Sunday, February 9, 2020
Saturday, February 8, 2020
Neuro Estetica
La bellezza non è un concetto astratto, ma affonda le sue radici nel cervello, in particolare nell'area specializzata nell'elaborare le emozioni. E' questa la teoria di Semir Zeki, dell'University College London e padre della neuroestetica, la disciplina che unisce le neuroscienze cognitive all'estetica. Espone la sue tesi nella conferenza in programma oggi a Trieste, presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati (Sissa), in occasione dell'apertura dell'anno accademico.
"La neurobiologia della bellezza" è il titolo della conferenza, nella quale Zeki spiega in che modo "la neurobiologia permette di indagare i meccanismi cerebrali responsabili di ciò che proviamo osservando uno splendido quadro, ascoltando una musica appassionante o anche in situazioni più raffinate, come succede ai matematici, davanti al piacere estetico di formule e teoremi".
Sono domande aperte da moltissimo tempo e "anche solo 10 anni fa si avanzavano le teorie più disparate. Alcune tra queste sostenevano un coinvolgimento dell'intero cervello, altre associavano all'emozione estetica aree diverse, altre ancora parlavano della bellezza come una questione scientificamente non affrontabile. Nessuna è risultata esatta".
Secondo Zeki "la bellezza
si accompagna sempre all'attività neurale di una specifica parte del cervello deputata all'elaborazione delle emozioni che si chiama field A1 e si trova nella corteccia orbito frontale mediale (mOFC). Questa attività è anche quantificabile. Più intensa è l'esperienza del bello, più intensa sarà l'attività registrata nell'mOFC".
Obiettivo di queste ricerche non è, naturalmente, dare una definizione della bellezza, ma "capire qualcosa di più su come funziona il cervello
Obiettivo di queste ricerche non è, naturalmente, dare una definizione della bellezza, ma "capire qualcosa di più su come funziona il cervello
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Friday, February 7, 2020
Thursday, February 6, 2020
Wednesday, February 5, 2020
Friday, January 24, 2020
Gli Insegnanti sono Pubblici Ufficiali .Ecco quanto è stato approvato a pagina 186 della Gazzetta Ufficiale, serie Generale del 9 agosto: “Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale) . – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.
Come già scritto dalla Tecnica della Scuola, atti violenti contro i professori possono essere costituiti non solo da offese, percosse, lesioni e violenza privata, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.
Anche l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: si tratta, infatti, di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.
Cosa deve fare un docente aggredito
Se subisce un’aggressione verbale o fisica, il docente deve informare, con una lettera scritta, il preside nonché, visto l’art. 2087 del Codice civile inerente la responsabilità del Dirigente (obbligato ad adottare le necessarie misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti).
Ricordiamo che il docente aggredito deve chiedere allo stesso di prendere provvedimenti per garantire le condizioni di sicurezza in ambito lavorativo previste dalla legge e scongiurare il ripetersi di ulteriori aggressioni in grado di provocare danni morali, fisici e/o biologici nei propri confronti.
Se sono stati riportati traumi o ferite bisogna recarsi subito in pronto soccorso per le cure del caso e chiedere il rilascio del relativo certificato medico attestante la diagnosi e le circostanze che hanno causato la richiesta di cure mediche presso la struttura ospedaliera (la certificazione dovrà essere allegata alla successiva denuncia da presentare alla polizia giudiziaria o ai carabinieri).
Il dirigente scolastico, avvisato dal grave episodio accaduto in servizio, ha l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio (art. 331 del Codice penale). La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Cosa dice il Codice Penale
L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).
Pubblico ufficiale
L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore (riferimenti: art. 357 Codice penale, legge n. 86/90, legge n. 181/92, sentenze Corte di Cassazione n. 229/1986 – n. 6685/1992 – n. 3004/1999 – n. 15367/2014)
Anche i docenti di scuola paritaria, nell’esercizio delle loro funzioni, sono “pubblici ufficiali”; così pure il coordinatore didattico e il gestore.
Pubblico servizio
Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima. Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali.Ufficiali
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