Saturday, July 13, 2024
CTU
Il DM n. 109/2023 del 11 agosto istituisce l’Albo unico dei CTU e introduce diverse novità: 5 anni di esperienza professionale come requisito, continuità dell’attività e aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione.
Le aree di competenza e specializzazioni aumentano, con la possibilità di iscriversi in più campi.
È introdotta la certificazione UNI come prova alternativa di esperienza.
Sulla G.U. di venerdì 11 agosto, è stato pubblicato il DM n. 109/2023 con cui il ministro Carlo Nordio istituisce l’Albo unico dei CTU e il Ministero ha comunque 6 mesi per implementare gli aspetti informatici).
Tante le novità del nuovo Albo Nazionale dei CTU
si uniforma a 5 anni l’anzianità professionale minima di iscrizione all’Ordine/Collegio di appartenenza (oggi ogni Tribunale aveva le sue regole: 3 o 5 anni, ma anche nessuna anzianità)
l’attività della specializzazione indicata come CTU deve essere stata esercitata per almeno 5 anni “in modo effettivo e continuativo”, con poche possibili deroghe;
il mantenimento dell’iscrizione è legato allo “svolgimento continuativo” dell’attività professionale e al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale (peccato non esistano obblighi per molte categorie, quindi già cominciamo con le discriminazioni tra chi esercita una professione ordinistica e quindi ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, ecc. e chi è iscritto altrove, ad esempio al Ruolo Periti e Esperti delle CCIAA oppure ad albi di associazioni ex L. 4/2013, visto che non tutti impongono la formazione e l’aggiornamento continuo);
per ogni singolo CTU sarà indicato il numero di incarichi ricevuti/revocati;
finalmente aumentano le aree di competenze e relative specializzazioni (contenute all’all. A, di ben 28 pagg., mentre l’all. B è una tabella di equipollenza in ambito medico) e ci si potrà iscrivere in più specializzazioni, ricorrendo i requisiti (un passo vanti: fino ad oggi nella maggior parte dei Tribunali ci si poteva iscrivere al massimo in 3 ambiti);
una primizia è l’introduzione della certificazione UNI relativa all’attività professionale quale strumento alternativo per dimostrare di aver esercitato “in modo effettivo e continuativo” per almeno 5 anni una specifica attività; l’art. 5 del DM prevede infatti che, alternativamente, sia riconosciuta la specifica competenza al realizzarsi di almeno 2 delle seguenti circostanze:
a) adeguati titoli di specializzazione post-universitari, purché l’iscrizione all’Ordine/Collegio sia di almeno 5 anni;
b) possesso di adeguato cv, comprendente ad esempio attività di docenza o ricerca, pubblicazioni su riviste scientifiche, ecc.;
c) certificazione UNI relativa all’attività professionale: si tratta di norme UNI relative alla certificazione delle competenze professionali sulle attività non regolamentate.
Certo la certificazione UNI potrebbe anche costituire una scorciatoia legale, in quanto viene normalmente richiesta una anzianità di “soli” 3 anni, rispetto ai 5 richiesti dall’art. 4 del DM.
Non si capisce se la certificazione CERTING (rilasciata dal CNI), essendo riconosciuta da Accredia al pari delle certificazioni UNI, sarà equiparata alle UNI?
Il CTU potrà infine chiedere la sospensione volontaria, finora non prevista (anche se di fatto capitava di chiedere ai giudici di non ricevere incarichi per un po’, per motivi professionali o personali), per un periodo non superiore a 9 mesi o più richieste, purché complessivamente non superiori a 18 mesi in un quadriennio.
Naturalmente, ci si potrà anche cancellare volontariamente dall’albo o anche solo da alcune specializzazioni.
Insomma, un bel po’ di novità ci attendono, quasi tutte positive.
La nota stonata è costituita dall’allegato A relativo alle specializzazioni previste nel nostro settore :
Allegato A – CATEGORIE e SPECIALIZZAZIONI
|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE
|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI DANNI
|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI IN GENERE
|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI TRASPORTI
|ASSICURAZIONI |ASSICURAZIONI VITA
|ASSICURAZIONI |RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI
|ASSICURAZIONI |STATISTICA ASSICURATIVA
Saturday, July 6, 2024
TABELLE MILLESIMALI
Il D.Lgs 102/2014 pare obblighi alla redazione di tutte le tabelle millesimali del riscaldamento indipendentemente dagli interventi di termoregolazione e contabilizzazione. Di seguito pongo l'attenzione sul quesito da me formulato presso le istituzioni competenti al fine suggerire le giuste modalità di intervento.
E' vero che dall'entrata in vigore del D.Lgs 102/2014, il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento al fine di non incorrere in sanzione amministrativa ha l'obbligo di ripartire le spese in conformità alla normativa UNI10200, qualora sia applicabile,indipendentemente dalle risultanze della relazione di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto l'installazione di dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione ovvero a prescindere dalla loro installazione?
Esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo
Tale domanda trova merito in ragione dell'art. 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014
"Il condominio alimentato da (...) sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro."
In particolare si riporta di seguito lo stralcio dell'art. 9, comma 5, lettera d):
"d) quando i condomini (...) sono alimentati da (...) sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni (...) l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini (...) ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese."
Inoltre è da osservare che la norma UNI10200 dal titolo "Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento", nata già nel 1993 e successivamente, a far data dalla versione del 2013, ha modificato il titolo in "Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria" tratta in generale il riparto spese generato dagli impianti comuni di riscaldamento indipendentemente dalla presenza o meno dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione ovvero trattando il riparto spese in maniera differente laddove sia presente la contabilizzazione e termoregolazione o laddove essa risulti assente.
Da quanto constatato fin'ora quasi tutte le tabelle millesimali del riscaldamento presenti, non sono conformi alla UNI10200 e ciò anche in considerazione della loro redazione nel periodo di non cogenza della norma.
E' da dire che tale norma premia l'efficienza energetica dando la possibilità al singolo condomino di ridurre la propria aliquota millesimale qualora effettui interventi tali da ridurre il fabbisogno energetico per climatizzazione invernale della sua unità immobiliare anche qualora risulti non efficiente in termini di costi l'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione.
Il dubbio interpretativo è determinato dall'avere associato il criterio di riparto spese previsto dalla UNI10200 unicamente al caso specifico della termoregolazione e contabilizzazione del calore e quindi dall'avere erroneamente ritenuto la norma UNI10200 non applicabile qualora l'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non venisse effettuata in quanto non efficiente in termine di costi. E' da dire, inoltre, che in caso di non installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione non trova applicazione quanto previsto dalla stralcio che segue di cui all'art. 9 comma 5 lettera d.
"(...) E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.(...)"
Va ancora osservato che quantunque sussistano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, la quota dei prelievi volontari non può che essere divisa con la UNI10200.
La soluzione interpretativa proposta
Indipendentemente dall'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione le spese sono da ripartirsi in maniera obbligatoria secondo la norma UNI10200 salvo i casi di non applicabilità che non corrispondono alla mancata installazione dei dispositivi di termoregolazione contabilizzazione del calore. E' fatta eccezione, qualora si proceda nell'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, la possibilità di suddivisione delle spese in base ai soli millesimi di proprietà.
Friday, July 5, 2024
Danilo Solari
Ripartizione delle spese di riscaldamento, normativa
Il D.Lgs. 73/2020 ha introdotto nuove regole per la suddivisione delle spese di riscaldamento centralizzato, fornendo anche la possibilità all’assemblea condominiale di personalizzare tali criteri in base alle esigenze specifiche del condominio:
le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento e l’uso domestico dell’acqua calda devono essere ripartite tra i condomini, suddividendo il totale in 2 quote pari al 50%. La prima quota è attribuita ai prelievi volontari, ovvero la quantità effettivamente prelevata da ciascun condomino. La seconda quota è destinata ai prelievi involontari rappresentati dal calore disperso dall’impianto comune;
l’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%. Per quanto riguarda i prelievi involontari, la loro quota deve essere corrispondente;
la quota relativa ai prelievi involontari deve essere distribuita tra i condomini in base ai millesimi di proprietà o seguendo altri criteri stabiliti dall’assemblea condominiale;
la quota relativa ai prelievi volontari va ripartita tra i condomini in base al consumo effettivo, il quale è registrato dai contabilizzatori di calore;
i condomini che hanno optato per il distacco dal riscaldamento centralizzato e hanno installato un sistema autonomo sono tenuti a contribuire alla quota relativa ai prelievi involontari. Questa disposizione è giustificata dal fatto che traggono beneficio dalle dispersioni di calore dell’impianto comune.
La norma tecnica di riferimento, invece, è la norma UNI 10200, la quale stabilisce i criteri per la ripartizione delle spese negli impianti termici centralizzati destinati alla climatizzazione invernale ed estiva e alla produzione di acqua calda sanitaria. Tale norma fornisce indicazioni dettagliate su come calcolare i coefficienti di ripartizione della quota fissa e su come installare e gestire i sistemi di misurazione del calore
Ripartizione spese riscaldamento centralizzato con valvole termostatiche
La UNI 10200 offre una chiara distinzione tra 2 tipologie di prelievo energetico nel contesto del riscaldamento centralizzato:
prelievo volontario: riguarda il calore che viene utilizzato in modo intenzionale dall’utente attraverso il sistema di regolazione, come ad esempio tramite valvole termostatiche o termostati d’ambiente. In altre parole, è la parte di calore che l’utente chiede al sistema di riscaldamento in base alle sue preferenze di temperatura e alle azioni di regolazione;
prelievo involontario: riguarda il consumo energetico indipendente dalle azioni dirette degli utenti. Questo tipo di consumo è costituito principalmente dalle dispersioni di calore che si verificano nelle reti di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e nell’acqua calda sanitaria. In sostanza, rappresenta il calore perso o disperso a causa delle inefficienze dell’impianto di riscaldamento, senza che gli utenti possano influenzare direttamente questo aspetto.
Per quanto riguarda il consumo involontario, la norma UNI 10200 stabilisce un metodo di suddivisione basato sui millesimi di riscaldamento. Questa suddivisione tiene conto dei consumi involontari di energia termica utile, che possono essere misurati anno dopo anno attraverso specifici dispositivi di contabilizzazione o calcolati utilizzando parametri appropriati.
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