Wednesday, December 16, 2020

Cementi Armati

In merito alle competenze delle figure professionali impiegate nel settore AEC, si è spesso dibattuto e a volte il confine delle stesse è risultato tanto sottile da creare situazioni dubbiose e di incertezza. Negli anni si è assistito ad una specializzazione sempre più specifica e settoriale delle professionalità tanto che a fare la differenza non è più solo il titolo, ma la formazione e l’esperienza maturata in un ambito anziché in un altro. Competenze che vanno di pari passo alle responsabilità. L’ultimo caso oggetto di sentenza interessa le competenze strutture cemento armato ed i geometri che non possono progettare interventi su opere in cemento armato, a eccezione di piccole costruzioni rurali. Che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, a prescindere dalla loro importanza, fosse riservata soltanto agli ingegneri e agli architetti, iscritti ai relativi albi professionali se n’era già parlato anni fa con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 23 febbraio 2015, n. 883 – circolare del 24 aprile 2015 CNI – che ribaltava la decisione del TAR Veneto n. 1312/2013. La questione si riferiva alla delibera del comune di Torri (VR) che contemplava “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500”. Tali indicazioni sono state oggetto di ricorso conclusosi con la sentenza del 23 febbraio 2015, n.883, che fissava i seguenti principi: “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata allo Stato”; “nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni”; “esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali”. Con la circolare del 24 aprile 2015 XVIII SESSIONE N. 526, in merito, il CNI motivava i principi e specificava che: la privativa professionale dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato (solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell’art.16 RD n.274/1929, “purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone”) – A creare discussioni ed interpretazioni è l’aggettivo modeste. Leggi anche: Cultura dell’integrità. Quando il dilemma assale l’ingegnere Competenze strutture cemento armato. Cosa dice l’ultima sentenza? Oggi si ritorna sulla questione competenze strutture cemento armato con la sentenza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 29227 depositata in cancelleria il 12 novembre 2019, in risposta al ricorso presentato da un tecnico diplomato geometra. Con tale ordinanza viene annullato il contratto da oltre 52 mila euro stipulato tra i condomini ed il professionista che aveva eseguito la progettazione dell’intervento di risanamento statico e funzionale del fabbricato condominiale. Il caso ha inizio con il ricorso presentato dallo stesso tecnico diplomato geometra, in quanto il condominio si era rifiutato di pagare la parcella per la progettazione dell’intervento ritenuto “esorbitante le competenze del geometra che non consentono la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono come nel caso di specie l’uso del cemento armato”. La Cassazione sulla base delle norme e della giurisprudenza pronunciatasi sul tema delle competenze strutture cemento armato dei geometri, negli anni, ha concluso rigettando il ricorso del tecnico. Nella sentenza si legge che tale risultato è legato a: “la disposizione secondo la quale i geometri non siano abilitati a redigere progetti di massima ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. I), costruzioni richiedenti l’impiego di strutture in cemento armato”. Tale disposizione risponde ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità» e anzi indica «un preciso requisito, e cioè la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai geometri, anche nei casi di impiego di cemento armato». Consulta la sentenza n. 29227 Consulta la circolare cni 24/04/2015 – XVIII SESSIONE N. 526

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