Thursday, January 29, 2026

Sui Titoli Edilizi "risultanze catastali" Agenzia delle Entrate

Quando tra edificio demolito e ricostruito manca continuità, il nuovo intervento rinnova un carico urbanistico senza correlazione con l’organismo precedente Ormai infuria la guerra sulle inchieste milanesi verso i presunti abusi edilizi effettuati al di fuori delle categorie di intervento di ristrutturazione edilizia, utilizzando procedimenti ritenuti non idonei (SCIA alternativa) e addirittura senza la preventiva approvazione del piano attuativo. Prima riprendiamo i 25 metri di altezza e obbligo piano attuativo Alcuni giorni fa si è diffusa la notizia che una sentenza del TAR Milano, la n. 2748/2025, accogliendo un ricorso di parte, ha ritenuto non necessario procedere con piano attuativo ogni qualvolta l’intervento edilizio superi l’altezza di 25 metri: tale fattispecie però riguardava meramente quel punto, ma pochi sanno che le contestazioni sollevate dalla Procura riguardano un insieme complessivo di cose e irregolarità le quali, sommate e moltiplicate assieme, danno come risultante un presunto grave abuso edilizio (categoria intervento, procedimento, distanze legali, oneri urbanizzazione, monetizzazione, eccetera). Lo ripeto anche qui: il mero superamento dell’altezza di 25 metri dell’edificio, da solo, non fa scattare in automatico l’obbligo di piano attuativo. Caso mai è necessaria una valutazione in fase di redazione dello strumento urbanistico generale, e di rilascio del titolo abilitativo, affinchè sia accertato se in quella determinata zona, e in quel lotto edificatorio, sia sufficiente dotata delle urbanizzazioni necessarie, qualora sia realizzato quell’organismo edilizio verticale sul lotto. E tant’è che non bisogna escludere a priori la necessità di un piano attuativo in zone poco urbanizzate, o perfino in lotti inedificati interclusi da una zona urbanizzata (il classico isolato rimasto libero in mezzo alla città). Su tale notizia si è costruito un imprudente entusiasmo da parte di chi, evidentemente, potrebbe avere interessi o è coinvolto, e la relativa sentenza TAR Milano n. 2748/2025 l’ho analizzata in questo precedente approfondimento perchè, nemmeno a farla apposta, è uscita a stretto giro la pronuncia di Cassazione Penale n. 26650/2025 con cui è stato confermato il sequestro di uno dei cantieri oggetto di indagine. Essa, in termini veramente trancianti, conferma la funzione degli strumenti urbanistici attuativ per evitare “guasti urbanistici”, e lo fa affermando che: «Dall’altra parte, di diverso avviso è questo Collegio in ordine alla tesi giurisprudenziale del cd. “lotto intercluso”, che escluderebbe l’applicazione dell’art. 41 quinquies comma 6 in parola, e con cui la giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le altre Cons. di Stato 16.12.2021 sez. IV) intende un’area compresa in zona totalmente dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, cioè dotata di opere e servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, etc. In particolare, secondo la giurisprudenza amministrativa citata, si realizza la fattispecie del lotto intercluso solo se l’area edificabile: a) sia l’unica a non essere stata ancora edificata; b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al Piano Regolatore Generale. In presenza del lotto intercluso, poiché la completa e razionale edificazione e urbanizzazione del comprensorio interessato avrebbe già creato una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall’attuazione del piano esecutivo (piano particolareggiato, piano di lottizzazione, etc.), lo strumento urbanistico esecutivo si ritiene superfluo. Ne deriverebbe, in casi del genere, l’illegittimità della pretesa del Comune di subordinare il rilascio del titolo edilizio alla predisposizione di un piano di lottizzazione, pur astrattamente previsto dallo strumento generale Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra esposte, con riguardo sia alla concreta problematicità in sé della soluzione giurisprudenziale da ultimo in parola, circa la individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie ed esistenti (e quindi circa la non persistente concreta necessità funzionale del piano attuativo ex art. 41 quinques comma 6 in esame) pur in presenza di un nuovo intervento edile consistente ma inserito in area già pienamente urbanizzata, sia con riguardo alla interconnessione che si può porre per gli interventi di urbanizzazione anche tra aggregati vicini e sia, altresì’, con riferimento al dato letterale della norma, che evidentemente risente di tali possibili problematiche, la predetta soluzione appare quantomeno di difficile soluzione concreta nonché poco giustificabile – lo si ribadisce – a fronte di una norma che non introduce eccezioni e che, piuttosto, sembra fissare comunque, anche in caso di apparente piena e precedente urbanizzazione, la sede di elaborazione del piano attuativo come luogo di accertamento della situazione urbanistica ed edilizia concreta, in funzione, alfine, della legittima realizzazione dell’intervento. Del resto, lo stesso giudice amministrativo, in taluni casi non esclude che la predetta fattispecie del lotto intercluso (o similare) non sia invocabile pur rispetto ad interventi realizzati in area pur pienamente urbanizzata. Si è infatti rilevato in sede giurisdizionale amministrativa (cfr. TAR Basilicata Sez. I n. 112 del 15 febbraio 2016) che comunque secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. V n. 5326 del 6.10.2000 e n. 612 del 5.6.1997 e TAR Napoli Sez. VIII n. 3218 dell’11.6.2009) la predetta fattispecie del cd. lotto intercluso, con esclusione della necessità della preventiva adozione di strumenti attuativi per il rilascio dei permessi di costruire, non può essere applicata anche nelle aree completamente e/o totalmente urbanizzate, dove, però, la pianificazione esecutiva e/o attuativa possa ancora svolgere l’utile funzione di evitare “guasti urbanistici». In conclusione, la
Cassazione Penale ha respinto la tesi difensiva che l’articolo 41-quinques, comma 6, della L. 1150/42 (cioè quello sui 25 metri e piano attuativo) fosse soltanto una non transitoria e non più applicabile con la dotazione di un piano regolatore generale comunale di Milano dalla variante generale del 1980. Tra l’altro, è stata respinta anche le tesi fondata sulla Circolare Ministeriale n. 1501/1969, che riteneva superflua la pianificazione attuativa in zone urbanizzate o poco urbanizzate (eppure avevo già espresso perplessità su questa tesi). E ciò ha inciso sulla categoria di illecito contestata dalla Procura, ossia la lottizzazione abusiva, ipotesi ben peggiore dell’assenza di permesso perchè non prevede alcun rimedio o sanatoria in nessuna ipotesi: lì si demolisce tutto o finisce in acquisizione gratuita. Tutto questo, a meno che il legislatore non intenda intervenire. Ma non finisce qui: la stessa pronuncia di Cassazione penale summenzionata, rispondendo su altri punti, ha confermato il proprio orientamento sulla distinzione tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, riaffermando che: «anche a seguito della modifica all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell’art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente» (vedasi Cass. Pen. n. 1669 e n. 1670 del 2023). La fattispecie di Cassazione penale n. 26650/2025 ha avuto per oggetto la realizzazione di un complesso di ben tre grattacieli in luogo di un unico preesistente complesso, a destinazione non residenziale, è del tutto estraneo ai parametri sopra indicati come propri della ristrutturazione, quali quelli della connessione materiale o funzionale tra edificio rispettivamente preesistente e successivo, e della inerenza della ristrutturazione a singoli organismi, con impossibilità di ricavare da un singolo edificio, plurimi, distinti e consistenti manufatti, anche funzionalmente diversi dal precedente. Detto ciò, si passa ora ad analizzare la nuova pronuncia TAR Milano n. 2575/2025. Iscriviti al mio canale WhatsApp Ristrutturazione non può prescindere da conservare traccia dell’immobile preesistente Il TAR Milano ha emesso pochi giorni fa la sentenza n. 2575/2025, uniformandosi all’orientamento restrittivo adottato dalla Cassazione penale di cui sopra accennato. La fattispecie riguarda un intervento assentito con SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 TUE) depositata a ottobre 2023, inquadrato in ristrutturazione edilizia. Esso riguardava la demolizione di un edificio a due piani fuori terra, suddiviso in due unità immobiliari autonome di cui la prima, al piano terra, ad uso autorimessa e la seconda, al piano primo, ad uso residenziale (praticamente una villetta unifamiliare) e di costruzione al suo posto di una palazzina ad uso residenziale di cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato, composta da otto appartamenti e da sette posti auto pertinenziali. A tale pratica il Comune di Milano ha inibito l’intervento, sostenendo il suo inquadramento in nuova costruzione, anzichè in ristrutturazione edilizia. Intanto occorre premettere che, anche secondo un orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, sebbene nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione non sia necessario il rispetto del vincolo della sagoma, si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente (cfr. Consiglio di Stato n. 4791/2021; T.A.R. Lombardia Milano n. 841/2020). Questo orientamento restrittivo è stato confermato dalla Cassazione penale anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10 del d.l. n. 76 del 2020. Afferma invero la Corte di Cassazione che «la conferma della ontologica necessità che l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione”, non possa prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente, è fornita dallo stesso art. 10 sopra già citato, integrativo dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001, laddove si premette che le novelle introdotte rispondono “al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo» (Cassazione penale, sez. III, 6 novembre 2022, n. 1670). Ergo, il TAR Milano conferma la correttezza del Comune nel bloccare l’intervento; a questa giurisprudenza penale il TAR Milano si era già recentemente adeguato, in tal senso si veda anche T.A.R. Lombardia Milano n. 2353/2024.

Monday, January 26, 2026

Roberto SETO canta "Brigitte Bardot"

Pampelonne 1956 e la presenza di "Brigitte Bardot"

La spiaggia di Pampelonne, a Ramatuelle vicino a Saint-Tropez, è diventata un'icona mondiale del jet-set negli anni '50 grazie a Brigitte Bardot e al film "E Dio creò la donna" (1956). La presenza della Bardot e del Club 55 ha trasformato questo litorale in un luogo simbolo di glamour, edonismo e stile bohémien. Ecco i punti chiave del legame tra Brigitte Bardot e Pampelonne: L'origine del mito: Nel 1955, durante le riprese di "Et Dieu... créa la femme" (E Dio creò la donna) diretto da Roger Vadim, la troupe si stabilì in una piccola capanna sulla spiaggia di Pampelonne, gestita da Bernard de Colmont. Questo luogo divenne noto come Club 55, diventando rapidamente il punto di ritrovo preferito dell'élite internazionale. Il legame con la Bardot: Brigitte Bardot, affascinata dalla zona, si trasferì a Saint-Tropez, trasformando la tranquilla cittadina di pescatori in una delle destinazioni più famose al mondo. La sua presenza ha elevato lo status dei beach club di Pampelonne. Club 55 e Tahiti Beach: Oltre al Club 55, anche la spiaggia di Tahiti ha giocato un ruolo importante nel creare l'atmosfera vibrante della zona, frequentata da star fin dagli anni '50. Eredità: Ancora oggi, la spiaggia di Pampelonne, con i suoi quasi 5 km di sabbia, mantiene quel fascino senza tempo ed è sinonimo di lusso e celebrità. Il connubio tra l'attrice francese e questo tratto di costa ha definito l'essenza della "Dolce Vita" sulla riviera francese. Se non avete ancora sperimentato la magia del Club 55 sulla spiaggia di Pampelonne, è il momento di immergervi nella storia di questo leggendario beach club. Più che un semplice punto di ritrovo per ricchi e famosi, il Club 55 è un'icona fin dai suoi modesti inizi nel 1955. Esploriamo il fascino rilassato e le affascinanti peculiarità che rendono il Club 55 una tappa obbligata in Costa Azzurra.
Le origini del Club 55 risalgono al set di "E Dio creò la donna", un film che non solo ha messo in mostra la pittoresca bellezza di Saint-Tropez, ma ha anche gettato le basi per la leggendaria storia del club. Nel 1955, la troupe, guidata dal regista Roger Vadim, allestì una mensa improvvisata sulla spiaggia per offrire un rifugio informale al cast e alla troupe. Questo luogo di ritrovo improvvisato si sarebbe poi evoluto nel famoso Club 55. Brigitte Bardot, la protagonista del film, rimase particolarmente incantata dal fascino rustico e dall'atmosfera rilassata del luogo. Affascinata dall'ambiente idilliaco e dalla calorosa ospitalità, la Bardot scelse di soggiornare a Saint-Tropez dopo la fine delle riprese. Uno dei punti di forza del Club 55 risiede nel suo rifiuto di adattarsi ai tempi. Fin dalla sua apertura, il menù è rimasto fedele ai classici e l'atmosfera conserva un fascino rustico. In un mondo in continuo cambiamento, l'impegno del Club 55 per la tradizione è un rinfrescante omaggio al passato. A differenza dei tipici beach club, il Club 55 ha un approccio unico alla musica. Dimenticate il DJ; al suo posto, una band locale si muove di tavolo in tavolo, proponendo un delizioso medley di brani. Con una mancia generosa, potreste anche dondolarvi al ritmo della vostra canzone preferita. Una volta abbiamo visto una donna anziana tenere la fascia vicino al suo tavolo per tutto il giorno... L'esperienza al Club 55 è più di un semplice pasto; è un viaggio nel tempo. Con due pranzi disponibili – uno a mezzogiorno e un altro alle 15:00 – consigliamo di optare per quest'ultimo. Rilassatevi, assaporate deliziosi stuzzichini con il Mediterraneo come sfondo e lasciate che il tempo scorra al suo ritmo. L'impegno del Club 55 nel preservare il suo fascino originale si estende anche al processo di prenotazione, aggiungendo un tocco di eleganza d'altri tempi all'era moderna. Nell'era digitale, dove i sistemi di prenotazione sono spesso automatizzati, il Club 55 si distingue per un tocco più personale. Per assicurarsi un posto ambito in questo rifugio esclusivo, gli ospiti devono prenotare telefonicamente, sottolineando l'impegno per un autentico contatto umano. Ciò che distingue il Club 55 è la meticolosa attenzione ai dettagli, poiché il proprietario Patrice de Colmont continua la tradizione degli appunti scritti a mano e sistema personalmente ogni ospite. Questa pratica unica e laboriosa, portata avanti da Patrice in persona, sottolinea l'impegno del club nel mantenere un'esperienza intima e personalizzata, apprezzata da decenni. Aggiunge un ulteriore livello di autenticità all'esperienza del Club 55, garantendo a ogni visitatore il calore e il tocco personale che hanno reso questo iconico beach club una destinazione
La presenza dei Principi di Monaco al Club 55. Quando il giorno cede il passo alla sera, il Club 55 chiude. Gli ospiti spesso si ritrovano a trattenersi fino alle 19:00 o alle 20:00, quando il personale, con un cordiale saluto, fa capire che è ora di concludere. Ma l'avventura non finisce lì: molti clienti prolungano il soggiorno con una rinfrescante nuotata notturna prima di salutare questo paradiso senza tempo. In un mondo in cui i beach club vanno e vengono, il Club 55 rimane un simbolo intramontabile di eleganza e relax. Che siate viaggiatori esperti o neofiti della spiaggia, il Club 55 vi invita a provare il perfetto mix di raffinatezza e beatitudine balneare sulla Costa Azzurra.