Sunday, November 23, 2025
Saturday, November 22, 2025
Thursday, November 20, 2025
Tuesday, November 18, 2025
Sunday, November 16, 2025
Friday, November 14, 2025
Thursday, November 13, 2025
Wednesday, November 12, 2025
Reati dei minori
Una delle telefonate che i genitori non vorrebbe ricevere è quella con la quale le autorità li informano che il proprio figlio ha commesso un reato.
Detto questo, in questa sede cercheremo di fornire un quadro generale del processo minorile, partendo dal principio secondo cui nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile la persona che sia capace di intendere e di volere al momento dei fatti oggetto di valutazione (Art. 85 del cp).
Mentre, con riferimento al tema dei reati commessi dai minori di età, l’art. 97 del Codice Penale stabilisce che non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto reato non ha compiuto i quattordici anni.
Chiarito che sino a quell’età si presume che i ragazzi non abbiano raggiunto una maturità psicofisica che gli consenta di distinguere in modo sufficientemente adeguato cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, non è escluso tuttavia che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano penalmente per il reato punibile commesso dal figlio.
Mentre, nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità va giudicata caso per caso, secondo quanto previsto dall’art. 98 del codice penale. Il giudice dovrà, dunque, appurare la concreta capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di mancanza di tale capacità, il minore non è punibile. Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 sia capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto viene considerato punibile, ma la sua pena sarà diminuita rispetto a quella prevista dalla legge per gli adulti.
Analizziamo quindi le possibili conseguenze di un fatto reato commesso dai vostri figli minorenni. Anzitutto chiariamo che la competenza giudiziaria è del Tribunale dei Minorenni. La disciplina in materia penale per i minori è il DPR n.448/88 (codice di procedura penale minorile), il Decreto L.gs. attuativo n.272/89 e, per la parte da questa non disciplinata, il codice di procedura penale degli adulti solo se non pregiudizievole alla tutela del minore.
Naturalmente, l’iter giudiziario a cui i sono sottoposti i minori è diverso rispetto al procedimento ordinario e i protagonisti assumono un ruolo particolare.
Anzitutto, in questo procedimento giocano un ruolo importante i Servizi minorili, previsti dall’art. 6 dpr. Essi coadiuvano l’Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento, affiancando il minore durante le più delicate fasi di esso. Hanno un duplice compito: assistono il minorenne, proteggendolo anche da possibili comportamenti poco garantistici da parte degli organi che agiscono nel processo e fanno da tramite fra l’autorità giudiziaria e il minore (di cui devono conoscere la personalità); vi sono i servizi dell’amministrazione della giustizia, i servizi presso gli enti locali, le comunità pubbliche, le comunità autorizzate.
Il Pubblico Ministero (colui che esercita l’azione penale), nel processo minorile, deve, in base a Corte Cost. 49.1973, non soltanto realizzare la pretesa punitiva dello Stato, ma deve cooperare al conseguimento del recupero del minore. Questo punto è importante anche per il ruolo che deve assumere l’avvocato del minore indagato.
Il Giudice, invece, per le esigenze educative del minorenne, gode di un ampliamento della discrezionalità di giudizio.
Il pm e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Inoltre, tali accertamenti riguardano gli eventuali precedenti penali, lo “stato attuale”, sino a coinvolgere anche le risorse future del minore. Al fine di acquisire detti elementi utili alla valutazione della personalità del minore, il giudice può utilizzare qualsiasi mezzo di prova e tutte le prove atipiche. Il canale privilegiato rimane sempre quello dei servizi sociali, ma possono anche essere demandati tecnici oppure possono essere sentiti gli insegnanti. Ciò, anche senza formalità di procedura. Normalmente vengono utilizzati i servizi minorili, sentita la persona offesa ed eventualmente gli esercenti la potestà genitoriale (questi ultimi se necessario). Il fine di tali accertamenti è di quello di appurare: la imputabilità, il grado di responsabilità, la valutazione della rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali e adottare eventualmente provvedimenti di natura civile. Le conseguenze dell’eventuale omissione dell’indagine non è sanzionata specificatamente dalla normativa in esame, ma la giurisprudenza ha ritenuto che tale inadempimento possa integrare una nullità a regime intermedio, ma non una nullità assoluta ex 179 n. 1 cpp.
L’avvocato del minore, in questa particolare procedura, assume un ruolo fondamentale poiché deve fornire agli organi giudicanti (anche attraverso ai servizi sociali) il quadro psicologico e familiare utili al risultato positivo per il minore. L’obiettivo principale per l’avvocato è quello di ottenere l’archiviazione o, in mancanza, una sentenza di non luogo a procedere (SNLP) che può essere pronunciata (ex art. 26 dpr):
PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ (che è emessa dal giudice),
SNLP PER IRRILEVANZA DEL FATTO (ex art. 27 DPR cd declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto): in questi casi, il giudice valuta che la prosecuzione del processo pregiudicherebbe le esigenze educative del minore. Si parla di tenuità del fatto quando esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità.
SNLP PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE: il perdono giudiziale è previsto e disciplinato dall’art. 19 Legge minorile e dall’art. 169 cod pen (perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto).
Qualora invece si dovesse addivenire ad un giudizio di responsabilità, l’avvocato svolge un ruolo importante per fare ottenere al minore LE SANZIONI SOSTITUTIVE. Le sanzioni sostitutive possono essere applicate sia dal gup, che dal giudice del dibattimento. Ma attenzione, il gup può, ex art. 32 comma II dpr, “diminuire la pena fino alla metà rispetto al minimo edittale”. Il giudice, ai fini della sostituzione, deve tenere in considerazione, oltre ai limiti di pena stabiliti, anche la personalità del minore, le esigenze di lavoro o di studio dello stesso, nonché le sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ovviamente, si ha riguardo alla pena applicabile in concreto e non alla pena edittale astratta.
Quindi, nel caso i vostri figli siano coinvolti in una vicenda giudiziaria di natura penale, occorre mettere in atto tutte le leve giudiziarie e sociali disponibili al fine di tenerli indenni da risvolti negativi.
Sunday, November 9, 2025
Rifiuti a Piacenza
La situazione in alcuni condomini
Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha raccolto diverse segnalazioni di cittadini e solleva forti dubbi e preoccupazioni circa la recente partenza del sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti in alcune zone di Piacenza. «Nonostante le intenzioni dichiarate di migliorare la gestione dei rifiuti e incentivare la differenziazione, la realtà che si sta delineando è ben diversa e presenta numerosi aspetti problematici che stanno colpendo la quotidianità dei nostri concittadini. Si stanno già verificando episodi dove piccoli cestini di aree verdi sono strapieni di rifiuti o di cittadini che abbandonano rifiuti in zone non consentite».
«In particolare - sottolinea Zandonella - il sistema sta causando enormi disagi nei condomini, soprattutto in quelli di grandi dimensioni, dove ogni nucleo familiare è obbligato a esporre il proprio bidone individuale. Questa misura porta, nei giorni di raccolta, ad una esagerata occupazione di spazio pubblico, provocando disagi ai pedoni. Inoltre dal punto di vista del decoro urbano non credo sia un bel vedere avere decine di bidoni esposti in strada. Il nuovo sistema - continua il consigliere del Carroccio - rischia seriamente di minare anche l’igiene pubblica: i rifiuti attirano animali come topi e insetti e generano cattivi odori, soprattutto nei mesi estivi. Per le famiglie con esigenze particolari (come bambini piccoli, anziani o persone con disabilità) questa situazione è insostenibile nel lungo periodo, sia perché costringe a dover sanificare i bidoni continuamente (pensiamo banalmente ai pannolini), sia perché crea ulteriori difficoltà a persone che purtroppo potrebbero già averne a livello personale e non ne vogliono delle altre a causa di imposizioni altrui. E non è finita qui: questa novità - spiega Zandonella - non tutela neppure la privacy dei cittadini. I bidoni sono lasciati in strada e possono essere facilmente usati da chiunque, alterando i conteggi e causando un’ingiusta imputazione di costi ai titolari delle utenze».
«Esistono soluzioni già sperimentate con successo in altre città, come i "bidoni intelligenti", ossia bidoni che si aprono solo tramite lettura di un chip. Ogni titolare di contratto Tari ha una tessera che gli permette di aprire i bidoni della sua zona e versare i rifiuti che vengono così conteggiati: non può buttarli altrove perché la card apre solo i bidoni della zona in cui risiede. Questa modalità offre maggiore sicurezza e rispetto della privacy. Perché l’Amministrazione non ha esplorato queste alternative? Ci si chiede con quale criterio sia stata fatta questa scelta e perché non siano state considerate soluzioni alternative, come quelle già adottate con successo in altre regioni. Ho depositato quindi un'interrogazione - conclude il consigliere della Lega - perché non si può restare in silenzio di fronte a una gestione tanto superficiale per la nostra comunità. Chiedo all’Amministrazione Comunale di intervenire immediatamente per correggere questi gravi disservizi, valutando soluzioni più eque e praticabili per tutti i cittadini, avviando un dialogo costruttivo con i residenti, per ascoltare le loro esigenze e trovare risposte adeguate. Altrimenti andando avanti così la qualità di vita dei piacentini sarà peggiore».
Wednesday, November 5, 2025
A 037 chi la insegna
Controllo titolo accesso graduatorie GPS - Richiesta parere validità titolo accesso classe concorso A037.
Una docente ha conseguito la laurea specialistica in ingegneria civile – Codice LS28 - nell’anno accademico 2006/2007 .
Con il D.M. n. 22/2005 – Allegato A per accedere alla classe concorso 16/A non era richiesto alcun requisito, per la classe di concorso 72/A erano richiesti almeno 12 crediti settore disciplinare ICAR06.
Con il D.P.R. n. 19/2016 per accedere classe concorso A037 (accorpamento A016 – A071 – A072) per la suddetta laurea non era richiesto alcun requisito.
Con il D.P.R. 259 del 2017 per accedere alla classe concorso A037 è richiesto il requisito di 24 CFU nei settori ICAR/06 o ICAR/17. L’art. 5 del DPR 259 dispone : “Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.
La docente è in possesso solo di 11 CFU ICAR17 + 6 CFU ICAR/06 e non era precedentemente inserita in alcuna graduatoria di istituto.
Si chiede se può accedere alla classe di concorso A037.
Tuesday, November 4, 2025
Sunday, November 2, 2025
Friday, October 31, 2025
Thursday, October 30, 2025
Wednesday, October 29, 2025
Monday, October 27, 2025
Legionella in Condominio
Responsabilità dell'amministratore e normative
Anche se la normativa italiana non obbliga l’amministratore a effettuare controlli regolari per la Legionella nei condomini, il Decreto legislativo n. 31/2001 stabilisce che chiunque gestisca un edificio dove viene fornita acqua potabile al pubblico deve assicurare la salubrità dell’acqua. Questo significa che l’amministratore ha la responsabilità di monitorare lo stato dell’impianto idrico condominiale, verificando che non ci siano situazioni che favoriscano la proliferazione di batteri come la Legionella.
Condizioni che includono una temperatura dell'acqua compresa tra i 25°C e i 45°C, stagnazione dell’acqua, tubature vecchie, incrostazioni, sedimenti e la presenza di amebe e alghe, che alimentano il batterio. I punti più critici in un condominio sono le tubature vecchie, i tratti d’impianto meno utilizzati o stagnanti, dove calcare e biofilm favoriscono la crescita delle colonie batteriche. L’amministratore, quindi, deve monitorare e manutenere regolarmente gli impianti idrici, verificare che l’acqua distribuita nell’edificio sia priva di contaminanti e batteri nocivi, anche se la Legionella non compromette la potabilità dell'acqua stessa
Il pericolo Legionella nei condomini è una questione di primaria importanza per garantire la salute pubblica. Un problema che non va sottovalutato, soprattutto da chi gestisce l’edificio, cioè l’amministratore. Vediamo dunque quali sono i suoi compiti in fatto di prevenzione, corretta gestione degli impianti idrici condominiali e come deve agire in caso di contaminazione.
Malattia e trattamento
La legionellosi, o malattia dei legionari, provocata dal batterio Legionella pneumophila, si manifesta con sintomi simili a quelli di un'influenza: febbre alta, dolori muscolari, brividi, mal di testa e confusione. Altri sintomi comuni includono nausea, diarrea, dolori addominali e tosse. In alcuni casi possono presentarsi anche dolori articolari. Fortunatamente, se diagnosticata per tempo, la malattia può essere trattata efficacemente con antibiotici specifici, che agiscono sul batterio responsabile della polmonite da Legionella.
Il batterio prolifera naturalmente in ambienti acquatici come laghi, fiumi o sorgenti, ma può facilmente trovare condizioni favorevoli anche negli impianti idrici di strutture artificiali, come i condomini, oltre che negli impianti di aria condizionata. Una volta introdotta nell’impianto, la Legionella può diffondersi tramite aerosol prodotti da rubinetti, docce o fontane, mettendo a rischio la salute degli abitanti.
Responsabilità dell'amministratore e normative
Anche se la normativa italiana non obbliga l’amministratore a effettuare controlli regolari per la Legionella nei condomini, il Decreto legislativo n. 31/2001 stabilisce che chiunque gestisca un edificio dove viene fornita acqua potabile al pubblico deve assicurare la salubrità dell’acqua. Questo significa che l’amministratore ha la responsabilità di monitorare lo stato dell’impianto idrico condominiale, verificando che non ci siano situazioni che favoriscano la proliferazione di batteri come la Legionella.
Condizioni che includono una temperatura dell'acqua compresa tra i 25°C e i 45°C, stagnazione dell’acqua, tubature vecchie, incrostazioni, sedimenti e la presenza di amebe e alghe, che alimentano il batterio. I punti più critici in un condominio sono le tubature vecchie, i tratti d’impianto meno utilizzati o stagnanti, dove calcare e biofilm favoriscono la crescita delle colonie batteriche. L’amministratore, quindi, deve monitorare e manutenere regolarmente gli impianti idrici, verificare che l’acqua distribuita nell’edificio sia priva di contaminanti e batteri nocivi, anche se la Legionella non compromette la potabilità dell'acqua stessa.
Quali sanzioni
Se l'amministratore omette di adottare misure preventive o di intervenire in presenza di un rischio accertato di Legionella, può incorrere in sanzioni amministrative che vanno da 5.000 a oltre 60.000 euro. Se però l’acqua risulta contaminata nonostante i controlli adeguati e le manutenzioni, l’amministratore non è responsabile penalmente o civilmente, poiché l’inquinamento potrebbe provenire dal fornitore dell’acqua.
Prevenzione e manutenzione
Anche se, come detto, non c’è un obbligo legale stringente, è sempre consigliabile che l’amministratore adotti misure preventive per ridurre il rischio di contaminazione. Queste azioni includono la manutenzione regolare dell’impianto idrico, con particolare attenzione ai punti in cui l’acqua può ristagnare, e la pulizia periodica di cisterne, serbatoi e boiler. Verificare la temperatura dell’acqua e sostituire tubature vecchie o deteriorate sono altre azioni utili per prevenire la crescita del batterio.
Interventi in caso di contaminazione
Se viene riscontrata la presenza di Legionella nell’impianto, l’amministratore deve agire tempestivamente. Di solito è consigliabile rivolgersi a esperti specializzati nella gestione e bonifica degli impianti idrici. Un protocollo di intervento tipico prevede il prelievo di campioni d’acqua, l’analisi microbiologica, interventi di disinfezione e, infine, il rilascio di certificati che attestino l’avvenuta bonifica e conformità dell’impianto alle normative.
Documento di Valutazione del Rischio
Per i condomini dotati di impianti idro-sanitari centralizzati, le Linee Guida Nazionali richiedono che l’amministratore rediga un Documento di Valutazione del Rischio Legionella.
La Presidenza di J@TCompany
Thursday, October 23, 2025
Sunday, October 19, 2025
Battaglia di Culloden
Culloden Moor è un luogo in Scozia famoso per la battaglia di Culloden, che si è svolta il 16 aprile 1746. Questa battaglia è stata l'ultima battaglia campale combattuta in Gran Bretagna e segnò la sconfitta definitiva dei Giacobiti guidati da Carlo Edoardo Stuart contro le forze governative. Oggi, il sito è un importante memoriale e una destinazione turistica con un centro visitatori che illustra la storia del conflitto e le sue conseguenze, tra cui la soppressione della cultura gaelica.
Carlo Edoardo Stuart
Figlio maggiore di Giacomo (Francesco) Edoardo (detto il Vecchio Pretendente) nato a Roma il 31 dicembre 1720, ivi morto il 31 gennaio 1788. Prese parte nel 1734 all'assedio di Gaeta. Su di lui erano rivolte le speranze dei giacobiti inglesi, disgustati della condotta di Giacomo Edoardo. Il 9 gennaio 1744, approfittando della guerra di successione austriaca, lasciò Roma, recando un proclama del padre che lo nominava reggente. Ottenne navi e soldati dalla Francia a cui interessava di rimettere sul trono gli Stuart, ma la spedizione, che salpò da Dunkirk nel febbraio (1744), dové tornare indietro a causa di una tempesta incontrata vicino alle coste inglesi. Il principe si rifugiò a Parigi, ma la sconfitta toccata agl'Inglesi a Fontenoy lo indusse a ritentare l'impresa.
Sbarcato a Moidart, nella contea di Inverness (Scozia), con un seguito di sole 7 persone, radunò un esercito di 1600 uomini, e il 20 agosto incominciò la marcia verso sud. Il 17 settembre entrò a Edimburgo, e ben presto, sconfitto il generale inglese sir John Cope a Preston Pans, ebbe tutta la Scozia in suo potere. Giorgio II si vide minacciato sul trono: ma sarebbe stato necessario approfittare del momento favorevole e compiere una rapida azione. Invece, costretto a sostare a Edimburgo, il principe, quando riprese la marcia il i° novembre, dovette accorgersi che le forze inglesi si erano ormai organizzate per la resistenza. Ciò nonostante occupò Carlisle (17 novembre), Manchester e Derby. Ma ben presto venne a trovarsi in difficili condizioni. Il 6 dicembre dové iniziare la ritirata verso la Scozia. Riuscitogli vano il tentativo di conquistare il castello di Stirling, tentò di sorprendere le forze del duca di Cumberland a Nairn,
ma fu completamente sconfitto a Culloden Moor (16 aprile 1746). Il principe andò errando per varî mesi, finché nel settembre riuscì a riparare in Francia. A Parigi fu cordialmente accolto da Luigi XV, ma in seguito al trattato di Aquisgrana dové abbandonare la Francia nel 1748. Morto nel 1766 Giacomo Edoardo, Carlo tornò a Roma sperando di essere riconosciuto come re titolare d'Inghilterra da Benedetto XIV. Ma rimase deluso. Nel 1772 aveva sposato Luisa di Stolberg (la contessa di Albany, amata dall'Alfieri), dalla quale ben presto si separò. Le relazioni di questa con l'Alfieri condussero a una separazione definitiva dei coniugi.
Friday, October 17, 2025
Monday, October 13, 2025
Wednesday, October 8, 2025
I Dè Solari - Racconigi "NEMINI SECUNDI" dopo 41 anni .. Partecipano al solenne cerimoniale alla Scuola Militare "Carlo Alberto dalla Chiesa " nella propria Casa degli Acaja" , 28 settembre 2025
Si chiuderà oggi, con l’ingresso nella Caserma “Carlo Alberto dalla Chiesa” per la sua visita, la solenne cerimonia del ricodo.
Ricorrenza molto partecipata nel cuore della Città degli Acaja, che ha raggiunto il suo culmine ieri con la cerimonia di intitolazione di Campo Carabinieri Ausiliari, ma soprattutto con la classica sfilata da via Roma fino al monumento ai Carabinieri Ausiliari all’interno del parco cittadino.
274 erano i corsi Aca (Allievi Carabinieri Ausiliari) presenti a sfilare, insieme alla Filarmonica Arrigo Boito, in un autentico bagno di folla che ha invaso tutta Fossano in un’unica “macchia di colore” nera, rossa e blu, a simboleggiare tutta l’Arma e con rappresentanti di tutta l’Italia. Tra di loro, ovviamente, anche il Carabiniere Ausiliario del 152° corso, il sindaco locale Dario Tallone.
Seguita anche la commemorazione di fronte al monumento dei Caduti di piazza della Libertà.
Il Presidente del Comitato A.C.A., ha ringraziato per l’occasione, insieme al sindaco, “tutte le Forze dell’Ordine; la Compagnia dei Carabinieri fossanese (il Comandante Alessandro Cantarella); Giacomo Cuniberti, comandante della Polizia locale e "Carlo Salvadori", decano degli istruttori”. Tutti i presenti sono stati invitati a visitare il Foro Boario, sede Principale scelta per il raduno dei Carabinieri Ausiliari e il nuovo piazzale Carabinieri Ausiliari, adiacente alla vecchia caserma “Dalla Chiesa” che oggi dà casa al 32° reggimento Genio Guastatori dell'esercito, e Cerimoniale
Oggi quello spazio davanti alla struttura ha un nome, legato al suo passato. Si chiama “Parco Carabinieri Ausiliari”.
Tuesday, October 7, 2025
Retributivo o contributivo 1984 DUOMO di MILANO via fosse Ardeatine , Tutela patrimonio Culturale
Pensioni, una volta riscattato il servizio militare fa perdere il diritto ai vantaggi del contributivo
Tra i contributi figurativi che molti contribuenti a domanda fanno valere per buono ai fini pensionistici c’è il servizio militare. Ma questo a volte può essere controproducente, lo conferma l’Inps.
Il servizio militare può essere utile anche alla pensione. Questa è una cosa che sanno tutti, perché si tratta di uno dei periodi di contribuzione figurativa più diffusi ed utilizzati dai lavoratori italiani che vanno in pensione.
Il servizio militare può essere fatto valere ai fini pensionistici, a condizione che sia il diretto interessato a richiederlo espressamente e tramite domanda all’Inps. E non sono pochi i lavoratori, anche giovani, che effettuano questa richiesta, senza pensare che in alcuni casi, che adesso andremo ad approfondire, la richiesta con relativo accoglimento, può essere deleteria.
Impossibile rinunciare al servizio militare una volta che è stata completata la richiesta di accredito ai fini pensionistici
Il riscatto del servizio militare (quello di leva una volta obbligatorio) permette, dietro istanza all’Inps, di rendere, questi contributi figurativi, utili sia al diritto che alla misura della pensione. Il riconoscimento della contribuzione figurativa per servizio militare può essere relativa solo al periodo di servizio effettivamente prestato, sia in un qualsiasi Corpo delle Forze Armate che se effettuato nell’Arma dei Carabinieri.
La maggior parte delle volte, l’utilizzo di questa contribuzione figurativa è utilissima per raggiungere una determinata soglia di carriera per una altrettanto determinata misura pensionistica, ma anche per determinare un maggiore importo di pensione spettante.
Ma, come detto in precedenza, a volte questo riscatto può danneggiare il richiedente, escludendolo da quei vantaggi che può offrire il metodo contributivo.
A volte passare al sistema contributivo è impossibile per colpa del servizio militare
Una volta che la richiesta di accredito della contribuzione figurativa del servizio militare è stata completata, se questa ha determinato l’ingresso del richiedente nel sistema misto, non si può tornare indietro.
Il sistema misto è quello che si applica ai lavoratori con carriera e contribuzione, iniziata in data antecedente il primo gennaio 1996. Fu a partire da tale data che la riforma Dini sortì i suoi effetti, con il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo.
Chi ha iniziato la carriera dopo il 31 dicembre 1995 è considerato, in termini pensionistici, un contributivo puro ed ha diritto ad ottenere una pensione liquidata con il solo metodo contributivo. Chi invece ha iniziato la carriera prima, avrà diritto al calcolo misto, cioè retributivo fino al 31 dicembre 2011 se ha più di 18 anni di carriera al primo gennaio 1996, o retributivo fino al 31 dicembre 1995 se ha meno di 18 anni di versamento a tale data.
Il calcolo della pensione con il sistema retributivo è, nella maggioranza dei casi, più vantaggioso di quello contributivo. Ma essere un contributivo puro da alcuni vantaggi, come per esempio la pensione a 64 anni prevista dalla pensione anticipata contributiva con 20 anni di contributi. Ma ci sono anche i contributi precoci che valgono 1,5 volte per determinate misure, anche questo un vantaggio esclusivo di chi non ha versamenti nel sistema retributivo.
Quando il servizio militare può far perdere il vantaggio di essere un contributivo puro
Il periodo del servizio militare, utile sia ai fini della determinazione del diritto alla pensione, che del suo importo, può essere accreditato gratuitamente dal contribuente. Ma al vantaggio di far crescere l’importo della pensione o a quello di anticipare l’uscita dal lavoro, possono sopraggiungere svantaggi.
Se un lavoratore ha iniziato la carriera lavorativa in epoca contributiva, cioè dal primo gennaio 1996 o dopo, se riscatta il servizio militare svolto prima del 1996, diventerà un soggetto ricadente nel sistema misto. E se dal punto di vista dell’importo della pensione la variazione sarà irrisoria o quasi, visto che si tratta di un solo anno di contribuzione, soprattutto se non serve per maturare il diritto alla quiescenza, può essere un danno.
SI può perdere per esempio il diritto alla già citata pensione anticipata contributiva, che permette l’uscita a 64 anni di età, con 20 anni di contributi e con assegno minimo pari a 2,8 volte l’assegno sociale, a condizione che il richiedente sia un contributivo puro. Ma si può perdere pure il diritto alla pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contribuzione, quella che i contributivi puri centrano a 71 anni di età.
Va ricordato pure che passando al sistema misto, l’interessato si vedrà prendere forma anche la disapplicazione del massimale contributivo. E pure questo strumento vantaggioso per molti lavoratori, è prerogativa unica dei contributivi puri.
E ciò che l’Inps più volte ha specificato è che l’interessato una volta che si è visto accreditare il periodo del servizio militare come contribuzione figurativa, non potrà in nessun caso rinunciarvi, cioè non potrà mai chiederne la cancellazione. E se dal punto di vista dei lavoratori privati, la richiesta è personale, cioè è il lavoratore che può optare per richiedere l’accredito del periodo di servizio militare nel proprio estratto conto, per i dipendenti pubblici iscritti alla Cassa Stato la valutazione del periodo di servizio militare viene effettuata d’ufficio.
Thursday, October 2, 2025
Ippocastano
Quando l'ippocastano viene assunto a scopo curativo è indispensabile ricorrere a forme farmaceutiche definite e standardizzate in principi attivi (in questo caso in escina), le uniche che consentono di sapere quante molecole attive si stanno somministrando al paziente. Preparazioni erboristiche tradizionali come infusi, succhi e decotti, non permettono di stabilire con esattezza la quantità di principi attivi somministrata al paziente, il che aumenta il rischio di insuccesso terapeutico.
Posologia indicativa nell'adulto e nell'anziano per la cura dell'insufficienza venosa.
Assumere per via orale 240-290 mg di estratto secco (o altra dose contenente 50 mg di glicosidi triterpenici calcolati come escina), sotto forma di compresse a rilascio prolungato, due volte al giorno. In genere prima di osservare benefici terapeutici sono necessarie almeno quattro settimane di trattamento. In caso di utilizzo prolungato consultare il medico.
Wednesday, October 1, 2025
Generale Carabinieri Salvatore Luongo
A sei mesi dalla sua nomina, arriva al Festival dell’Economia 2025 di Trento il generale Salvatore Luongo, Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri dal 15 novembre 2024. Origini napoletane, già vicecomandante generale dell’Arma e già a capo dell’ufficio legislativo della Difesa, con quattro ministri di diverso orientamento politico, Luongo illustrerà alla platea del Festival, tra l’altro, la grande esperienza internazionale dei Carabinieri, da sempre impegnati anche in missioni all’estero, oltre al quotidiano presidio del territorio italiano.
Presente Paola Chiesa del partito Fratelli d'Italia . Dialogherà con il direttore della testata giornalistica J@TCompany
Monday, September 29, 2025
Thursday, September 25, 2025
Wednesday, September 24, 2025
FONDO CASSA
Fondo cassa in condominio
4 Maggio 2024 di Avv. Matteo Peroni
Parte della dottrina considera illegittima la costituzione di un fondo cassa a maggioranza. Ritengo che tale interpretazione non sia la più conforme al diritto condominiale e che, in condizioni di necessità, l’assemblea possa procedere con l’approvazione a maggioranza; ciò al fine di garantire all’amministratore liquidità sufficiente per gestire l’attività del condominio ed ottemperare agli obblighi di recupero delle spese nei confronti dei condomini morosi.
Che cosa è il fondo cassa condominiale?
Il fondo cassa rappresenta un accantonamento contabile chiesto ai condomini il quale verrà utilizzato dall’amministratore per riuscire a far fronte alle spese correnti pur in presenza di condomini morosi; la sua funzione è del tutto simile a quella del fido concesso dalla banca sul conto corrente condominiale.
È lecito?
La giurisprudenza e la dottrina offrono visioni contrastanti sul tema. A mio parere, tale istituto deve essere considerato valido purchè rispetti alcuni principi maturati nel corso degli anni da parte della giurisprudenza; pensare diversamente significa privare l’amministratore di uno strumento assai utile in presenza di morosità. Per negarne l’applicazione, non è sufficiente affermare che i fornitori si devono prima rivalere nei confronti dei condomini morosi in quanto:
tale escussione è solamente preventiva, ma successivamente si può agire nei confronti dei condomini “in bonis”;
il fornitore potrà anche dover procedere prima nei confronti dei morosi, ma nel frattempo può sospendere la fornitura di servizi comuni con tutte le conseguenze del caso;
il creditore del condominio ha diversi altri modi per recuperare il proprio credito. Ad esempio: pignoramento del conto corrente o pignoramento delle quote da versare nei confronti dei condomini in bonis (entrambe possibilità ammesse dalla giurisprudenza).
Ripartizione fra tutti i condomini e non solo fra alcuni di essi
Come già anticipato, parte della dottrina e della giurisprudenza considera non ammissibile la costituzione di un fondo cassa approvato a maggioranza. Una delle motivazioni addotte per sostenere questa posizione è che non si può addebitare ai condomini che sono in regola con i pagamenti il debito dei condomini morosi. Un esempio è la sentenza n. 2136 del 16 novembre 2023 del Tribunale di Messina: “a seguito della riforma del condominio, è necessaria la decisione unanime dell’assemblea per ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi, con la costituzione di un apposito fondo”.
Questa affermazione è corretta, tuttavia non preclude la possibilità di costituire un fondo cassa, purché questo sia deliberato in modo appropriato e venga ripartito tra tutti i condomini, inclusi quelli morosi. Pertanto, non si tratta di addebitare agli altri condomini le quote non pagate da uno di loro, ma piuttosto di creare una disponibilità finanziaria a disposizione dell’amministratore.
Quando si può costituire?
Il fondo cassa può essere costituito ove sia possibile dimostrare la necessità del medesimo; si fa riferimento alla presenza di morosità che precludano il regolare pagamento delle poste passive. La liquidità derivante da tale delibera permette all’amministratore di saldare i fornitori ed evitare azioni legali nei confronti del condominio; queste ultime provocherebbero un aumento di spese a danno di tutti.
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Come procedere?
So che alcuni amministratori costituiscono più fondi a seconda delle varie necessità; personalmente, salvo casi particolari, preferisco costituire un unico fondo cassa (così denominato) che ogni anno verrà confermato/aumentato/diminuito a seconda delle necessità e fino a che perdurerà la carenza di liquidità.
Quando è necessario costituire il suddetto fondo, si inserisce all’interno del bilancio preventivo una voce denominata “fondo cassa” ripartita su tutti i condomini (anche i morosi) in ragione dei millesimi generali; tale voce verrà poi consolidata nel rendiconto consuntivo ed inserita nello stato patrimoniale. A quel punto si dovrà valutare se confermare il fondo o eventualmente aumentarlo (stanziando un ulteriore voce a preventivo) a seconda delle necessità.
La costituzione in vista di eventuali lavori straordinari
Vorrei sottolineare che una situazione differente si verifica quando l’assemblea condominiale decide di istituire un fondo cassa destinato a futuri interventi manutentivi. In tale contesto, il fondo si configura come un fondo per lavori straordinari ed, a mio parere, è legittimo, purché sia proporzionato alle effettive necessità. Dovrà comunque essere oggetto di delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 comma 2 del codice civile; annualmente i condomini dovranno decidere se mantenerlo o restituirlo.
Alcune ulteriori annotazioni
Non posso vincolare i condomini a versamenti che si protraggano per più gestioni; ogni anno devo quindi indicarne la consistenza nello stato patrimoniale e decidere in merito.
L’entità di quanto accantonato deve essere parametrata alle necessità derivanti dalla situazione contabile del singolo fabbricato.
Non ritengo necessario aprire uno specifico conto corrente.
Se un soggetto non paga la quota del fondo cassa, questa morosità risulterà nei suoi debiti di gestione e farà parte del saldo passivo da riportare all’anno successivo.
Circa la maggioranza, suggerisco di considerare quella del 1136 comma 2 c.c. (almeno 500 millesimi e maggioranza degli intervenuti); in realtà, la giurisprudenza ammette la costituzione a maggioranza semplice con riferimento ad esigenze inerenti la gestione ordinaria. Come sempre ricordo che una delibera assunta senza le maggioranze di legge rappresenta un vizio di annullabilità (Cassazione a Sezioni Unite n. 4806/2005).
Tuesday, September 23, 2025
Sunday, September 21, 2025
Cimitero metropolitano San "Cataldo" Modena
Verso una Progettazione Meccanicistica e Olistica
Il Cimitero metropolitano di San Cataldo si compone:
1) Cimitero Monumentale Costa parte vecchia: nucleo centrale ed originario costituito dal cosidetto cimitero monumentale. Realizzato dall'architetto Cesare Costa negli anni 1858/1876 dispone di diversi manufatti di importante valore artistico che necessitano di restauri.
2) Cimitero Monumentale Aldo Rossi parte nuova: realizzata in base al progetto dell'architetto Aldo Rossi.
Espressione magistrale della poetica di Aldo Rossi, il cimitero è un analogico percorso attraverso le immagini collettive della "casa dei morti", filtrate attraverso la memoria personale dell'architetto. Il cimitero rimane un edificio pubblico con la necessaria chiarezza e razionalità dei percorsi , con un giusto uso del suolo. Esternamente è chiuso da un muro con finestre al fine di fornire ai cittadini ed ai visitatori un'immagine finalmente circoscritta dell'idea spaziale. La malinconia del tema della morte non lo stacca però dagli altri edifici pubblici. Il suo ordine e la sua collocazione comprendono anche l'aspetto burocratico della morte. L'edificio , oggi parzialmente realizzato, è strutturato in modo da intercludere ampi spazi verdi , scanditi ulteriormente dal reticolo dei percorsi pedonali previsti. I diversi corpi degli edifici si rincorrono parallelamente l'uno all'altro , verso l'asse centrale "vertebrale", che vincola oggettivamente, quasi "fisicamente" le linee orientatrici di questa porzione di progetto.
Queste linee compositive volumetricamente degradanti in direzione sud-nord, vanno progettualmente a comporre un "costato" inscrivibile in un triangolo che a realizzazione ultimata, rappresenterà uno degli elementi caratterizzanti l'intera opera. Le scansioni ritmiche delle aperture, incorniciate dalla fredda pulizia del contorno murario sono, a tutt'oggi, interrotte, a contrappunto, solamente dall'elemento cubico centrale destinato all'ossario, che , ad opera finita, sarà in equilibrio visivo con la realizzata torre conica della fossa comune, grazie anche ad una decisa differenziazione cromatica delle pareti , utile ad una chiara percezione ed identificazione nell'ambito del paesaggio urbano circostante.
Saturday, September 20, 2025
Supplenze
Un docente di ruolo può accettare una supplenza da GPS e lasciare temporaneamente il proprio posto di ruolo?
A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “Sì, ma dipende dalla situazione giuridica del docente.
Docenti neoassunti (es. 2024-2025 o 2023-2024) con vincolo di mobilità: non possono accettare supplenze ai sensi dell’articolo 47.
Docenti di ruolo “vecchi” (non soggetti a vincolo): anche ad anno scolastico già avviato e in convocazioni successive alla prima, se ricevono una supplenza annuale (almeno fino al 30 giugno o 31 agosto) per una cattedra intera (gli spezzoni non possono essere richiesti), possono applicare l’articolo 47. Questo consente di andare in aspettativa dalla cattedra di titolarità e svolgere la supplenza annuale”.
Thursday, September 18, 2025
PEI
Il PEI è il documento ufficiale, determinante per il percorso scolastico degli alunni con disabilità certificata.
Acronimo di Piano Educativo Individualizzato, il PEI viene redatto di anno in anno e contiene l’indicazione dettagliata degli interventi educativi e degli interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l’alunno e, infine, i criteri di valutazione del percorso didattico.
Il PEI fa parte del POF, il Piano dell’Offerta Formativa che ogni scuola usa per illustrare e presentare al pubblico la sua organizzazione e le scelte didattiche e pedagogiche: il POF deve contenere anche le indicazioni riferite alla visione e alle azioni che la scuola intraprende per accogliere gli alunni con disabilità e rispondere alle loro esigenze educative; in linea di principio, tutto il POF si deve ispirare a una didattica inclusiva per evitare di escludere uno o più allievi dalle attività e iniziative previste.
Cosa contiene il PEI
Ogni anno, dal momento dell’ingresso di un alunno con certificazione di disabilità nel ciclo scolastico (a partire dalla scuola dell’infanzia), o a partire dal momento in cui un allievo riceve una certificazione, la scuola è vincolata alla redazione del PEI che deve contenere:
obiettivi didattici, educativi e di apprendimento: fanno parte degli obiettivi anche l’inclusione e la socializzazione, e più in generale il benessere dell’allievo nel contesto della scuola;
l’elenco di tutte le attività didattiche, l’organizzazione degli orari e la strutturazione delle attività insieme al metodo e ai sussidi impiegati per organizzarle;
la valutazione delle attività, con la descrizione dei metodi e dei criteri che la sostengono;
il rapporto tra la scuola e il contesto extra-scolastico.
Il PEI, come il PDP (il Piano Didattico Personalizzato), non è un documento immutabile: viene analizzato ogni anno e nel corso dello stesso anno scolastico per valutarne l’efficacia, e modificato per tenere conto dei risultati raggiunti dall’allievo, per aggiornare o confermare gli obiettivi e per adattarlo a necessità emerse durante l’anno.
La programmazione per obiettivi minimi e la programmazione differenziata
Quando il percorso didattico di un alunno con disabilità lo rende necessario, il PEI può contenere l’indicazione degli obiettivi minimi raggiungibili dall’allievo e comunque conformi al programma ministeriale, che permettono in ogni caso di arrivare al titolo di studio previsto.
Diverso è il caso della programmazione differenziata che invece fissa obiettivi non aderenti al programma ministeriale: in questo caso, il PEI contiene l’indicazione del piano didattico differenziato che permetterà di proseguire gli studi ma non ha valore per il conseguimento del titolo di studio; l’allievo consegue quindi un attestato e non un diploma.
Due punti fondamentali per la programmazione differenziata:
La scuola è tenuta a informare la famiglia che può dare il suo consenso o negare il consenso.
La programmazione differenziata può essere rivista nel tempo: se gli obiettivi raggiunti dall’allievo rientrano negli obiettivi minimi, la programmazione viene modificata di conseguenza, e viceversa.
Chi scrive il PEI
Il PEI è un documento progettuale che coinvolge tutte le figure coinvolte nella vita del bambino che frequenta la scuola: per questo motivo, la redazione è affidata in modo congiunto:
alla scuola: tutti gli insegnanti insieme al docente di sostegno;
alle figure sociosanitarie che seguono il bambino nelle attività riabilitative e terapeutiche all’esterno della scuola e che possono anche essere coinvolte direttamente in alcune attività scolastiche;
alla famiglia, che collabora alla redazione e firma il PEI insieme a tutte le figure coinvolte.
Coinvolgendo tutte queste figure, il PEI può descrivere il contesto scolastico in tutti i suoi dettagli e integrare queste informazioni con quelle che derivano dalle attività e gli interventi extrascolastici svolti dal bambino, insieme a tutte le informazioni utili fornite dalla famiglia e dall’alunno stesso: l’obiettivo è conoscere il bambino senza limitarsi solo ai momenti in cui è presente a scuola.
Struttura del PEI
Il Piano Educativo Individualizzato ha una struttura fissa ed è diviso in sezioni che i redattori devono compilare per intero.
Dati e inventario delle risorse
La lista iniziale riporta i nomi e i dati salienti delle persone coinvolte nel progetto educativo: dirigente scolastico, docenti curriculari, docente di sostegno, referente del caso, clinici, terapisti e figure educative coinvolte e se tutte le figure proseguono la loro attività a partire dall’anno precedente.
In questa parte trovano spazio anche gli interventi riabilitativi ed educativi messi in atto dai servizi sanitari e territoriali e dai servizi sociali, sia che questi avvengano in orario scolastico, sia al di fuori, anche per arrivare a definire un orario scolastico adeguato.
Dati e risorse
Contiene i dati dell’allievo, i dati della scuola frequentata e la frequenza, altre note informative (assunzione di farmaci, altri dati da segnalare).
Tra le risorse effettivamente disponibili vanno elencati:
la presenza del docente di sostegno (o di più sostegni, se presenti) con le ore di sostegno assegnate;
tutti gli interventi attivi in orario scolastico ed extrascolastico: quante ore per ciascun intervento, il luogo in cui si svolge;
tutto il materiale didattico impiegato per supportare l’allievo.
Ambiente e accoglienza
Il PEI descrive l’ambiente scolastico e la classe sia in senso strutturale, sia riportando descrivendo il gruppo classe, il clima presente in classe, l’organizzazione e gli accorgimenti presi per favorire l’apprendimento.
Rapporti con la famiglia
Il PEI descrive il coinvolgimento della famiglia e come questa collabora con la scuola, le aspettative, gli obiettivi formativi condivisi e le occasioni di incontro e condivisione, anche con la partecipazione delle figure esterne coinvolte.
Obiettivi e strategie di intervento
La seconda parte del PEI è la parte più corposa e dettagliata del documento che riporta gli obiettivi di breve periodo descritti in maniera operativa e non solo generica, per valutare meglio se l’allievo li abbia raggiunti:
Apprendimento e applicazione delle conoscenze.
Compiti e richieste generali: sono gli aspetti più generali di organizzazione di compiti e routine.
Comunicazione: le indicazioni riguardano la capacità di comunicare (produrre) e ricevere, di conversare e l’uso di strumenti e tecniche di comunicazione.
Mobilità: cambiare e mantenere una posizione, trasportare e maneggiare oggetti, camminare e spostarsi, muoversi con un mezzo di trasporto.
Cura della propria persona: riguarda tutti gli aspetti della cura di sé, dall’igiene alla capacità di mangiare e bere, vestirsi, prendersi cura della propria salute.
Interazioni e relazioni interpersonali, semplici e complesse con le persone, e la loro adeguatezza.
Aree di vita principali: riporta lo svolgimento dei compiti e delle azioni necessarie nelle aree dell’educazione (istruzione), del lavoro e dell’impiego, e la capacità di condurre scambi economici (vita economica).
Vita sociale, civile e di comunità: tutta l’area della vita sociale fuori dal contesto famigliare.
Per ogni voce necessaria, il PEI riporta l’ambito di apprendimento e applicazione, con il codice previsto, indica gli obiettivi a breve termine, le attività previste per raggiungerli, i fattori ambientali (persone e cose necessari per realizzare l’attività), e la verifica dell’apprendimento.
Raccordo con il lavoro di classe
Descrive il raccordo tra gli obiettivi e le attività descritte si collegano con il programma della classe e riporta tutti gli adattamenti necessari, compresa la qualità e la quantità dell’intervento del docente di sostegno.
Strategie per l’emergenza
È la sezione che va compilata quando è necessario concordare strategie particolari per situazioni di particolare complessità, per esempio come somministrare farmaci di emergenza.
Organizzazione in caso di assenza di personale scolastico o educativo
Riporta l’orario scolastico, la frequenza effettiva dell’allievo e la presenza del sostegno, educatore e collaboratore scolastico, ed è un riferimento fondamentale per organizzare la frequenza in casi di assenza del personale.
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