Wednesday, January 25, 2023
Rapporti con l'ordine
Si ritiene utile riportare le indicazioni nel tempo date da questa Federazione sia con cir colari (30/1999 e 15/2009) sia nelle diverse richieste occasioni di incontro (Giornata dei Se- gretari, Seminari, ecc.) in merito alla procedura di cancellazione per morosità con particolare riguardo:
1. alla cancellazione e re-iscrizione. Modalità
2. all’istituto della prescrizione del credito derivante dall’obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione al Collegio, alle eventuali responsabilità connesse alla carica di Presidente e Tesoriere in caso di avvenuta prescrizione del credito e alla possibilità di proce- dere alla cancellazione anche in caso di mancato pagamento del saldo dovuto.
Si fa quindi presente quanto segue.
1. L’art. 11 del Dlcps 13/9/46 n. 233 letteralmente dispone:
“La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
d) di rinunzia all'iscrizione;
e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato”.
Come si evince chiaramente la lettera f) prevede la cancellazione in caso di morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione.
Poiché la morosità per effetto del citato art. 11 deve riferirsi all’obbligo già maturato di versamento dei contributi, il mancato adempimento costituisce per sé la condizione giustificante la cancellazione, la quale va allora considerata come sanzione rispetto a tale mancanza.
Il provvedimento di cancellazione per morosità quindi interrompe e non sospende il rap porto giuridico instaurato con l’iscrizione.
La precisazione che precede fa assumere particolare rilevanza a quanto disposto dal com- ma 4 art. 11 del DPR 5/4/1950 n. 221, il quale così disciplina:
“Il sanitario cancellato dall’albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione”.
Ne consegue che la domanda di reiscrizione può essere presa in considerazione solo al ve- rificarsi di tale condizione giuridica. Questa nel caso della morosità richiede che avvenga il versamento delle quote relative agli anni di mancato pagamento fino all’anno dell’avvenuta cancellazione.
La reiscrizione, poiché la cancellazione importa l’inibizione all’esercizio professionale, non può costituire mai sanatoria ad un eventuale esercizio abusivo della professione sanitaria punita dall’art. 348 codice penale.
L’articolo 11, lett. f) dichiara che la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato. Evidentemente il Collegio è obbligato ad informare in modo formale l’iscritto, avvertendolo della morosità, invitandolo a fornire spiegazioni ed informandolo inol tre che in caso di mancata risposta il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare la sua cancellazione dall’Albo per morosità ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, sempre con riferimento alla cancellazione per causa di morosità, va affermato che, essendo questa deliberata per causa addebitabile al soggetto interessato, opportunamente si ri chiede che lo stesso faccia cessare detta causa, adempiendo ora per allora all’obbligo rimasto inosservato.
L’art. 11 ultimo colla del DPR 221/50 dispone che:
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni”.
La re-iscrizione comporta che il sanitario riproponga integralmente una nuova doman- da, producendo nuova documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data. L’eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla re-iscrizione comporta esercizio abusivo della professione , penalmente rilevante.
2.
In primo luogo occorre fare riferimento alla normativa vigente, ovvero:
- Dlcps 233/46, articolo 8;
- Dpr 761/79, articolo 1, comma 2; - Dlgs 502/1992
- Dm 739/94, articolo 1, comma 1; - Legge 42/1999
- Dpr 220/2001, articolo 2, lett. d); - Codice Civile, articolo 2229
- Legge 43/2006.
Il principio di obbligatorietà dell’iscrizione all’albo trova conferma nella normativa vi- gente, non ultima la legge 43/2006.
La mancata iscrizione all’albo configura il reato, ex articolo 348 codice penale, di eser- cizio abusivo della professione: “chiunque abusivamente esercita una professione, per la qua- le è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da Euro 103 a Euro 516".
L'albo professionale va inteso, quindi, quale strumento attraverso il quale professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all'esercizio dell'attività professiona- le.
L’iscrizione all’albo determina automaticamente l’insorgenza dell’obbligo di versamen- to della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata con delibera del Consiglio direttivo e un corrispondente diritto di credito in capo al Collegio.
Per una insormontabile esigenza di certezza dell’ordinamento sociale i diritti di credito devono essere esercitati entro un termine prestabilito decorso il quale, ai sensi dell’art. 2934 c.c. si estinguono per prescrizione e non possono più essere esercitati (anche attraverso proce- dure coattive).
L’art. 2948 del codice civile enumera alcuni diritti ed obbligazioni che si prescrivono in 5 anni tra cui al n. 4. “tutto ciò che si deve pagare a scadenze periodiche di un anno o meno di un anno”.
La quota di iscrizione ad Ordini o Collegi deve intendersi tra quei crediti che si prescri- vono in 5 anni.
Al contempo si deve ricordare che l’art. 2943 c.c. indica alcuni atti idonei ad interrom- pere il termine della prescrizione, tra questi ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, come una richiesta di pagamento inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tale previsione normativa comporta che in tutti i casi in cui dal debitore venga invocata la prescrizione occorre valutare in concreto l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Ancora è necessario precisare che nel caso che ci interessa il termine prescrizionale ini- zia a decorrere unicamente al 1 gennaio dell’anno successivo a quello di pagamento in quanto la quota di iscrizione non ha un termine proprio di pagamento, ma deve semplicemente essere pagata entro l’anno solare di riferimento.
Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità degli Organi in ordine alla intervenuta prescrizione del credito appare opportuno evidenziare che per l’esperienza diretta in materia di funzionamento dei Collegi provinciali sembra di potersi affermare che in materia di riscos- sione dei crediti il Collegi operino sempre in virtù di delibera del Consiglio direttivo e non de- leghino tali funzioni a Presidente o Tesoriere per cui sembrerebbe doversi di escludere una ta- le forma di responsabilità individuale a meno che non si sia in presenza di una delega all’operatività diretta.
Per quanto riguarda, infine, la possibilità di procedere alla cancellazione per morosità si conferma che secondo quanto previsto dall’art. 11 del Dlcps n. 233/1946 la cancellazione può essere disposta proprio in pendenza di morosità e che tale cancellazione non determina la per- dita del diritto per il Collegio di procedere alla riscossione coattiva dei crediti che hanno de- terminato tale morosità ( salvi gli effetti della prescrizione).
Infine in merito alla possibilità di procedere alla cancellazione per morosità di chi, rima- nendo moroso per annualità pregresse, ha versato la quota dell’anno in corso (2009) si fa pre- sente che la normativa applicabile nulla prevede riguardo a quale anno ci si debba riferire né tantomeno quanti siano gli anni di morosità che possano dare vita al procedimento di cancel- lazione.
La norma (art. 11 del Dlcps n. 233/1946) prevede che il Consiglio direttivo del Collegio d’ufficio possa pronunciare la cancellazione dall’albo in caso di “ morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto” (leggi contributo annuo di iscrizione).
Nessun vincolo viene imposto in ordine al numero della annualità di morosità o ad un eventuale importo debitorio minimo per attivare la procedura.
Unico vincolo fissato dalla norma è che la cancellazione possa essere pronunziata solo dopo avere sentito l’interessato.
Infatti l’art. 11 del Regolamento 221/50 di esecuzione prevede la procedura di convoca- zione dell’interessato che deve essere seguita per la validità del provvedimento di cancella- zione.
L’azione di recupero può essere esercitata dal Collegio o attraverso l’emissione di un ruolo esattoriale che è immediatamente coattivo (la procedura può agevolmente essere desun- ta dal sito dell’esattoria provinciale) ovvero attivando una procedura giudiziale per l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell’iscritto moroso.
Tuesday, January 24, 2023
Case con ipoteca
Ipoteca: a cosa serve?
Quando si parla di ipoteca, gli avvocati rispondono tutti allo stesso modo: si tratta di una garanzia reale. Ma cosa significa questo termine? Significa che il creditore titolare dell’ipoteca viene garantito nel caso in cui il bene ipotecato (di solito un immobile) venga ceduto a terzi, sia che si tratti di vendita o di donazione. La garanzia consiste in questo: se il debitore dovesse smettere di pagare le somme dovute, il creditore potrebbe ugualmente pignorare l’immobile nonostante il passaggio di proprietà. Non importa dunque che la casa non appartenga più al debitore: essa può ugualmente essere sottoposta all’asta, in pregiudizio dei diritti acquisiti dal nuovo titolare.
Ci si può chiedere: ma perché pregiudicare il terzo, acquirente o donatario, per un debito che non è proprio e di cui potrebbe non essere a conoscenza? In verità, il terzo è messo nelle condizioni di sapere se il bene è ipotecato o meno: difatti, l’ipoteca risulta nei registri immobiliari ed è possibile prenderne conoscenza, prima ancora del rogito notarile, chiedendo una visura ipocatastale. Anzi, dovrebbe essere lo stesso notaio a fare questa verifica e a informare l’acquirente e, se non lo fa, è personalmente responsabile.
L’ipoteca ha anche una seconda funzione: quella di garantire il creditore di soddisfarsi per primo, rispetto ad altri eventuali creditori dello stesso soggetto, sul ricavato della vendita del bene. Il che vuol dire che se la casa dovesse andare all’asta, il prezzo di aggiudicazione finirebbe prima alla banca, in quanto titolare di ipoteca di primo grado, e poi sarebbe ripartito tra tutti gli altri creditori chirografari. Se c’è un’ipoteca di secondo grado, si soddisfa quest’ultima e così via.
Come funziona l’ipoteca?
Se sei stato in banca e hai chiesto un mutuo ipotecario saprai già che l’iscrizione dell’ipoteca avviene a cura dell’istituto di credito stesso. A estinzione del debito, è la banca a dover cancellare l’ipoteca, ma se non lo fa, il debitore può procedere autonomamente con una procedura ad hoc. Leggi a riguardo Mutui: cancellare l’ipoteca dopo il pagamento alla banca.
Quanto dura un’ipoteca?
L’ipoteca dura 20 anni dalla sua iscrizione. Il creditore, prima della scadenza, può rinnovarla. Se lo fa, l’ipoteca si rinnova con lo stesso grado. Diversamente scade e bisognerà iscriverne una seconda che però farà salvi i diritti di eventuali creditori che abbiano iscritto un’ipoteca di grado inferiore (che quindi saliranno di grado).
Se il creditore non rinnova l’ipoteca allo scadere del ventesimo anno, il bene è definitivamente libero dal vincolo.
Immobile con ipoteca per il mutuo: la banca si può opporre alla vendita o alla donazione?
Il fatto che su una casa ci sia un’ipoteca non ne impedisce la possibilità di trasferire il bene a un altro soggetto a titolo di vendita o di donazione. Come detto, infatti, l’ipoteca non risente dei passaggi di proprietà, potendo il creditore agire sul bene a prescindere da chi ne sia l’intestatario. «L’ipoteca segue il bene» si usa dire per descrivere questo fenomeno. Dunque per la banca è assolutamente indifferente che la casa sia del mutuatario, del figlio o di un perfetto sconosciuto: essa potrà ugualmente sottoporla a vendita forzata se il suo credito non viene restituito. Ne consegue che la banca non può vietare la vendita o la donazione dell’immobile ipotecato. Il notaio comunque è tenuto a darne informazione al nuovo titolare, così come l’atto di vendita o di donazione deve riferire dell’esistenza dell’ipoteca.
Se è vero che tale trasferimento non può nuocere i diritti della banca è tuttavia vero, dall’altro lato, che può ledere i diritti dell’acquirente nell’ipotesi che l’intestatario del mutuo non rispetti le scadenze di pagamento delle rate. Questo perché il donatario o l’acquirente dell’immobile acquista la proprietà del bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e dunque gravato da una garanzia reale. In altri termini: laddove il mutuatario venditore o donante si rendesse inadempiente nei confronti della banca, l’acquirente o donatario non potrebbe eccepire che l’immobile è ormai di sua proprietà, ovvero di proprietà di un soggetto non debitore nei confronti dell’istituto di credito, atteso che quest’ultimo conserva il diritto, per tutelare il proprio credito, di intraprendere un’esecuzione forzata avente ad oggetto l’immobile medesimo, indipendentemente dal soggetto che risulta proprietario.
Casa con ipoteca: la vendita è valida?
Da quanto sin qui detto è possibile vendere la casa con l’ipoteca, anche senza comunicarlo prima alla banca. È necessario però informare l’acquirente. Non importa che questi possa prendere conoscenza dell’ipoteca tramite una visura: l’informazione è un obbligo che ricade sia sul venditore che sul notaio delegato al rogito.
Casa con ipoteca: la donazione è valida?
Anche la donazione segue le stesse regole della vendita, essendo considerata un contratto (è infatti richiesto sempre il consenso del donatario).
Monday, January 23, 2023
Sunday, January 22, 2023
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