Saturday, December 2, 2023

Diritto all'Oblio

il diritto alla riservatezza, sorto in passato come “right to be let alone”[26], viene oggi inteso quale libertà di verificare la diffusione e il trattamento di dati personali[27], col duplice proposito di porre, da un lato, un freno alle indebite ingerenze sulla sfera personale, appartenete a ciascun individuo, e di controllare, d’altro lato, il modo in cui avviene l’edificazione della biografia di ognuno, mediante la diffusione delle relative informazioni[28]. Sul piano normativo, il diritto ad un trattamento rispettoso della propria sfera personale è sancito all’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale indica anche le modalità in cui il trattamento debba concretamente avvenire[29], mentre la protezione della propria vita privata e familiare (ossia di ciò a cui facciamo comunemente riferimento col termine privacy) è garantita dall’art. 7 della stessa Carta[30]. Sempre sulla base dell’art. 2 Cost.[31], è stato successivamente elaborato il diritto all’identità personale, la cui natura è, tuttavia, ben distinta da quella del diritto alla riservatezza[32], seppur ne abbia seguito le orme e ne condivida il fondamento giuridico[33]. Sebbene l’art. 1 del Codice Privacy faccia espresso riferimento al «rispetto della dignità umana»[34], tuttora il contenuto del diritto all’identità personale non trova definizione in alcun testo normativo. Così, è necessario risalirne per il tramite delle riflessioni dottrinali[35] e delle decisioni giurisprudenziali[36]. A proposito, il comun denominatore delle innumerevoli definizioni sembrerebbe posarsi sul sentimento che ciascun individuo nutre di se stesso, per come è via via maturato nel tempo, mediante il singolare approccio alla vita che ognuno realizza con la propria matrice ideologica, il che rende l’individuo una personalità unica nel proprio genere. In ogni caso, bisogna specificare che, alla consapevolezza interiore di sé, deve, comunque, seguire la corretta rappresentazione di sé all’esterno, sempre in linea con i comportamenti e le condotte palesati dalla persona rappresentata[37], in maniera tale da farla sentire pienamente connotata nella vita di relazione con gli altri[38]. A questo punto, c’è comunque da sottolineare che l’interesse ad essere se stessi, congiunto a quello di non vedersi posti in cattiva luce, trova tutela in quanto tale, indipendentemente, cioè, dagli effetti, positivi o negativi, arrecati sull’onore e sulla reputazione ad opera di un travisamento circa gli aspetti della personalità: di conseguenza, anche un travisamento migliorativo potrebbe presentarsi come illegittimo[39]. Come anticipato, i diritti in parola, anche se distinti sul piano concettuale, si fondono quando ci si trova ad operare nell’ambito del corretto trattamento dei dati personali, per il cui soddisfacimento è, al contempo, necessario garantire un margine di riserbo ed una rappresentazione corrispondente alla realtà[40]. Questa contingenza è, a maggior ragione, riscontrabile nel contesto digitale odierno, in cui gli utenti della Rete, a volte volontariamente, altre volte in modo del tutto inconsapevole, concorrono a creare varie rappresentazioni virtuali del proprio essere, le quali si possono palesare molto eterogenee tra loro, proprio per la potenzialità, tipica degli strumenti informatici, di stratificare dati su dati riguardanti le persone, spesso senza alcuna verifica preventiva da parte dei soggetti idonei ad effettuare un’apposita cernita[41]. Per tale ragione, diviene ancor più pregnante assicurare una specifica tutela nei confronti del diritto all’identità digitale, il quale prevede, in particolare, un aggiornamento continuo di quei dati che risultano pertinenti a qualificare ciascun individuo nella sua totalità, per far sì che vengano rimossi quegli elementi che, di converso, hanno perso la loro finalità caratterizzante verso uno specifico soggetto, sebbene l’abbiano avuta in passato[42]. Non a caso, l’art. 9 della Dichiarazione dei diritti in Internet stabilisce che «ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale ed aggiornata delle proprie identità in rete», cosicché, come previsto dallo stesso articolo, «l’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano»[43]. In tal modo, si può far pulizia di quei dati inutili, e spesso fuorvianti, che altrimenti la Rete continuerebbe ad accumulare e riproporre indebitamente ai suoi utenti[44]. Cosicché, l’oblio diviene lo strumento fondamentale per rivendicare il diritto a vedere rappresentata la propria identità al passo con i tempi, soprattutto quando si siano verificati, nel frattempo, notevoli mutamenti sul proprio essere, che potrebbero aver reso inattuali alcuni tratti identitari, tipici di periodi della vita ormai trascorsi[45]. Nel caso in commento, in aggiunta alle esigenze del soggetto menzionato negli articoli giornalistici, è rinvenibile, sulla sponda opposta, l’interesse dei media a fornire le informazioni al pubblico, a cui fa da contraltare, per l’appunto, l’interesse della collettività a ricevere le informazioni, che rientra nel profilo, per così dire, passivo della libertà di informazione. Il diritto di cronaca giornalistica è tutelato, e allo stesso tempo limitato, dall’art. 21 Cost., in quanto si presenta come un corollario della libertà di stampa, la quale appartiene, a sua volta, al più ampio genus della libertà di manifestazione del pensiero. L’attività di dare informazioni non è, comunque, fine a se stessa, bensì è strumentale all’interno del processo di creazione di una pubblica opinione, per cui sarebbe impossibile, in un contesto democratico, per di più improntato sul principio di eguaglianza, immaginare una stampa avulsa da una sfera di garanzia, prevista anche a beneficio dei destinatari per cui la stessa stampa esiste ed opera. Così, pur nel silenzio dell’art. 21 Cost., il diritto ad essere informati è del pari desunto, in via interpretativa, ad opera della giurisprudenza costituzionale, dalla disposizione dello stesso articolo[46]. Inoltre, esso trova espresso riferimento in atti normativi sovranazionali: difatti, l’art. 10, co. 1, CEDU sancisce che «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera […]»; ne fa eco l’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a mente del quale «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»; lo stesso principio è posto nell’art. 11, co. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per cui «ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Ad ogni modo, nel perimetro di una democrazia pluralista e digitalizzata, in cui circolano legittimamente una miriade di dati di matrice diversa, il punto focale parrebbe non esser più semplicemente il diritto a ricevere delle informazioni tout court, bensì il diritto di accedere a notizie veritiere, imparziali ed aggiornate, frutto cioè di un giornalismo responsabile[47]. In particolare, una corretta informazione è rinvenibile laddove sussistano alcune condizioni essenziali, grazie alle quali è possibile preservare l’onore, la reputazione e la dignità delle persone menzionate, al punto tale da consentire al diritto di cronaca di assumere i connotati di esimente[48], al pari del diritto di critica e di satira. Tali condizioni rientrano nel c.d. Decalogo del buon giornalista, che è stato formulato dalla giurisprudenza[49], proprio al fine di tratteggiare dei criteri specifici da tener conto in occasione del bilanciamento tra i diritti dei soggetti coinvolti nelle notizie e diritto di informazione, ivi compresi quei casi in cui si palesino i margini per il diritto all’oblio. Questi requisiti consistono nella verità della notizia, nella continenza espositiva, nell’utilità sociale dell’informazione, nella sua essenzialità ed attualità[50]. Un riferimento generico a tali condizioni è presente all’art. 137, co. 3, del Codice Privacy, con riguardo al trattamento dei dati «effettuato nell’esercizio della professione di giornalista» (lett. a), art. 136) e «finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli» (lett. c), art. 136). In aggiunta, l’art. 139 affida ad un corpo normativo, predisposto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e allegato al Codice Privacy, l’individuazione di «regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all’orientamento sessuale»[51]. Allo stesso tempo, nel mezzo tra la notizia e i fruitori del servizio informativo, si posizionano degli intermediari, che prestano anche ulteriori servizi, in aggiunta alla semplice catalogazione[52]. In effetti, l’uso preponderante dei motori di ricerca, per ottenere aggiornamenti costanti e in tempo reale sull’attualità, induce a porre l’attenzione sul trattamento dei dati, forniti da terzi sui siti Internet, che vengono poi raccolti e trattati nei server dei motori di ricerca. In proposito, bisogna rimarcare che «il trattamento di dati personali svolto nel contesto delle attività di un motore di ricerca è cosa diversa e ulteriore rispetto al trattamento svolto dagli editori di siti terzi»[53]. Difatti, il motore di ricerca, come già scritto, fa solo da intermediario per giungere alla notizia, ma non contribuisce a creare la notizia medesima. Ciononostante, l’evoluzione normativa e la giurisprudenza propendono sempre di più verso una responsabilizzazione dei motori di ricerca, per far sì che, in una realtà eterea senza confini, com’è quella virtuale, trovino, comunque, soddisfacimento sia gli interessi degli utenti che gli interessi dei soggetti nominati sui siti[54]. In conclusione, preme ribadire che il diritto alla riservatezza e all’identità personale aggiornata, da un lato, e il diritto di informazione e di cronaca, dall’altro, sono diritti fondamentali di pari rango costituzionale. Ne consegue che è inammissibile predeterminarne una gerarchia fissa, mediante la quale enucleare, una volta per tutte, quale tra questi diritti possa ritenersi predominante rispetto agli altri, con un ragionamento semplicistico in termini di assolutezza[55]. Ne discende la necessità di operare, caso per caso, un bilanciamento giudiziale sulla base di tutte le circostanze significative[56], il quale, sebbene consenta di esaltare, di volta in volta, le peculiarità del singolo caso, non può, del resto, esonerare dal rischio di creare alcune difformità tra le varie decisioni[57].

No comments: