Friday, September 20, 2024

Procedimenti disciplinari inerenti la Professione .

CAPITOLO PRIMO Procedimento disciplinare di competenza del Consiglio dell’Ordine. 1.1.- Azione disciplinare. L’azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d’ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale come ad esempio tramite la stampa, commessi dagli iscritti (art. 43 R.D. n. 2537/25). Tali mancanze o abusi devono essere stati commessi nell’esercizio dell’attività professionale (101) e (202). Il Presidente di propria iniziativa o su decisione del Consiglio può, in qualsiasi momento, convocare il proprio iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l’opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare. L’esercizio dell’azione disciplinare è soggetto alla prescrizione di 5 anni, decorrenti dal momento in cui si è verificato il fatto. Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell’iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio esperire le iniziative più opportune per verificare l’esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare. 1.2.- La fase preliminare. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell’istruttoria (art. 44, R.D. 2537/1925). Per l’esercizio di tale funzione istruttoria può essere coadiuvato da un Consigliere con espressa decisione del Consiglio (102). Egli deve tendere all’accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche. Assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e, se del caso, ricorrendo, attraverso l’intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase può sentire il professionista indagato al fine di trarre utili elementi. 1.3.- Conclusione della fase preliminare. Il Presidente, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscono o meno presupposto di violazione di nome deontologiche: - in caso negativo ( sentito il Consiglio) archivia il caso; - in caso positivo convoca il Consiglio e l’indagato affinché sia udito. Nell’apposita seduta, il Consiglio, su rapporto scritto od orale del Presidente, previa contestazione scritta (vedi allegato) degli addebiti all’indagato ed uditolo in ordine ai medesimi, decide se vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare. L’inosservanza dell’obbligo di audizione dell’incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dall’incolpato medesimo, la nullità del procedimento (103). Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e documenti prodotti, le dichiarazioni fornite dall’indagato e dal suo difensore e/o esperto di fiducia, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti. Nel caso il Consiglio ravvisi l’inesistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta non luogo a procedere. L’art. 49 del R.D. 2537/1925 prevede, nell’ipotesi in cui, l’incolpato sia membro di un Consiglio dell’Ordine che questo venga giudicato dal Consiglio dell’Ordine viciniore. Il Presidente del Consiglio dell’ordine non è titolato ad entrare nel merito dell’istruttoria né del procedimento, quindi trasmetterà tempestivamente il fascicolo all’Ordine viciniore determinato con decisione del Consiglio sulla base della nota del Ministero di Grazia e Giustizia prot.n. 7/54/6326 del 11 novembre 1989 (allegato n.ro 1). In caso di contenzioso circa l’individuazione dell’Ordine viciniore sarà competente la Corte di Appello (104). Di questa fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica. 1.4.- Procedimento disciplinare. Nel caso in cui il Consiglio deliberi che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, il Presidente apre formalmente il procedimento nominando un Consigliere Relatore, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Consiglio. Il Presidente provvede a citare, attraverso l’ufficiale Giudiziario, l’incolpato a comparire a giorno e ora fissati avanti al Consiglio dell’Ordine in un termine non inferiore a 15 giorni per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico. E’ bene ricordare che l’inosservanza del termine minimo di 15 giorni riportato sull’invito di convocazione può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento (105), salvo che l'incolpato non si costituisca e presenti le proprie difese, senza nulla eccepire in ordine a simile inosservanza.

Tuesday, September 17, 2024

Luigi Carlo Daneri

Villa Domus, in vendita il capolavoro ligure di Carlo Luigi Daneri Sestri Levante, Liguria. Siamo a due passi dalla splendida Baia del Silenzio, una fra le spiagge più suggestive d’Italia, angolo di rara bellezza che attirò, fra gli altri, il compositore Richard Wagner, lo scienziato Guglielmo Marconi - che a Sestri lavorò ai suoi progetti nell’omonima Torre Marconi - e Arthur Van Schendel, famoso scrittore olandese che abitò per anni nella maestosa Casa Bianca, affacciata proprio sulla Baia. A Sestri Levante, località inserita nel Grand Tour ottocentesco, abitò anche Hans Christian Andersen, scrittore e poeta danese celebre soprattutto per le sue fiabe. A lui Sestri dedica ogni anno il premio omonimo di letteratura per l’infanzia, mentre a una delle sue opere più famose è legata la scogliera che domina “la baia delle favole”. Villa Domus Sestri Levante photo Fani Kurti courtesy Italy Sothebys International Realty. Villa Domus, Sestri Levante, photo Fani Kurti, courtesy Italy Sotheby’s International Realty. Fani Kurti Un capolavoro di Carlo Luigi Daneri Un sentiero ripido immerso nel bosco e una scalinata altrettanto impervia portano dalla cima della collina fino alla spiaggia. Un approdo privato che impreziosisce una delle costruzioni più affascinanti dell’intera Riviera ligure di Levante, Villa Domus, oggi in vendita - la trattativa è privata - dopo essere entrata nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty. Villa Domus Sestri Levante photo Fani Kurti courtesy Italy Sothebys International Realty. Villa Domus, Sestri Levante, photo Fani Kurti, courtesy Italy Sotheby’s International Realty. Fani Kurti Difficile non rimanere incantati da questa villa progettata da Carlo Luigi Daneri nel 1934 e costruita fra il 1938 e il 1940. Allievo di Marcello Piacentini, tra i protagonisti delle vicende architettoniche genovesi, Daneri operò applicando soluzioni progettuali originali e relazionandosi spesso con il territorio della Superba. Suoi i progetti per il quartiere residenziale Ina Casa sulle collina di Quezzi e lo scenografico insediamento a C di Piazzale Rossetti, che include come quarto lato il mare. Villa Domus Sestri Levante photo Fani Kurti courtesy Italy Sothebys International Realty. Villa Domus, Sestri Levante, photo Fani Kurti, courtesy Italy Sotheby’s International Realty. Fani Kurti Da Le Corbusier al Mar Ligure Legato ad alcune tipologie ed elementi espressi da Le Corbusier, l’architetto nato a Ronco Scrivia nel 1900 ne riadatta gli stilemi al contesto paesaggistico ligure. Proprio la costruzione del complesso Ina, di cui Daneri fu coordinatore, è l’espressione del Plan Obus pensato da Le Corbusier per Algeri e mai portato a termine. Forte Quezzi, chiamato dai genovesi “il Biscione”, rappresenta uno dei più importanti e significativi esempi di architettura italiana di grandi dimensioni in Italia, come più volte sottolineato dalla critica. Villa Domus Sestri Levante photo Fani Kurti courtesy Italy Sothebys International Realty. Villa Domus, Sestri Levante, photo Fani Kurti, courtesy Italy Sotheby’s International Realty. Fani Kurti Villa Domus è uno dei progetti più “manieristi” di Daneri, anche in questa occasione memore della lezione del movimento moderno, caratterizzato da cemento a vista e facciate libere. La villa non sfigura al cospetto di altri famosi edifici come “le case di Sanremo” - che riprendono il sinuoso procedere della costa - o l’ospedale genovese San Martino.
Le proposte di revisione in discussione in Parlamento Le banche non devono poter chiudere i conti correnti dei cittadini. E’ in pratica questo il nocciolo della questione al centro del disegno di legge “Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto do conto corrente” depositato alla Camera e che riprende il ddl Siri, il cui percorso legislativo è stato interrotto dalla fine anticipata della XVIII legislatura. Soprattutto “in un contesto normativo che impone l’uso della moneta elettronica”, limitando l’uso del contante, l' interdizione dell’uso di un conto corrente condanna alla morte civile la persona che ne è colpita, rendendola un apolide finanziario, privo di diritti costituzionalmente garantiti, a partire da quello di ricevere una retribuzione per il lavoro svolto”. Così spiega il primo firmatario del progetto di legge nonché deputato e responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai. La proposta normativa nasce proprio dalle segnalazioni dei cittadini che, sotto osservazione per i possibili reati finanziari dalla Guardia di Finanza o dalla magistratura, si sono visti chiudere il conto corrente, pur in presenza di saldi attivi, trovandosi così impossibilitati a effettuare o ricevere pagamenti con gli usuali canali elettronici (bancomat, bonifico e via dicendo). Allo stesso tempo, ha sottolineato Bagnai, alla chiusura del conto corrente al cittadino verrebbe consegnato un assegno circolante che non solo per essere convertito in liquidità necessita di essere depositato in un conto corrente, ma soprattutto anche se riuscisse a farlo liquidare in contanti “il correntista si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulla limitazione di contante”. Ovviamente non è in discussione l’iniziativa economica che è libera, ma questa “ci ricorda la Costituzione, non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana”. E, in particolare, le infrastrutture elementari di pagamento, ossia i conti correnti bancari, “se pure esercitate in regime privatistico, assolvono a una finalità sociale che non può essere dimenticata”. D’altronde chiudere un conto corrente unilateralmente significa di fatto “privare una persona del diritto al lavoro, alla retribuzione, alla mobilità, al sostentamento, attenta alla sua dignità", dichiara Bagnai. Si chiede quindi con il disegno di legge che “i necessari presidi volti a scongiurare che l’accesso a un conto bancario sia presupposto di comportamenti delittuosi” siano abbinati “all’indispensabile garanzia nel mondo della moneta elettronica dell’uso di questa infrastruttura come in quello della moneta fisica era garantito l’accesso al circolante”.

Monday, September 16, 2024

I Savoia secondo Gustavo Moglia di Novaglio

Torre Fara , Generale FARA Chiavari GE

Ponte sullo Stretto quello più Cantierizzabile

Perché si farà il ponte sullo Stretto di Messina La prima fase del progetto di fattibilità dovrà essere sottoposta ad un successivo dibattito pubblico. Tra i fattori che portano la commissione a decretare "le profonde motivazioni" di fattibilità viene spiegato che: A livello di infrastrutture di trasporto, stradali e ferroviarie, il sistema di collegamento stabile "comporterebbe un corridoio multimodale passeggeri e merci, aumentando l'utilità complessiva degli investimenti già fatti e in corso di realizzazione dell'intero sistema di mobilità interessato, in primis il nuovo tunnel ferroviario del Brennero, che costituisce proprio sul corridoio Scandinavo-Mediterraneo la più grande opera in realizzazione in Europa". Un sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina consentirebbe di realizzare una rete di collegamenti stradali e ferroviari interni al Mezzogiorno per aumentare la connettività interregionale, incrementando il mercato interno alla macroregione con rilevanti potenzialità di sviluppo di questa parte del Paese". Un collegamento stabile dello Stretto "consentirebbe anche di aumentare notevolmente la integrazione delle due città metropolitane di Reggio Calabria e Messina, che già oggi esprimono circa il 30% della domanda di attraversamenti dello Stretto. Un'unica area metropolitana integrata dello Stretto, con i suoi circa 800 mila abitanti, costituirebbe un acceleratore di sviluppo più che proporzionale alla dimensione demografica". Dall'analisi dei collegamenti realizzati con ponti e gallerie negli ultimi decenni risulta chiaramente che, fra le grandi isole del mondo senza un collegamento stabile e confrontabili con il caso italiano, la Sicilia ha il potenziale di collegamento in termini di rapporto fra abitanti e distanza dalla terraferma più alto, mentre esistono numerose isole che, pur possedendo un collegamento stabile, hanno potenziali di collegamento significativamente inferiori".