ART.18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI
DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
1.
L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata
dagli artt. 69 e
70 del
T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a
tale
istituto
si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale
docente ed
ATA.
L'aspettativa
è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e
7 del
D.P.R.
n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL,
limitatamente
alla durata dell'incarico.
2. Ai
sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa
anche per
motivi
di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di
studio resta in
vigore
l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il
dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno
scolastico senza
assegni per realizzare,
l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo
di prova.
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