziale ˗ devono essere iscritti non già nel loro contenuto integrale, ma per estratto, vale a dire soltanto con l’indicazione degli elementi essenziali (artt. 4 e 7).
7. Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Nell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato vengono iscritti:
i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione delle suddette sanzioni;
qualsiasi altro provvedimento che concerne i provvedimenti già iscritti (art. 9).
8. Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
Afferiscono all’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato:
i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato;
ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi (art. 12).
9. Organizzazione del Casellario giudiziale
Per quanto attiene ai profili organizzativi del Casellario giudiziale, deve evidenziarsi che la raccolta dei dati si perfeziona mediante un sistema informativo automatizzato, appositamente disciplinato dal D.M. 25/01/2007.
In particolare, la banca dati del Casellario giudiziale confluisce in un sistema unico, unitamente al Casellario dei carichi pendenti, all’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e all’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi, nonché al Casellario giudiziale europeo.
L’iscrizione dei provvedimenti tassativamente indicati dal legislatore è prerogativa dell’Ufficio Iscrizione istituito presso l’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento d’interesse, mentre l’Ufficio centrale del Casellario giudiziale, che garantisce il composito funzionamento del sistema, è incardinato presso il Ministero della Giustizia (art. 2, lett. p).
La competenza a decidere su tutte le questioni concernenti le iscrizioni, le eliminazioni e i certificati del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti spetta al Tribunale in composizione monocratica del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o la relativa certificazione.
Per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato, è competente il Tribunale di Roma.
In ordine alle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sociale e dell’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato sociale è chiamato a decidere il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con le forme stabilite dall’art. 666 c.p.p., in quanto applicabili.
le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1, c.p.;
le condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.;
le condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
la pronuncia di patteggiamento, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali;
le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
i provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
i provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i provvedimenti giudiziari emessi dal Giudice di pace;
i provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del Giudice di pace emessi da un Giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
i provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
i provvedimenti che ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies c.p.p. penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
La non menzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della probation è stata introdotta solo con il D.Lgs. n. 122/2018, a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi che ha censurato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1 nella formulazione previgente alla cennata modifica, “nella parte in cui non prevede che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, c.p.c. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, c.p.p.” (Corte cost., sent. n. 231/2018).
6. Casellario dei carichi pendenti
Alla funzione di memoria penalistica risponde, altresì, il Casellario dei carichi pendenti, nel cui ambito sono iscrivibili quali provvedimenti afferenti la materia penale:
i provvedimenti giudiziari che determinano l’assunzione della qualità di imputato sia nel processo ordinario che in quello da celebrare innanzi al Giudice di pace, inclusi il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, nonché il decreto di citazione che segna l’avvio del giudizio di revisione;
ogni altro provvedimento che decide sull’imputazione emesso nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento (art. 6 del D.P.R. cit.).
Tutti i provvedimenti ˗ al pari di quelli ascrivibili al Casellario giudiziale ˗ devono essere iscritti non già nel loro contenuto integrale, ma per estratto, vale a dire soltanto con l’indicazione degli elementi essenziali (artt. 4 e 7).
7. Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Nell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato vengono iscritti:
i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione delle suddette sanzioni;
qualsiasi altro provvedimento che concerne i provvedimenti già iscritti (art. 9).
8. Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
Afferiscono all’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato:
i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato;
ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi (art. 12).
9. Organizzazione del Casellario giudiziale
Per quanto attiene ai profili organizzativi del Casellario giudiziale, deve evidenziarsi che la raccolta dei dati si perfeziona mediante un sistema informativo automatizzato, appositamente disciplinato dal D.M. 25/01/2007.
In particolare, la banca dati del Casellario giudiziale confluisce in un sistema unico, unitamente al Casellario dei carichi pendenti, all’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e all’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi, nonché al Casellario giudiziale europeo.
L’iscrizione dei provvedimenti tassativamente indicati dal legislatore è prerogativa dell’Ufficio Iscrizione istituito presso l’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento d’interesse, mentre l’Ufficio centrale del Casellario giudiziale, che garantisce il composito funzionamento del sistema, è incardinato presso il Ministero della Giustizia (art. 2, lett. p).
La competenza a decidere su tutte le questioni concernenti le iscrizioni, le eliminazioni e i certificati del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti spetta al Tribunale in composizione monocratica del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o la relativa certificazione.
Per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato, è competente il Tribunale di Roma.
In ordine alle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sociale e dell’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato sociale è chiamato a decidere il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con le forme stabilite dall’art. 666 c.p.p., in quanto applicabili.
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