Thursday, November 11, 2021
Wednesday, November 10, 2021
Altro caso di apertura del giudicato in “bonam partem” è la previsione dell’art. 673 cpp di revoca della sentenza per abolizione del reato.
La norma in esame codifica il principio, da sempre avvertito in tutti i settori del diritto, per cui è contrario a ragionevolezza che possa permanere un effetto, ove giuridicamente annullata la sua premessa: abolita la premessa maggiore e cioè l’incriminazione per un fatto non più previsto come reato, è consequenziale rimuovere la sentenza di condanna.
Il legislatore del 1930 con l’art. 2 c.2 cp , che prevede che “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.”, aveva stabilito che l giudicato poteva venire meno solo nell’ipotesi di abolitio criminis. L’art. 30 della l. 87/1953 sul funzionamento della Corte Costituzionale aveva poi stabilito analogo principio nell’ipotesi di declaratoria di incostituzionalità.
L’art. 673 cpp prevede ora tutte e due le ipotesi ed attribuisce espressamente al G.E il potere di revoca della sentenza di condanna o del decreto penale “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
Il G.E. procede allo stesso modo quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità (art. 673 c.2 cpp).
Tuesday, November 9, 2021
Monday, November 8, 2021
Concorsi
BENEFICI E CONCORSI PUBBLICI
Vediamo ora come l’estinzione del reato a seguito di patteggiamento o decreto penale e la riabilitazione penale si rapportano con la possibilità di accedere ai concorsi pubblici, tendenzialmente esclusa qualora il candidato abbia riportato una condanna.
Estinzione del reato: l’estinzione del reato, in linea di massima, consente di partecipare ad un concorso pubblico. Vi sono tuttavia alcuni concorsi pubblici che richiedono la totale pulizia del casellario per la ritenuta delicatezza del lavoro che si andrà a svolgere (concorsi per forze Armate o magistratura). In questi casi, la possibilità di accedervi è esclusa pur avendo estinto il reato.
Riabilitazione: ai sensi dell’art. 28 del Testo unico sul casellario giudiziale, la PA può chiedere all’ufficio locale del casellario il certificato penale generale, certificato che riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto. Nel certificato de quo non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a seguito di sospensione condizionale; ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si comprende, dunque, che la P.A. può ottenere il certificato generale di una persona, certificato dal quale comparirà anche la condanna riabilitata, visto che quest’ultima non compare nell’elenco appena illustrato.
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