Wednesday, February 18, 2026

Nuovo rito Cartabia davanti al Giudice di Pace Ecco i dettagli principali del rito Cartabia per il Giudice di Pace: Decorrenza: Dal 28 febbraio 2023, la riforma si applica alle nuove cause.Lgs. 164/2024, pur se applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, come quello in esame, non può essere applicato retroattivamente (esso è entrato in vigore il 26.11.2024) per cui gli atti già depositati alla data di entrata in vigore della riforma (che ha modificato l'art.

A partire dal 28 febbraio prossimo anche il processo davanti al giudice di pace subirà una radicale e profonda trasformazione. Il processo davanti al giudice di pace conoscerà due tipologie di novità. La prima riguarda la competenza per valore, che passerà da euro 5.000 ad euro 10.000 per quanto concerne le cause relative a beni mobili, e da venti mila a venticinque mila euro per le cause relative a danni da circolazione stradale. La seconda novità riguarda il rito. Fino ad oggi il rito davanti al giudice di pace era disciplinato negli articoli dal 311 al 322 del codice di procedura civile; siamo nel titolo II (rubricato “del procedimento davanti al Giudice di pace”) del libro II (rubricato “procedimento di cognizione”) del codice di rito. I capi di cui è composto il titolo sono tre. Il I riguarda le disposizioni comuni, il II, da tempo abrogato, si riferisce al processo davanti al pretore e il terzo si occupa delle disposizioni relative al processo davanti al giudice di pace. Vediamo quali sono le novità. Per quanto concerne il primo capo, articoli da 311 a 313, non ci sono novità. L’art. 311 si occupa del rinvio alle norme afferenti il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica per quanto non espressamente disciplinato nel capo; l’art. 312 è abrogato da tempo e riguardava i poteri officiosi del Giudice di pace e l’art. 313 si riferisce all’eventualità della proposizione della querela di falso e contiene la disposizione del rinvio al Tribunale con sospensione del giudizio fino alla definizione della questione, salvo proseguire con le domande non interessate dalla vicenda dell’atto pubblico impugnato. Il capo II, articoli 314 e 315, come detto, è stato abrogato da tempo. Il III capo, invece, è stato quasi integralmente riformato. Gli articoli vanno dal 316 al 322. Come noto il rito davanti al Giudice di pace sarà governato dal nuovo rito semplificato di cognizione, e all’interprete il compito di coordinare le norme specifiche contenute nel III capo con quelle del rito semplificato (articoli da 281 decies a 281 terdecies). Il presente lavoro è diviso per fasi, partendo da quella introduttiva, passando per quella di trattazione e concludendo con quella decisionale. All’interno dell’opera si metteranno in risalto, in modo particolare, i nodi interpretativi e di coordinamento che il testo legislativo non riesce a chiarire. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario commentato del processo civile innanzi al Giudice di pace

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