Saturday, September 14, 2024

Con la sentenza n. 1550/2013, il Consiglio di Stato ha riconosciuto le competenze professionali degli architetti in materia di progettazione di impianti collegati al fabbricato. È stato così accolto il ricorso dell’Ordine degli architetti di Roma contro l’Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl) riguardo le competenze in materia di impianti soggetti a omologazione […] Architetti vs Ingegneri sulla progettazione di impianti collegati al fabbricato Con la sentenza n. 1550/2013, il Consiglio di Stato ha riconosciuto le competenze professionali degli architetti in materia di progettazione di impianti collegati al fabbricato. È stato così accolto il ricorso dell’Ordine degli architetti di Roma contro l’Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl) riguardo le competenze in materia di impianti soggetti a omologazione Ispesl. Nel dettaglio, l’Ordine capitolino aveva impugnato il provvedimento con cui l’Ispesl negava agli architetti la possibilità di progettare impianti di riscaldamento accessori all’edificio, sostenendo che questo dovesse essere compito di un ingegnere. Ma il parere dei giudici di Palazzo Spada è risultata differente, stabilendo che nella competenza professionale degli architetti rientrano tutte le “opere di edilizia civile”, concetto da intendersi come “esteso oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato e, quindi, non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell’edificazione”. Per formulare la sentenza i giudici fanno riferimento, in particolare, all’articolo 52 del regio decreto n. 2357/1925 che recita: “formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”.
Le competenze degli architetti nella progettazione di impianti e nel fotovoltaico L'Ordine degli Architetti di Milano ha inviato un quesito al Consiglio Nazionale, chiedendo chiarimenti sulle competenze professionali degli architetti in materia di progettazione di impianti, e in particolare di impianti fotovoltaici integrati. La risposta non è immediata ma c'era da aspettarselo. Le competenze degli architetti in materia impiantistica sono state infatti oggetto di tante sentenze non sempre concordi e per trovare risposta bisogna risalire al Regio decreto del 1925 (n.2537). La conclusione, però, è positiva: secondo il CNAPPC l'architetto è competente per gli impianti elettrici ed ha la formazione giusta per affrontare e risolvere, positivamente, la progettazione del fotovoltaico integrato negli edifici. Il Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno di edifici (DM 37/2008) riserva la competenza per la loro progettazione in maniera generica ai professionisti iscritti ad albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche. Competenze mai delineate in maniera esauriente dalla legge. Per cui bisogna far riferimento al Regio Decreto del lontano 1925, secondo cui «formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative».

John Kennedy

GENIO RURALE