Saturday, November 29, 2025
A Proposito di Certificazioni. Autistici e Disabili
Per gli alunni autistici e disabili niente più diploma se passa il decreto legislativo sulla valutazione
L’inattesa novità è contenuta nella delega sulle nuove modalità valutative degli allievi, previste dall’Atto n. 384 contenente le nuove norme su valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, approvato sabato scorso dal CdM e da lunedì in discussione presso le commissioni parlamentari: se non si raggiungono gli obiettivi minimi nazionali, l’alunno non ha più possibilità di conseguire il titolo di studio, ma solo un attestato di frequenza. L’avvocato Salvatore Nocera: non ci convince. Per l’esperto di diritti dei disabili, ci sono anche altre parti da modificare: nella delega sul sostegno, l’Atto n. 378, non c’è traccia della continuità didattica e dell’annunciata formazione dei docenti curricolari sulla didattica speciale. Mancano le risorse e si alza il tetto massimo del numero di alunni in presenza di un compagno disabile da 20 a 22.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ci uniamo alla richiesta degli addetti ai lavori, che conoscono da vicino le problematiche dei giovani con limiti certificati di apprendimento, chiedendo alle commissioni di Camera e Senato di provvedere alle modifiche necessarie a non ledere i diritti dei disabili: lo Stato deve permettere loro di esprimere al meglio le potenzialità e conoscenze acquisite in ambito scolastico, senza porre inutili e discriminanti paletti normativi. Sulla continuità didattica, infine, non ci sono altre soluzioni se non quella di spostare in organico di diritto gli attuali 40mila posti di sostegno collocati in deroga. Qualora vi siano norme approvate con superficialità, vanno senz’altro modificate, altrimenti spetterà al giudice metterci mano.
La riforma del sostegno agli alunni disabili non sembra nascere sotto una buona stella. La delega sul decreto attuativo della Legge 107/15, sulle nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, approvata sabato scorso dal CdM, contiene infatti una brutta sorpresa per i titoli di studio da assegnare agli alunni autistici e disabili.
Spariscono, infatti, le prove differenziate, introdotte dalla legge “faro” per i diritti dei disabili, la L. 104/1992: l’articolo 16 di tale legge prevedeva, per gli alunni disabili, delle prove differenziate, “equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione”, e la loro valutazione “sulla base del piano educativo individualizzato” con discipline per le quali “siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”. Raggiungendo gli obiettivi previsti dal proprio Piano educativo individualizzato e migliorando le proprie capacità conoscitive, l’alunno avrebbe conseguito anche il diploma,
Con il decreto sulla nuova valutazione degli alunni approvato dal Governo, nella sezione riservata alla “valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento” (art. 12, comma 5) si parla di prove d’esame “equipollenti a quelle ordinarie” e valide ai “fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale”. Solo che se non si raggiungono gli obiettivi minimi nazionali, l’alunno non ha possibilità di conseguire il titolo di studio, ma solo un attestato di frequenza.
“Questo non ci convince affatto”, commenta l’avvocato Salvatore Nocera, esperto di disabilità e di diritti delle persone che ne sono coinvolte. Nocera dalle pagine del sito specializzato ‘Per noi autistici’, si sofferma criticamente anche sulla delega riguardante in modo diretto la riforma del sostegno, che “non realizza molti degli obiettivi che si era posto: la formazione dei docenti curricolari sulla didattica speciale non c’è. La continuità didattica neanche. Le risorse mancano. Addirittura, con una gran “furbata”, si innalza il tetto massimo del numero di alunni in presenza di un compagno disabile da 20 a 22, peraltro senza porre alcun limite alle possibili ‘eccezioni’. Che vuol dire, in qualche modo, via libera a classi più numerose, se non “pollaio”, anche quando ci sia tra i banchi uno o più alunni con disabilità, anche grave”. Infine, c’è quella che l’avvocato considera una “trappola”, quale è il decreto sulla valutazione degli studenti, perché appunto “elimina la possibilità, per disabili intellettivi, autistici e pluri minorati, di conseguire il diploma”.
Dello stesso pensiero è Flavio Fogarolo, già referente per la Disabilità dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, che commentando la delega sulla “valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”, attraverso la rivista ‘Superando’, parla di stravolgimento dell’articolo 9 del Dpr 122/09 e di “‘colpo basso’ ai ragazzi con disabilità che frequentano le scuole medie” e di “grave e inaccettabile passo indietro per gli alunni con disabilità, perché toglie loro la possibilità di conseguire il diploma di licenza media sostenendo prove differenziate e introduce il concetto di equipollenza, finora valido solo nella scuola secondaria di secondo grado”.
Basta confrontare il testo in vigore con quello nuovo proposto, come riportato nella tabella successiva (realizzata sempre da Fogarolo):
Testo in vigore
(DPR 122/09, articolo 9, comma 2)
Nuova enunciazione
(schema nuovo Decreto)
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza
Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo
Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo
Curiosamente, ma forse addirittura per errore, il decreto mostra invece maggior apertura verso gli studenti disabili delle scuole superiori, a cui non sarebbe precluso il diploma di maturità. “Ma forse il ‘diavoletto’ che fa prendere cantonate per l’uso frettoloso del “copia e incolla” si annida anche nei computer dell’Ufficio Legislativo del Ministero e non solo dentro ai nostri. Se è così, si fa presto a correggere. Altrimenti, se al Governo pensano veramente di rimangiarsi in questo modo decenni di integrazione scolastica, almeno spieghino perché”, conclude l’esperto di disabilità della regione Veneto.
“Il nostro sindacato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - si unisce alla richiesta degli addetti ai lavori, che conoscono da vicino le problematiche dei giovani con limiti certificati di apprendimento, chiedendo alle commissioni di Camera e Senato di provvedere alle modifiche necessarie a non ledere i diritti dei disabili: lo Stato deve permettere loro di esprimere al meglio le potenzialità e conoscenze acquisite in ambito scolastico, senza porre inutili e discriminanti paletti normativi. Sulla continuità didattica, infine, non ci sono altre soluzioni se non quella di spostare in organico di diritto gli attuali 40mila posti di sostegno collocati in deroga. È chiaro che qualora vi siano norme approvate con superficialità – conclude Pacifico – vanno senz’altro modificate, altrimenti spetterà al giudice metterci mano”.
Per approfondimenti:
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Ancora troppi alunni disabili senza sostegno, Anief proroga i termini per aderire a “Non un’ora di meno!” ed ottenere il docente secondo le effettive esigenze
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Scuola, insediato Osservatorio per integrazione dei disabili. Faraone: "Luogo importante di raccolta proposte e confronto" (Miur del 22 dicembre 2015)
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Sostegno: Anief mette a disposizione delle famiglie un modello di lettera per richiedere sin dal primo settembre le ore di sostegno per l’intera durata dell’orario di servizio settimanale dell’insegnante specializzato
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Sostegno ai disabili, svolta in arrivo: il sottosegretario Davide Faraone ammette che i docenti sono pochi, a febbraio l’aumento di numero
Legge di stabilità: nessuna stabilizzazione dei posti di sostegno (Tuttoscuola del 3 novembre 2016)
Legge di Stabilità, beffa cosmica per il sostegno: spariscono pure le 5mila assunzioni annunciate
Sostegno, Faraone conferma: saranno 5000 i nuovi posti di sostegno per assunzioni e mobilità (Orizzonte Scuola dell’11 novembre 2016)
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Sostegno, con la riforma diventano 10 gli anni di permanenza minima d’insegnamento ai disabili. Ma il problema è altrove: 40mila cattedre continuano ad andare a supplenza
Friday, November 28, 2025
Thursday, November 27, 2025
Tuesday, November 25, 2025
Monday, November 24, 2025
Galileo
Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632) è un trattato scientifico in forma dialogo di Galileo Galilei (1564-1642) a sostegno della teoria eliocentrica copernicana rispetto al modello geocentrico tolemaico appoggiato all’auctoritas di Aristotele e della filosofia scolastica. L’opera di Galileo verrà messa all’Indice nel 1633 e l’autore costretto ad abiurare le proprie tesi.
Temi e contenuti
Il Dialogo si innesta nel più ampio processo di smantellamento della cosmologia aristotelico-tolemaica che anticipa la rivoluzione scientifica a cavallo tra Seicento e Settecento, culminando poi nella filosofia dell’Illuminismo. Il dialogo si pone del resto al culmine del percorso di ricerca galileiano, che va dal Sidereus Nuncius (1610) al Saggiatore (1623), passando per le Lettere Copernicane. In accordo con i principi del metodo sperimentale e fondando le proprie argomentazioni sulle osservazioni concrete condotte con l’uso del cannocchiale, Galilei focalizza l’attenzione sulla questione delle maree, sostenendo la tesi - al giorno d’oggi, rivelatasi errata - che esse sarebbero il risultato della rotazione della Terra (e quindi, come prova decisiva a sostegno del sistema eliocentrico).
Tuttavia, per ottenere l’imprimatur ecclesiastico e per scansare le polemiche in ambito aristotelico e religioso (in particolar modo, tra i Gesuiti) sorte nel 1624 con Il Saggiatore, Galilei opta per modificare il titolo originario Dialogo sopra il flusso e il reflusso delle maree e appunto per la struttura dialogica, in cui, in modo apparentemente neutrale, i diversi personaggi presentano le due tesi e le prove a supporto. Da questo “dialogo”, protrattosi nell finzione dell’opera per quattro giorni, emerge la bontà delle tesi galileiane. L’ambientazione è quella del palazzo di Giovanni Francesco Sagredo (1571-1620).
I personaggi del Dialogo sono:
Giovanni Sagredo, nobiluomo veneziano amico personale di Galileo e gran appassionato di scienze, che è ipoteticamente è super partes, incarnando l’uomo di cultura che è naturalmente predisposto al dialogo culturale e all’apertura mentale. In questo senso, ben presto Sagredo propende per le assennate dimostrazioni a favore del copernicanesimo piuttosto che per le infondate tesi aristoteliche a base del geocentrismo.
Filippo Salviati (1571-1620), astronomo e nobile fiorentino, è aperto sostenitore della teoria eliocentrica; egli contesta il principio d’autorità cui si appella Simplicio ed illustra a Sagredo, in modo chiaro e comprensibile, i fondamenti scientifici del modello copernicano. Spesso Salviati si appella allo stesso Galileo, celato dietro il nome di “Accademico Linceo”, per comprovare le proprie affermazioni.
Simplicio, sostenitore dell’aristotelismo (il suo nome sarebbe quello di Simplicio di Cilicia, un commentatore di Aristotele del VI secolo d.C.) e delle teorie geocentriche. Simplicio - nel cui nome è presente una sfumatura ironica, tanto che alcuni critici ne hanno paragonato la caratterizzazione a quella di Calandrino nel Decameron - è l’emblema dello scienziato-filosofo rinascimentale, ancora legato al principio d’autorità e al rispetto deferente della filosofia scolastica, acnhe quando questa sia in evidente conflitto con i dati empirici. Nei confronti di Simplicio e del suo dogmatismo fine a se stesso il narratore del Dialogo oscilla tra l’ironia (come quando Simplicio viene bloccato dalla bassa marea) e una certa evoluzione, che lo porta talvolta a ragionare in maniera meno rigida ed ortodossa.
Anche le scelte stilistico-linguistiche del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo contribuiscono al progetto galileiano di divulgazione delle tesi eliocentriche e di un metodo più “moderno” di affrontare la scienza e il mondo. Galileo scegli infatti il volgare come strumento per dialogare con il pubblico più ampio possibile, e non solo con la cerchia dei dotti che conoscono il latino. Al tempo stesso, lo stile limpido e chiaro, più attento a spiegare esattamente i concetti che ad abbellire retoricamente la pagina, si allontana dalla maniera affettata della prosa barocca per scegliere una lingua comunicativa ed efficace. L’autore privilegia così la scorrevolezza sintattica e la precisione del lessico, settore della lingua in cui il Dialogo ha avuto il ruolo fondamentale di introdurre una moderna terminologia scientifica.
Riassunto
La prima giornata si apre con la negazione, per voce di Salviati, della distinzione tra mondo celeste e mondo terrestre, cioè uno dei capisaldi della fisica aristotelica, e con la contestazione della perfezione del mondo, collegata al numero tre (secondo una tesi diffusa anche tra i pitagorici). Fondandosi sulle osservazioni col cannocchiale, che hanno mostrato l’irregolarità della superficie della Luna, e sulla scoperta di nuove stelle nella volta celeste, Salviati confuta anche la teoria sulla perfezione e l’incorruttibilità dei pianeti. Simplicio ribadisce il principio d’autorità e la validità dell’ipse dixit.
Nella seconda giornata, dopo le critiche rivolte a Simplicio, vengono confutate le teorie a favore della staticità della terra e viene riproposta la questione della caduta dei gravi. In entrambi i casi, Salviati fa riferimento al al principio della relatività galileiana, ovvero quel principio secondo cui, in un sistema chiuso (come quello dell’uomo sulla terra) non è possibile capire, osservando le esperienze meccaniche che vi avvengono all’interno, se i suoi enti siano in quiete o in moto.
Nella terza giornata, dopo che Simplicio è stato attardato da una bassa marea in laguna, Salviati dimostra la rotazione terrestre e sostiene che solo grazie alla teoria copernicana è possibile dare la spiegazione di quei fenomeni fino ad allora rimasti insoluti o, in alcuni casi, risolti con inutili complicanze. Si discute poi, sempre sulla falsariga delle argomentazioni galileiane in altre opere, sulla natura delle macchie solari e sull’apparizione di nuove stelle nel firmamento.
La quarta giornata tratta il problema delle maree, collegato secondo Galileo ai moti di rotazione e rivoluzione del globo terrestre e da lui posto (seppur erroneamente) alla base del sistema di prove a favore dell’eliocentrismo copernicano.
Sunday, November 23, 2025
Saturday, November 22, 2025
Thursday, November 20, 2025
Tuesday, November 18, 2025
Sunday, November 16, 2025
Friday, November 14, 2025
Thursday, November 13, 2025
Wednesday, November 12, 2025
Reati dei minori
Una delle telefonate che i genitori non vorrebbe ricevere è quella con la quale le autorità li informano che il proprio figlio ha commesso un reato.
Detto questo, in questa sede cercheremo di fornire un quadro generale del processo minorile, partendo dal principio secondo cui nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile la persona che sia capace di intendere e di volere al momento dei fatti oggetto di valutazione (Art. 85 del cp).
Mentre, con riferimento al tema dei reati commessi dai minori di età, l’art. 97 del Codice Penale stabilisce che non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto reato non ha compiuto i quattordici anni.
Chiarito che sino a quell’età si presume che i ragazzi non abbiano raggiunto una maturità psicofisica che gli consenta di distinguere in modo sufficientemente adeguato cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, non è escluso tuttavia che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano penalmente per il reato punibile commesso dal figlio.
Mentre, nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità va giudicata caso per caso, secondo quanto previsto dall’art. 98 del codice penale. Il giudice dovrà, dunque, appurare la concreta capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di mancanza di tale capacità, il minore non è punibile. Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 sia capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto viene considerato punibile, ma la sua pena sarà diminuita rispetto a quella prevista dalla legge per gli adulti.
Analizziamo quindi le possibili conseguenze di un fatto reato commesso dai vostri figli minorenni. Anzitutto chiariamo che la competenza giudiziaria è del Tribunale dei Minorenni. La disciplina in materia penale per i minori è il DPR n.448/88 (codice di procedura penale minorile), il Decreto L.gs. attuativo n.272/89 e, per la parte da questa non disciplinata, il codice di procedura penale degli adulti solo se non pregiudizievole alla tutela del minore.
Naturalmente, l’iter giudiziario a cui i sono sottoposti i minori è diverso rispetto al procedimento ordinario e i protagonisti assumono un ruolo particolare.
Anzitutto, in questo procedimento giocano un ruolo importante i Servizi minorili, previsti dall’art. 6 dpr. Essi coadiuvano l’Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento, affiancando il minore durante le più delicate fasi di esso. Hanno un duplice compito: assistono il minorenne, proteggendolo anche da possibili comportamenti poco garantistici da parte degli organi che agiscono nel processo e fanno da tramite fra l’autorità giudiziaria e il minore (di cui devono conoscere la personalità); vi sono i servizi dell’amministrazione della giustizia, i servizi presso gli enti locali, le comunità pubbliche, le comunità autorizzate.
Il Pubblico Ministero (colui che esercita l’azione penale), nel processo minorile, deve, in base a Corte Cost. 49.1973, non soltanto realizzare la pretesa punitiva dello Stato, ma deve cooperare al conseguimento del recupero del minore. Questo punto è importante anche per il ruolo che deve assumere l’avvocato del minore indagato.
Il Giudice, invece, per le esigenze educative del minorenne, gode di un ampliamento della discrezionalità di giudizio.
Il pm e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Inoltre, tali accertamenti riguardano gli eventuali precedenti penali, lo “stato attuale”, sino a coinvolgere anche le risorse future del minore. Al fine di acquisire detti elementi utili alla valutazione della personalità del minore, il giudice può utilizzare qualsiasi mezzo di prova e tutte le prove atipiche. Il canale privilegiato rimane sempre quello dei servizi sociali, ma possono anche essere demandati tecnici oppure possono essere sentiti gli insegnanti. Ciò, anche senza formalità di procedura. Normalmente vengono utilizzati i servizi minorili, sentita la persona offesa ed eventualmente gli esercenti la potestà genitoriale (questi ultimi se necessario). Il fine di tali accertamenti è di quello di appurare: la imputabilità, il grado di responsabilità, la valutazione della rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali e adottare eventualmente provvedimenti di natura civile. Le conseguenze dell’eventuale omissione dell’indagine non è sanzionata specificatamente dalla normativa in esame, ma la giurisprudenza ha ritenuto che tale inadempimento possa integrare una nullità a regime intermedio, ma non una nullità assoluta ex 179 n. 1 cpp.
L’avvocato del minore, in questa particolare procedura, assume un ruolo fondamentale poiché deve fornire agli organi giudicanti (anche attraverso ai servizi sociali) il quadro psicologico e familiare utili al risultato positivo per il minore. L’obiettivo principale per l’avvocato è quello di ottenere l’archiviazione o, in mancanza, una sentenza di non luogo a procedere (SNLP) che può essere pronunciata (ex art. 26 dpr):
PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ (che è emessa dal giudice),
SNLP PER IRRILEVANZA DEL FATTO (ex art. 27 DPR cd declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto): in questi casi, il giudice valuta che la prosecuzione del processo pregiudicherebbe le esigenze educative del minore. Si parla di tenuità del fatto quando esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità.
SNLP PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE: il perdono giudiziale è previsto e disciplinato dall’art. 19 Legge minorile e dall’art. 169 cod pen (perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto).
Qualora invece si dovesse addivenire ad un giudizio di responsabilità, l’avvocato svolge un ruolo importante per fare ottenere al minore LE SANZIONI SOSTITUTIVE. Le sanzioni sostitutive possono essere applicate sia dal gup, che dal giudice del dibattimento. Ma attenzione, il gup può, ex art. 32 comma II dpr, “diminuire la pena fino alla metà rispetto al minimo edittale”. Il giudice, ai fini della sostituzione, deve tenere in considerazione, oltre ai limiti di pena stabiliti, anche la personalità del minore, le esigenze di lavoro o di studio dello stesso, nonché le sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ovviamente, si ha riguardo alla pena applicabile in concreto e non alla pena edittale astratta.
Quindi, nel caso i vostri figli siano coinvolti in una vicenda giudiziaria di natura penale, occorre mettere in atto tutte le leve giudiziarie e sociali disponibili al fine di tenerli indenni da risvolti negativi.
Sunday, November 9, 2025
Rifiuti a Piacenza
La situazione in alcuni condomini
Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha raccolto diverse segnalazioni di cittadini e solleva forti dubbi e preoccupazioni circa la recente partenza del sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti in alcune zone di Piacenza. «Nonostante le intenzioni dichiarate di migliorare la gestione dei rifiuti e incentivare la differenziazione, la realtà che si sta delineando è ben diversa e presenta numerosi aspetti problematici che stanno colpendo la quotidianità dei nostri concittadini. Si stanno già verificando episodi dove piccoli cestini di aree verdi sono strapieni di rifiuti o di cittadini che abbandonano rifiuti in zone non consentite».
«In particolare - sottolinea Zandonella - il sistema sta causando enormi disagi nei condomini, soprattutto in quelli di grandi dimensioni, dove ogni nucleo familiare è obbligato a esporre il proprio bidone individuale. Questa misura porta, nei giorni di raccolta, ad una esagerata occupazione di spazio pubblico, provocando disagi ai pedoni. Inoltre dal punto di vista del decoro urbano non credo sia un bel vedere avere decine di bidoni esposti in strada. Il nuovo sistema - continua il consigliere del Carroccio - rischia seriamente di minare anche l’igiene pubblica: i rifiuti attirano animali come topi e insetti e generano cattivi odori, soprattutto nei mesi estivi. Per le famiglie con esigenze particolari (come bambini piccoli, anziani o persone con disabilità) questa situazione è insostenibile nel lungo periodo, sia perché costringe a dover sanificare i bidoni continuamente (pensiamo banalmente ai pannolini), sia perché crea ulteriori difficoltà a persone che purtroppo potrebbero già averne a livello personale e non ne vogliono delle altre a causa di imposizioni altrui. E non è finita qui: questa novità - spiega Zandonella - non tutela neppure la privacy dei cittadini. I bidoni sono lasciati in strada e possono essere facilmente usati da chiunque, alterando i conteggi e causando un’ingiusta imputazione di costi ai titolari delle utenze».
«Esistono soluzioni già sperimentate con successo in altre città, come i "bidoni intelligenti", ossia bidoni che si aprono solo tramite lettura di un chip. Ogni titolare di contratto Tari ha una tessera che gli permette di aprire i bidoni della sua zona e versare i rifiuti che vengono così conteggiati: non può buttarli altrove perché la card apre solo i bidoni della zona in cui risiede. Questa modalità offre maggiore sicurezza e rispetto della privacy. Perché l’Amministrazione non ha esplorato queste alternative? Ci si chiede con quale criterio sia stata fatta questa scelta e perché non siano state considerate soluzioni alternative, come quelle già adottate con successo in altre regioni. Ho depositato quindi un'interrogazione - conclude il consigliere della Lega - perché non si può restare in silenzio di fronte a una gestione tanto superficiale per la nostra comunità. Chiedo all’Amministrazione Comunale di intervenire immediatamente per correggere questi gravi disservizi, valutando soluzioni più eque e praticabili per tutti i cittadini, avviando un dialogo costruttivo con i residenti, per ascoltare le loro esigenze e trovare risposte adeguate. Altrimenti andando avanti così la qualità di vita dei piacentini sarà peggiore».
Wednesday, November 5, 2025
A 037 chi la insegna
Controllo titolo accesso graduatorie GPS - Richiesta parere validità titolo accesso classe concorso A037.
Una docente ha conseguito la laurea specialistica in ingegneria civile – Codice LS28 - nell’anno accademico 2006/2007 .
Con il D.M. n. 22/2005 – Allegato A per accedere alla classe concorso 16/A non era richiesto alcun requisito, per la classe di concorso 72/A erano richiesti almeno 12 crediti settore disciplinare ICAR06.
Con il D.P.R. n. 19/2016 per accedere classe concorso A037 (accorpamento A016 – A071 – A072) per la suddetta laurea non era richiesto alcun requisito.
Con il D.P.R. 259 del 2017 per accedere alla classe concorso A037 è richiesto il requisito di 24 CFU nei settori ICAR/06 o ICAR/17. L’art. 5 del DPR 259 dispone : “Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.
La docente è in possesso solo di 11 CFU ICAR17 + 6 CFU ICAR/06 e non era precedentemente inserita in alcuna graduatoria di istituto.
Si chiede se può accedere alla classe di concorso A037.
Tuesday, November 4, 2025
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