Sunday, January 19, 2025

Ergonomia

Sulla morte di Jimmy Carter

Le mie condoglianze al popolo americano per la scomparsa del Presidente Carter. Ha servito il suo Paese con onore e umanità, con compassione. Il suo lavoro ha fatto progredire la pace, la salute e la democrazia in tutto il mondo. Sarà ricordato per la sua leadership morale. Che la sua nobile eredità possa continuare a vivere.

Tecniche costruttive alternativa al tradizionale

Pompa di calore

Tuesday, January 14, 2025

Docenti e ATA sono pubblici ufficiali, difendersi da offese, minacce e aggressioni. Sentenze L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“. Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“. Vediamo una casistica succinta in materia scolastica Offendere un docente può essere oltraggio a pubblico ufficiale L’insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all’interno dell’edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Cecina, 19/04/2012). Cass. pen. Sez. V, 12/02/2014, n. 15367 (rv. 262765) Cass. pen. Sez. VI, 15/12/1993, n. 4033 (rv. 197966): L’esercizio delle funzioni di pubblico insegnante non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi, al fine di renderli edotti sull’andamento dell’iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. (Fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale in danno di docente di scuola media statale da parte di un genitore di alunno) . Il collaboratore scolastico è incaricato di pubblico servizio Corte d’Appello Perugia, 29/07/2011: Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti. Pretura Saronno, 14/05/1965: Il preside e il bidello di una scuola statale hanno la qualità di pubblico ufficiale, ma non rientra nei loro poteri, derivanti dall’affidamento alla responsabilità disciplinare e genericamente educativa, quello di procedere a perquisizione personale sugli alunni dell’istituto, al fine di accertare l’esistenza di un eventuale reato (nella specie, furto). Sulla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale Cass. pen. Sez. V, 15/11/2006, n. 13779 (rv. 236141): Nel reato determinato dall’altrui inganno, non è configurabile, in capo all’autore mediato, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, allorché la dichiarazione sulla cui base l’atto è formato debba essere sottoposta a controllo e valutazione da parte della P.A., il cui eventuale errore non può farsi ricadere sul privato che non abbia compiuto alcuna alterazione della realtà fattuale. (Fattispecie relativa a pretesa falsità ideologica per induzione in errore, addebitata, in riferimento a domanda di trasferimento da docente, nella quale l’istante aveva dichiarato il possesso di titolo di precedenza, allegando il relativo documento giustificativo, sulla cui rilevanza ai fini dichiarati l’ufficio aveva omesso di esercitare i dovuti controlli). (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 5 luglio 2005) Cass. pen. Sez. V, 15/12/2005, n. 4017 (rv. 233630): Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.) la condotta del docente di una scuola, avente regime di istituto parificato, che, in qualità di membro del collegio dei docenti, incaricato di fatto dell’espletamento di adempimenti amministrativi, attesti falsamente la frequenza ad un corso di specializzazione di un soggetto, richiamando documentazione in realtà inesistente. (Rigetta, App. Catania, 19 Ottobre 2004) Cass. pen. Sez. V, 15/12/2005, n. 4017 (rv. 233631): Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), riveste la qualifica di pubblico ufficiale il docente e membro del collegio docenti di un corso di specializzazione – avente rilevanza pubblica, in quanto disciplinato da normativa nazionale e soggetto a controlli pubblicistici da parte della Regione competente e del Provveditorato agli Studi – il quale sia incaricato di fatto di funzioni certificative riproducibili sul verbale, proprio del collegio dei docenti, avente immediata efficacia giuridica consistente nell’ammissione al prosieguo del corso ed all’esame finale; né ha rilievo in senso contrario il fatto che si tratti di scuola con regime parificato, posto che l’insegnamento che si svolge in tali scuole viene impartito in seguito a speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico e che tale riconoscimento, ancorché non valga a trasformare in pubblica una scuola privata, vale, tuttavia, ad attribuire all’attività di insegnamento in essa svolta ed ai titoli da essa rilasciati lo stesso valore dell’insegnamento e dei titoli della scuola pubblica. (Rigetta, App. Catania, 19 Ottobre 2004) Raccomandazioni effettuate a un docente minaccia a pubblico ufficiale Cass. pen. Sez. VI, 28/09/2006, n. 5777 (rv. 236059): La raccomandazione ad un docente universitario per il superamento degli esami da parte di uno studente, in genere irrilevante sul piano penale, assume la consistenza di una condotta illecita, che può dar luogo alla commissione del reato di cui all’art. 336 cod. pen., quando è accompagnata da comportamenti che esulano la semplice segnalazione e sfociano nella pressione illecita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nella specie aggravato ai sensi dell’art. 7 L. n. 203 del 1991, nelle raccomandazioni effettuate a docenti universitari da studenti, associati alla malavita locale, in favore di propri colleghi, realizzate con atteggiamenti di controllo dell’adesione alla segnalazione mediante la presenza allo svolgimento degli esami e con modalità tali da far prospettare la minaccia di conseguenze ritorsive ad opera di associazioni criminali operanti nell’ambiente universitario).

Thursday, January 9, 2025

Tagli all'Università

Lettera

"Chi è un Maestro?" La domanda corre lungo le pagine di questo libro, vicende che vengono narrate, episodi, figure, personaggi, di cinquant'anni di storia di un Paese alla ricerca d'una propria identità, per il futuro del suo territorio e della sua architettura. Un racconto sul filo della memoria, una "saggistica autobiografica" che mantiene vivo l'interesse su approfondimenti anche disciplinari, l'attrazione per l'architettura con le contraddizioni che l'attraversano tanto più nelle incertezze di oggi. Pagine che fanno parte del nostro vissuto, su problemi aperti a ribadire l'importanza del mestiere di architetto, come vocazione, ricerca, impegno militante. Punti di vista anche controcorrente, che rimandano al rigore di tanti protagonisti conosciuti dall'autore, icone ma anche comprimari del progetto come espressione d'una pluralità di attori.

PNRR2

Il Trionfo della Morte

Trionfo della Morte, 1446 circa, Galleria regionale di Palazzo Abatellis, Palermo

La peste, l'allegoria di Vittorio Sgarbi durante il Covid-19

Fëdor_Dostoevskij

Lev Tolstoj il senso della vita

OTIA

Tuesday, January 7, 2025

Seminari del Paesaggio

Progettazione BIM

Legge Regionale recupero sottotetti

– Le tolleranze (i “non abusi”) Buona l’dea di riconoscere la prassi (consolidata e diffusa) di “tollerare” le diverse modalità di apprezzamento delle “difformità esecutive veniali” sia in fase di progettazione/esecuzione che in fase di “agibilità”. La norma è solo retrospettiva e riconosce la “non difformità” di quelle variazioni “scusabili in funzione di pregresse prassi” che quindi vengono sottratte al regime della sanatoria (non è una sanatoria e nemmeno un condono: se all’epoca non erano difformità non c’è niente da sanare). Come tutte le norme parametriche la maggiorazione delle percentuali di difformità non riconoscerà tutte le situazioni, ma tant’è. Quel che lascia un po’ più perplessi è l’agibilità sanante che dipende dell’accertamento degli uffici tecnici. Di questo abbiamo già detto (v. InGenio: 23.08.2024 – “La Tollerabilità nel Salva-Casa tradotta in due articoli apparentemente diversi ma contigui fisicamente e concettualmente”). 2 - La sanabilità ex giurisprudenziale Buona l’idea di disciplinare la cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” che tanto ha fatto discutere in passato sia la dottrina che la giurisprudenza e sulla quale anche noi abbiamo più volte scritto. Si è disquisito molto in passato sul fatto che non fosse “legale” perché non disposta per legge, come se la definizione di “giurisprudenziale” la dovesse di per sé renderla illegittima: le due definizioni non sono tra loro escludenti. L’Emilia-Romagna (ad esempio) l’aveva già resa legale per legge regionale ed anche la Bozza di Nuovo Testo Unico delle Costruzioni se ne era fatto carico (v. InGenio – 15/12/2020 - “Interessanti novità sulla sanatoria nel Nuovo Testo Unico dell’Edilizia” e “Nel Nuovo Testo Unico dell'Edilizia molto di più della sanatoria ...”). Certo la regolamentazione che ne è stata data potrà non soddisfare tutti, e va anche detto che la sua disciplina apre altri scenari di difficile interpretazione. Ora però abbiamo una disciplina di legge e la smetteremo di discutere sulla applicabilità: d’ora in poi non sarà più “giurisprudenziale” ma anch’essa legale. In disparte ogni valutazione discrezionale (di opportunità e moralistica – che tanto hanno caratterizzato il dibattito pregresso) il Legislatore si è ripreso il Suo (legittimo) potere decisionale discrezionale. Visto come è facile passare dall’illegittimo al legittimo? Basta cambiare la legge! Al netto delle valutazioni etiche ha prevalso il fine pratico/utilitaristico. 3 - Buono il riconoscimento della sanabilità degli abusi paesaggistici, già riconosciuti dalla giurisprudenza, ma non dalla legge e spesso oggetto di imbarazzanti comportamentI delle pubbliche amministrazioni. 4 - Buona la sanabilità sismica di cui molto si era occupata la dottrina e non il Legislatore. 5 - Buona – anche se forse non proprio coerente – la separazione della sanabilità individuale della singola unità immobiliare dalla conformità dell’intero edificio.

Legionella

Via Amaldi a Piacenza . Il problema dei "Tigli" ne parla il Presidente del nostro "Social network" : "Ci si avvii verso una microprogettazione viabilistica pedonale". Si dia incarico a Progettisti competenti.

Tigli Sono alberi di notevoli dimensioni, hanno una vita lunga (arrivano fino a 250 anni o più), dall'apparato radicale espanso, profondo. Possiedono un tronco robusto, alla cui base si sviluppano frequentemente numerosi polloni, e chioma larga, ramosa e tondeggiante. La corteccia dapprima liscia presenta nel tempo screpolature longitudinali. Hanno foglie alterne, asimmetriche, picciolate con base cordata e acute all'apice, dal margine variamente seghettato. I fiori, ermafroditi, odorosi, hanno un calice di 5 sepali e una corolla con 5 petali di colore giallognolo, stami numerosi e saldati alla base a formare numerosi ciuffetti; il pistillo è unico con ovario supero pentaloculare; sono riuniti a gruppi di 3 (o anche 2-5) in infiorescenze dai lunghi peduncoli dette antele (cioè infiorescenze in cui i peduncoli fiorali laterali sono più lunghi di quelli centrali). Le infiorescenze sono protette da una brattea fogliacea ovoidale di colore verde-pallido, che rimane nell'infruttescenza e come un'ala agevola il trasporto a distanza dei frutti. Questi sono delle nucule ovali o globose, della grandezza di un pisello, con la superficie più o meno costoluta, pelosa e con un endocarpo legnoso e resistente, chiamata carcerulo.

Sunday, January 5, 2025

Stato legittimo per le Costruzioni

L'autore affronta il tema dello stato legittimo dell'immobile partendo con una precisazione sul concetto di legittimità e fornendo chiarimenti, tra l'altro, su cosa garantisce la presunzione di legittimità, sulla tutela della legittimità sostanziale e sul controllo ex post. Ermete Dalprato L’articolo 9-bis del DPR 380/01 asserisce che la legittimità di un edificio è provata dall’esistenza del titolo abilitativo dovuto per legge al momento della realizzazione, confermata dall’esistenza degli eventuali titoli che abilitino eventuali successivi interventi (sempre con riferimento a quello che prevede la legislazione di volta in volta vigente). Una precisazione sul concetto di legittimità In realtà però non è proprio così, perché – ad essere rigorosi - la legittimità comporta un doppio ordine di corrispondenze: la corrispondenza del titolo alle norme (vigenti al momento del rilascio); la corrispondenza dell’edificato al titolo requisiti che non sempre coesistono, ma possono essere disgiunti. In altri termini dovremmo dire più correttamente che: se l’edificato corrisponde al titolo l’edificio non è abusivo; se il titolo corrisponde alle norme il titolo è legittimo e lo è anche l’edificato. Quindi la “legittimità dell’edificio” (ovvero la sua corrispondenza alle norme) non è garantita dall’esistenza del titolo perché quest’ultimo potrebbe non essere corrispondente alle norme e quindi illegittimo. Dovremmo allora riformulare la denominazione di cui sopra in “accertamento di non abusività” perché di fatto è solo quello che possiamo dedurre dalla ricognizione dei precedenti. Mi si eccepirà subito che questa osservazione è capziosa, la denominazione è corretta e non poteva essere altrimenti perché noi (comuni mortali) non possiamo eccepire della legittimità di un atto “esistente”. E questo è vero. La “presunzione” di legittimità Anzi, se un tecnico nella ricerca dei precedenti edilizi si imbatte in un atto autorizzativo della cui legittimità ritenga di dubitare non può sindacarlo né disattenderlo, deve ritenerlo valido ed efficace: in altri termini “legittimo”. Questo perché esiste il Principio di “presunzione di legittimità” che statuisce che un atto rilasciato e non annullato sia (ex sé legittimo a prescindere), il che garantisce l’ordinamento, lo stabilizza e lo rende inoppugnabile; come è giusto che sia anche per consentire certezza (?) ai rapporti e ai negozi patrimoniali. L’eventuale illegittimità è rilevabile tramite annullamento solo dall’Amministrazione competente al rilascio (il comune) o dalla Regione in via sostitutiva o dal Giudice. Entro termini ben precisi e stringenti però (sempre per dare garanzia di affidabilità all’ordinamento): dodici mesi dal rilascio per il comune, dieci anni per la regione, a seguito di ricorso (entro i termini) per il Giudice. Dopodiché il titolo (intrinsecamente illegittimo) è equiparato in tutto e per tutto ad uno legittimo e non è più sindacabile: diventa legittimo (per così dire) per decorrenza dei termini (di annullabilità). Un sistema siffatto forse non è perfetto, ma è razionale, funzionale e sufficientemente garantista. In un mondo perfetto, con istruttorie perfette saremmo sempre in presenza di atti legittimi. Con piena garanzia del pubblico e del privato. Ma il mondo perfetto non è e l’eventuale quantità di atti legittimi dipende dall’attendibilità delle istruttorie. Dunque nel mondo reale legittimo e non abusivo non sempre coincidono. Chi opera la ricognizione dei precedenti ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis del DPR 380/01 deve prendere per buoni i titoli “esistenti” e verificarne soltanto la rispondenza dell’edificato. Un’operazione oggettiva dunque (esclusivamente tecnica) salvo le difficoltà interpretative (delle tolleranze e delle norme al tempo vigenti, che già non è poco). Né si può chiedere di più a un “tecnico”. Se i conti tornano può attestare “lo stato legittimo” dell’immobile. Unica cautela da adottare se si nutrono dubbi (lo avevamo già scritto in precedenza – v. InGenio 20/01/2021 - “C'è qualche insidia nell'auto-dichiarazione dello "stato legittimo" degli immobili”) è verificare semmai se si è usciti dalla fase di annullabilità o se esitano ricorsi pendenti per non essere poi smentiti in futuro.
Cosa garantisce la “presunzione”? Perché allora questa mia precisazione apparentemente inutile ? Perché, come ho detto, la “presunzione di legittimità” è principio funzionale al “sistema” per gli interessi e gli effetti privatistici, ma a noi (a noi che siamo cultori della materia e interessati alla rispondenza sostanziale alle leggi e non solo a quella formale) interessa che abbiano cittadinanza nell’ordinamento immobili veramente legittimi e non solo ritenuti tali per “decorrenza dei termini” ma di fatto in contrasto con gli interessi pubblici; interessi pubblici che, fino a prova contraria, sono rappresentati dalle leggi e dalla strumentazione urbanistica. E interessa che la tutela degli interessi individuali coincida contestualmente con gli interessi pubblici e collettivi e quindi che la generalità dei beni immobili in circolazione sia rispettosa delle norme. Che poi è anche interesse primario del Legislatore. La tutela della “legittimità sostanziale” (ovvero degli interessi pubblici) Proprio su questo punto vorrei attirare l’attenzione perché la tutela della legittimità (quella sostanziale) è garantita dai sistemi di controllo pubblico. E su questo sarà bene fare qualche riflessione sull’efficacia delle più o meno recenti innovazioni. L’affidabilità della legittimità sostanziale dipende dall’istruttoria sui titoli rilasciati… Fin che i “titoli abilitativi” erano rilasciati dalla pubblica Amministrazione la legittimità del titolo era garantita dell’istruttoria di un Funzionario pubblico e la responsabilità di eventuali errori – sotto il profilo civilistico e salvo il dolo intenzionale – ricadeva sulla pubblica amministrazione di appartenenza (e così anche il risarcimento dell’eventuale danno al privato per errori di valutazione). Alla fine degli anni novanta si è provato ad addebitare la responsabilità patrimoniale al funzionario comunale, ma solo per ritardo negli adempimenti, non per gli errori (in buona fede). L’avvento del silenzio-assenso e delle certificazioni di parte hanno fatto traslare la responsabilità istruttoria all’asseverazione di un tecnico professionista restando in capo alla Pubblica Amministrazione solo un compito di controllo successivo (peraltro entro certi limiti temporali). Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/stato-legittimo-presunzione-di-legittimita-e-garanzie-sostanziali-degli-interessi-pubblici-la-non-abusivita/

Condominio e gestione