Friday, January 31, 2025
Thursday, January 30, 2025
Wednesday, January 29, 2025
Tuesday, January 28, 2025
Sunday, January 26, 2025
Saturday, January 25, 2025
Thursday, January 23, 2025
Rafano
Anche se non è molto noto, il rafano può essere utilizzato per preparare salse perfette come accompagnamento per il bollito, oppure grattugiato direttamente sui cibi.
Il rafano è una pianta perenne appartenente al genere delle Crucifere, la stessa famiglia del cavolo, del ravanello, della senape e della rapa. È conosciuto come barbaforte, cren, rafano di Spagna oppure rafano orientale, tuttavia parliamo sempre di una pianta rizomatosa, di cui consumiamo la grossa radice bianca, di forma cilindrica, dal sapore forte e deciso
In virtù del suo altissimo contenuto di vitamina C, superiore anche a quello del limone, in passato questo ortaggio era usato per combattere lo scorbuto. Oggi ha perso questa specifica funzione, ma rimane un ottimo antibiotico naturale e una fonte privilegiata di vitamine e sali minerali.
Utilissimo per contrastare influenza e raffreddore
Svolge un’azione antibatterica e antibiotica, grazie alla presenza di glicoli dell’olio di senape come la sinigrina che, unitamente agli oli essenziali presenti, sono responsabili del tipico sapore intenso e pungente del rafano. La sinigrina regola la pressione arteriosa, mentre il potassio potenzia la circolazione sanguigna. Effetti benefici sono quindi esercitati anche sull’apparato cardiovascolare.
Inoltre, è utile in caso di inappetenza e aiuta la digestione, favorendo la produzione di bile e succhi gastrici, ma ha anche un rilevante potere antinfiammatorio. In particolare, risulta molto utile come espettorante e purificante per le vie respiratorie, in caso di raffreddore, tosse e bronchite.
La presenza della vitamina C fa sì che questo alimento contribuisca al rafforzamento delle difese immunitarie, ma è anche un ottimo analgesico, utile in caso di dolori di vario genere, specie quelli di origine muscolare e reumatismi.
Depura l’organismo
Questa preziosa radice ha anche proprietà depurative poiché è in grado di stimolare la diuresi e contrastare la ritenzione idrica.
Il rafano è anche un potente antiossidante, in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi, e aiuta il processo di detossificazione epatica.
Ottimo per dimagrire
Buone notizie anche per chi desidera perdere peso. Come tutti gli alimenti piccanti, infatti, il rafano è in grado di accelerare il metabolismo, svolgendo un effetto dimagrante. È inoltre un alimento dal buon contenuto di fibre che, oltre a favorire la funzionalità intestinale, favoriscono anche il senso di sazietà.
In rafano in cucina
Il rafano ha un sapore particolarissimo, dolce ma intenso, dalle note aromatiche, balsamiche e piccanti. Per quanto riguarda il suo impiego in cucina, generalmente si utilizza soprattutto la radice, ma anche le foglie possono essere usate in insalata o come ingrediente di zuppe e minestre. L’importante è che le foglie siano giovani, poiché nel tempo tendono a diventare piuttosto dure e ruvide.
Quando è intera, la radice non possiede un particolare aroma, ma se viene tagliata, tritata o grattugiata, sprigiona delle esalazioni fortissime e irritanti per gli occhi e le mucose nasali, analogamente a quanto avviene quando si affettano le cipolle. Inoltre, quando si ossida, la radice tende ad annerirsi: meglio, quindi, bagnarla con una soluzione di acqua e limone o aceto.
La radice può essere consumata fresca, grattugiandola sul bollito o sull’arrosto di carne o pesce, oppure per conferire sapidità a piatti a base di patate, legumi o verdure stufate.
In alternativa, si può tritarla e congelarla, oppure conservarla sott’aceto, metodo che consente di preservarne le qualità per una durata massima di 6 mesi circa.
Il rafano essiccato costituisce una sfiziosa proposta per conferire un tocco di piccante croccantezza ai nostri consueti piatti. Basta tagliare la radice a fettine dello spessore di un centimetro circa e lasciarle asciugare al sole per una giornata intera. Otterremo così delle chips piccanti da servire come snack, aperitivo o per guarnire altre portate.
Tuesday, January 21, 2025
Monday, January 20, 2025
Sunday, January 19, 2025
Sulla morte di Jimmy Carter
Le mie condoglianze al popolo americano per la scomparsa del Presidente Carter.
Ha servito il suo Paese con onore e umanità, con compassione.
Il suo lavoro ha fatto progredire la pace, la salute e la democrazia in tutto il mondo.
Sarà ricordato per la sua leadership morale.
Che la sua nobile eredità possa continuare a vivere.
Saturday, January 18, 2025
Friday, January 17, 2025
Thursday, January 16, 2025
Wednesday, January 15, 2025
Tuesday, January 14, 2025
Docenti e ATA sono pubblici ufficiali, difendersi da offese, minacce e aggressioni.
Sentenze
L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“. Vediamo una casistica succinta in materia scolastica
Offendere un docente può essere oltraggio a pubblico ufficiale
L’insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all’interno dell’edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Cecina, 19/04/2012). Cass. pen. Sez. V, 12/02/2014, n. 15367 (rv. 262765)
Cass. pen. Sez. VI, 15/12/1993, n. 4033 (rv. 197966): L’esercizio delle funzioni di pubblico insegnante non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi, al fine di renderli edotti sull’andamento dell’iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. (Fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale in danno di docente di scuola media statale da parte di un genitore di alunno) .
Il collaboratore scolastico è incaricato di pubblico servizio
Corte d’Appello Perugia, 29/07/2011: Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti.
Pretura Saronno, 14/05/1965: Il preside e il bidello di una scuola statale hanno la qualità di pubblico ufficiale, ma non rientra nei loro poteri, derivanti dall’affidamento alla responsabilità disciplinare e genericamente educativa, quello di procedere a perquisizione personale sugli alunni dell’istituto, al fine di accertare l’esistenza di un eventuale reato (nella specie, furto).
Sulla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale
Cass. pen. Sez. V, 15/11/2006, n. 13779 (rv. 236141): Nel reato determinato dall’altrui inganno, non è configurabile, in capo all’autore mediato, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, allorché la dichiarazione sulla cui base l’atto è formato debba essere sottoposta a controllo e valutazione da parte della P.A., il cui eventuale errore non può farsi ricadere sul privato che non abbia compiuto alcuna alterazione della realtà fattuale. (Fattispecie relativa a pretesa falsità ideologica per induzione in errore, addebitata, in riferimento a domanda di trasferimento da docente, nella quale l’istante aveva dichiarato il possesso di titolo di precedenza, allegando il relativo documento giustificativo, sulla cui rilevanza ai fini dichiarati l’ufficio aveva omesso di esercitare i dovuti controlli). (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 5 luglio 2005)
Cass. pen. Sez. V, 15/12/2005, n. 4017 (rv. 233630): Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.) la condotta del docente di una scuola, avente regime di istituto parificato, che, in qualità di membro del collegio dei docenti, incaricato di fatto dell’espletamento di adempimenti amministrativi, attesti falsamente la frequenza ad un corso di specializzazione di un soggetto, richiamando documentazione in realtà inesistente. (Rigetta, App. Catania, 19 Ottobre 2004)
Cass. pen. Sez. V, 15/12/2005, n. 4017 (rv. 233631): Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), riveste la qualifica di pubblico ufficiale il docente e membro del collegio docenti di un corso di specializzazione – avente rilevanza pubblica, in quanto disciplinato da normativa nazionale e soggetto a controlli pubblicistici da parte della Regione competente e del Provveditorato agli Studi – il quale sia incaricato di fatto di funzioni certificative riproducibili sul verbale, proprio del collegio dei docenti, avente immediata efficacia giuridica consistente nell’ammissione al prosieguo del corso ed all’esame finale; né ha rilievo in senso contrario il fatto che si tratti di scuola con regime parificato, posto che l’insegnamento che si svolge in tali scuole viene impartito in seguito a speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico e che tale riconoscimento, ancorché non valga a trasformare in pubblica una scuola privata, vale, tuttavia, ad attribuire all’attività di insegnamento in essa svolta ed ai titoli da essa rilasciati lo stesso valore dell’insegnamento e dei titoli della scuola pubblica. (Rigetta, App. Catania, 19 Ottobre 2004)
Raccomandazioni effettuate a un docente minaccia a pubblico ufficiale
Cass. pen. Sez. VI, 28/09/2006, n. 5777 (rv. 236059): La raccomandazione ad un docente universitario per il superamento degli esami da parte di uno studente, in genere irrilevante sul piano penale, assume la consistenza di una condotta illecita, che può dar luogo alla commissione del reato di cui all’art. 336 cod. pen., quando è accompagnata da comportamenti che esulano la semplice segnalazione e sfociano nella pressione illecita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nella specie aggravato ai sensi dell’art. 7 L. n. 203 del 1991, nelle raccomandazioni effettuate a docenti universitari da studenti, associati alla malavita locale, in favore di propri colleghi, realizzate con atteggiamenti di controllo dell’adesione alla segnalazione mediante la presenza allo svolgimento degli esami e con modalità tali da far prospettare la minaccia di conseguenze ritorsive ad opera di associazioni criminali operanti nell’ambiente universitario).
Monday, January 13, 2025
Sunday, January 12, 2025
Saturday, January 11, 2025
Friday, January 10, 2025
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