Thursday, October 26, 2023
Wednesday, October 25, 2023
Acque potabili
L’uso domestico è regolamentato dall’art. 93 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. “Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.” Sono quindi esclusi dall'uso domestico gli utilizzi di acque superficiali, che sono sempre soggette a concessione. Non sono considerati “uso domestico” tutti gli usi in cui l’acqua viene utilizzata per un'attività economico-produttiva. Per tutti questi usi dovrà essere presentata domanda di concessione ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001.
Il proprietario di un fondo o chi sia legittimato in base ad un titolo all'utilizzo del fondo può liberamente estrarre e utilizzare le acque sotterranee ivi presenti, mediante un pozzo od altre opere di presa (nel caso delle sorgenti) per destinarle all'uso domestico.
Chi intende esercitare prelievo e utilizzazione di acqua pubblica per uso domestico deve presentare una comunicazione ai Sac di Arpae competente per la provincia in cui sono ubicate le opere di prelievo. Nella comunicazione sono riportati i dati personali, le precise motivazioni del prelievo ad uso domestico ed altre informazioni congrue con la tipologia dell’uso che si intende attuare che possono permettere ai Sac di verificare che si tratta di un effettivo uso domestico. Dovrà inoltre essere indicata la data presunta di inizio dei lavori, e, qualora risultino necessari, il nulla osta ai fini idraulici e l'autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico.
Il Sac ha la facoltà di imporre prescrizioni ovvero di richiedere presentazione di domanda di concessione nel caso che non riconosca un utilizzo del prelievo ai fini domestici. Una volta effettuati i lavori, dovrà essere prodotta dall'utente (o dal perforatore per suo conto) e indirizzata al Sac territorialmente competente, quale completamento alla comunicazione, una scheda descrittiva delle opere realizzate (nel caso si sia provveduto alla perforazione di un pozzo occorrerà inoltrare la "scheda pozzo" contenente tutti i relativi dati tecnici).
Sono da considerarsi utilizzi ad uso domestico e non necessitano di autorizzazione o concessione tutti i seguenti utilizzi:
a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico;
b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
All'uso domestico” sono riconducibili solo ed esclusivamente i seguenti fabbisogni del proprietario del terreno e del suo nucleo familiare escludendo qualsiasi attività tesa alla commercializzazione:
consumo potabile (in assenza di una rete acquedottistica);
consumo per uso igienici e assimilati a servizio della propria abitazione;
innaffiamento di giardini e orti (le superfici adibite a verde devono far parte dell'abitazione del proprietario del terreno su cui esiste il pozzo; nel caso di innaffiamento di coltura orticola, va esclusa tassativamente una eventuale commercializzazione dei prodotti);
abbeveraggio animali da cortile e/o bestiame (si ribadisce che gli animali allevati devono essere solo ed esclusivamente destinati a soddisfare le esigenze del proprietario del terreno su cui esiste il pozzo e quelle del suo nucleo familiare, escludendo qualsiasi attività tesa alla commercializzazione).
Con il modulo di comunicazione, oltre a nuovi pozzi è possibile anche comunicare al Sac l’esistenza di pozzi già presenti ed utilizzati ad uso domestico.
Queste comunicazioni sono in carta semplice e non prevedono pagamento di spese istruttorie o altri costi.
Acque Pubbliche
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PERFORAZIONE DEL POZZO
Tutte le acque sotterranee e le acque superficiali appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (cioè sono “acque pubbliche”). L’uso e il prelievo delle acque pubbliche sono regolamentati da leggi dello Stato e della Regione.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
ARPAE – INDIRIZZI DELLE S.A.C. di Arpae competente per territorio
http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3573
L’acqua sotterranea per gli usi domestici può essere utilizzata liberamente, senza il pagamento di alcun canone, tuttavia prima di procedere alla realizzazione del pozzo, l’utente dovrà preventivamente inviare ad Arpae, Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di competenza il modulo Comunicazione utilizzo acque pubbliche per uso domestico compilato in tutte le sue parti con gli allegati richiesti. Successivamente ed entro trenta giorni dalla esecuzione dei lavori di scavo del pozzo, l’utente (cioè colui che ha effettuato la Comunicazione) od un suo delegato dovrà inoltrare all’ Unità Gestione Demanio Idrico della SAC di competenza, quale completamento alla Comunicazione, la scheda descrittiva delle opere realizzate (Scheda pozzo).
SU SPECIFICA RICHIESTA SIAMO DISPONIBILI AL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PRATICA
Nel caso di uso extra-domestico è necessaria l’autorizzazione per la perforazione e la concessione demaniale per l’estrazione dell’acqua sotterranea. Della procedura si occupa un tecnico abilitato (geologo iscritto l’Ordine).
Spese: L’istruttoria della domanda di concessione è soggetta al pagamento delle spese di istruttoria, mentre per l’esercizio dell’utenza è prevista la corresponsione da parte dell’utente di un canone annuo, diverso a seconda delle tipologie di utilizzo, ed alla costituzione di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone.
Tempistiche: Il termine fissato dal Regolamento regionale per la conclusione del procedimento istruttorio avviato con la domanda di concessione è di 150 giorni nel caso di concessione ordinaria e di 60 giorni nel caso di concessione semplificata. I termini sono sospesi in caso di richiesta pareri e di richiesta di integrazioni, come indicato all’art. 24 comma 5 del RR n. 41/2001.
Tuesday, October 24, 2023
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