Wednesday, February 18, 2026
Nuovo rito Cartabia davanti al Giudice di Pace Ecco i dettagli principali del rito Cartabia per il Giudice di Pace: Decorrenza: Dal 28 febbraio 2023, la riforma si applica alle nuove cause.Lgs. 164/2024, pur se applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, come quello in esame, non può essere applicato retroattivamente (esso è entrato in vigore il 26.11.2024) per cui gli atti già depositati alla data di entrata in vigore della riforma (che ha modificato l'art.
A partire dal 28 febbraio prossimo anche il processo davanti al giudice di pace subirà una radicale e profonda trasformazione.
Il processo davanti al giudice di pace conoscerà due tipologie di novità. La prima riguarda la competenza per valore, che passerà da euro 5.000 ad euro 10.000 per quanto concerne le cause relative a beni mobili, e da venti mila a venticinque mila euro per le cause relative a danni da circolazione stradale.
La seconda novità riguarda il rito.
Fino ad oggi il rito davanti al giudice di pace era disciplinato negli articoli dal 311 al 322 del codice di procedura civile; siamo nel titolo II (rubricato “del procedimento davanti al Giudice di pace”) del libro II (rubricato “procedimento di cognizione”) del codice di rito.
I capi di cui è composto il titolo sono tre. Il I riguarda le disposizioni comuni, il II, da tempo abrogato, si riferisce al processo davanti al pretore e il terzo si occupa delle disposizioni relative al processo davanti al giudice di pace.
Vediamo quali sono le novità.
Per quanto concerne il primo capo, articoli da 311 a 313, non ci sono novità.
L’art. 311 si occupa del rinvio alle norme afferenti il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica per quanto non espressamente disciplinato nel capo; l’art. 312 è abrogato da tempo e riguardava i poteri officiosi del Giudice di pace e l’art. 313 si riferisce all’eventualità della proposizione della querela di falso e contiene la disposizione del rinvio al Tribunale con sospensione del giudizio fino alla definizione della questione, salvo proseguire con le domande non interessate dalla vicenda dell’atto pubblico impugnato.
Il capo II, articoli 314 e 315, come detto, è stato abrogato da tempo.
Il III capo, invece, è stato quasi integralmente riformato.
Gli articoli vanno dal 316 al 322.
Come noto il rito davanti al Giudice di pace sarà governato dal nuovo rito semplificato di cognizione, e all’interprete il compito di coordinare le norme specifiche contenute nel III capo con quelle del rito semplificato (articoli da 281 decies a 281 terdecies).
Il presente lavoro è diviso per fasi, partendo da quella introduttiva, passando per quella di trattazione e concludendo con quella decisionale.
All’interno dell’opera si metteranno in risalto, in modo particolare, i nodi interpretativi e di coordinamento che il testo legislativo non riesce a chiarire.
Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario commentato del processo civile innanzi al Giudice di pace
Sergio Mattarella al CSM
Csm, la mossa senza precedenti di Mattarella: presiede a sorpresa la seduta e condanna le parole di Nordio. “Le altre istituzioni rispettino il Consiglio”
"Per la prima volta in 11 anni", il capo dello Stato presenzia ai lavori ordinari: una scelta, spiega, per "sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale" dell'organo dopo l'uscita del ministro sui "metodi para-mafiosi"
Csm, la mossa senza precedenti di Mattarella: presiede a sorpresa la seduta e condanna le parole di Nordio. “Le altre istituzioni rispettino il Consiglio”
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Referendum Giustizia
Sergio Mattarella
Il Fatto Quotidiano
“Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni“. Eppure, “mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione”. Per la prima volta nei suoi due mandati al Quirinale, Sergio Mattarella sceglie a sorpresa di presiedere la seduta ordinaria del mercoledì del Consiglio superiore della magistratura. E lo fa per rivendicare il prestigio dell’istituzione, condannando con fermezza – ma senza mai nominarlo – le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha definito “para-mafiosi” i metodi usati dall’organo di autogoverno per le sue decisioni, delegittimando di fatto lo stesso presidente della Repubblica, che del Csm è presidente di diritto in base alla Costituzione.
La mossa del Colle è inattesa e colma di significato: di solito il capo dello Stato esercita il suo ruolo soltanto in occasioni solenni, come l’insediamento del Consiglio, le visite del ministro della Giustizia o le nomine dei vertici della Corte di Cassazione. E all’ordine del giorno di oggi, in teoria, non c’era nessuna pratica così importante da giustificare la sua presenza. Ma il senso della scelta è diventato evidente nel breve discorso (meno di un minuto e mezzo) tenuto in apertura di seduta, una reprimenda senza precedenti al Guardasigilli e alla sua uscita sguaiata di sabato scorso: “In questa sede, che rimane e deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi o controversie di natura politica, più che nella funzione di presidente di questo Consiglio, come presidente della Repubblica, avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, nell’interesse della Repubblica”, afferma Mattarella.
Il Csm, sottolinea il presidente della Repubblica, “non è esente del suo funzionamento da difetti, lacune, errori, nei cui confronti non sono ovviamente precluse critiche, come del resto si registrano difetti, lacune errori e sono possibili critiche riguardo alle attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario”. Un invito fermo, insomma, ad abbassare i torni e a non far diventare il Csm terreno di regolamento di conti: il riferimento qui sembra alle iniziative dei consiglieri “laici” di centrodestra contro il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, dopo le sue dichiarazioni secondo cui “indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere” voteranno Sì al referendum del 22 e 23 marzo.
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La comunicazione della presenza del capo dello Stato è arrivata dal Quirinale solo nella tarda serata di ieri, costringendo l’ufficio cerimoniale del Csm a una corsa contro il tempo per organizzare il protocollo. Mattarella è arrivato a palazzo Bachelet alle 9:50, dieci minuti prima dell’orario previsto di inizio della seduta, accolto all’ingresso principale dal vicepresidente Fabio Pinelli, dal primo presidente della Cassazione Pasquale d’Ascola e dal procuratore generale Pietro Gaeta (entrambi membri di diritto dell’organo). Formalmente la presidenza del capo dello Stato è legata alla trattazione di uno o più punti dell’ordine del giorno, che vengono esaminati prioritariamente: in questo caso è stata scelta una pratica senza nessun valore particolare, relativa a una richiesta di supporto al Csm da parte della Scuola superiore della magistratura (l’ente che cura la formazione e l’aggiornamento professionale di giudici e pm) per un progetto di formazione giudiziaria finanziato dall’Ue. Dopo la relazione del consigliere Edoardo Cilenti e l’approvazione all’unanimità, il presidente della Repubblica ha sospeso la seduta e ha lasciato la sede del Consiglio.
Tuesday, February 17, 2026
Il Ministro NORDIO a Piacenza per il SI al REFERENDUM per la separazione delle funzioni dei Giudici
“Il potere disciplinare nei confronti dei magistrati? L’ho esercitato pochissimo”, dice il guardasigilli Carlo Nordio, intervistato da Tiziana Panella nella trasmissione di La7 Tagadà.
Diverse le ragioni della scelta del Ministro: “proprio perché ho un grande rispetto dell’autonomia e dell’autoregolamentazione della magistratura, penso che debba essere il procuratore generale presso la Cassazione, com’è previsto dalla legge, a esercitare l’azione disciplinare”. Azione del Ministro che “è residua” ed è “sempre antipatica, perché sembra che il politico voglia ingerirsi nella magistratura”.
In apertura dell’intervista, Panella chiede a Nordio chi sia per lui un magistrato. “È una persona libera, indipendente e autonoma che deve applicare la legge approvata dal parlamento”, risponde il Guardasigilli. “Non può interpretarla – prosegue – in modo eccentrico o secondo i suoi particolari orientamenti ideologici” e, nonostante l’ineliminabile spazio di interpretazione, “non deve mai superare la lettera della legge”.
Nordio torna a parlare della precisazione al quesito referendario in vista del voto, il 22 e 23 marzo. Quello ammesso in precedenza “era semplice”, e sono stati aggiunti, su richiesta dei ricorrenti – il cosiddetto comitato dei 15 – gli articoli della Costituzione che verranno modificati. Per il Ministro “sarà anche giusto, ma non credo che l’elettore, perché trova scritti gli articoli, ci capisca qualcosa di più o di meno”.
Monday, February 16, 2026
Friday, February 13, 2026
Compiuta giacenza
Compiuta giacenza: cos'è e quando si perfeziona
La compiuta giacenza si verifica quando un atto giudiziario o una raccomandata, non vengono ritirati dal destinatario (in quanto assente) entro i termini fissati dalla legge e si considerano notificati a tutti gli effetti
Cos'è la compiuta giacenza
Quando si perfeziona la compiuta giacenza
La compiuta giacenza della raccomandata
La compiuta giacenza della notifica
Cosa fare in caso di compiuta giacenza
Giurisprudenza Cassazione su compiuta giacenza
Si parla di "compiuta giacenza" quando il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario) è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. "avviso di giacenza" (ossia l'avviso che troviamo nella cassetta delle lettere in cui c'è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario), non è andato poi a ritirare la raccomandata o l'atto entro il termine indicato.
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In tal caso la raccomandata o l'atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.
A tal proposito è interessante sottolineare che la Corte di cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 27526/2013).
È evidente che a tal fine è comunque necessario che l'incaricato della consegna (sia esso un postino o un ufficiale giudiziario) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa comunale o presso uno specifico ufficio postale.
Se tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l'atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del cittadino per il ritiro presso gli appositi uffici.
Per quanto riguarda le normali raccomandate, più precisamente, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l'ufficio postale per il ritiro.
L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, si pensi, ad esempio, al caso in cui la raccomandata contenga il verbale di un'assemblea condominiale: se il destinatario non la ritira, dal momento in cui si perfeziona la compiuta giacenza inizia comunque a decorrere il termine di massimo trenta giorni per la sua impugnazione.
In caso di notifica di atti giudiziari, il termine per la compiuta giacenza è molto più breve rispetto a quello previsto per le raccomandate e si riduce a dieci giorni.
Ciò vuol dire che l'atto non recapitato e depositato per la giacenza, si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato.
È fondamentale, tuttavia, che sia stata rispettata l'intera procedura a tal fine richiesta, ovverosia deve essere stato affisso sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e al destinatario deve essere data notizia del deposito stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario la notifica è nulla.
In realtà occorre fare un'ulteriore precisazione.
Decorsi i dieci giorni di giacenza dell'atto, al mittente viene restituito l'avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica.
L'intero atto, invece, è riconsegnato al mittente solo se il destinatario non lo ritira entro sei mesi dalla data in cui lo stesso è stato depositato presso l'ufficio per la giacenza.
Operativamente, dunque, non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così si potrà "scappare" dalle conseguenze del loro contenuto non è affatto una cosa consigliabile.
Anzi, il rischio è grande: quello di dover subire tali conseguenze senza avere piena consapevolezza delle stesse e, eventualmente, rischiando di non potersi difendere.
Pertanto, quando nella cassetta delle lettere troviamo l'avviso di giacenza o la raccomandata con la quale veniamo avvisati che c'è un atto giudiziario da ritirare presso la Casa comunale l'unica cosa da fare è quella di recarsi il prima possibile a ritirare il documento non consegnato, quanto meno di farlo nei termini sopra visti.
Giurisprudenza Cassazione in materia di compiuta giacenza
Ecco una serie di massime della Cassazione in materia di compiuta giacenza:
Cassazione n. 27261/2022
Per le notificazioni "dirette" di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che - ove l'Ufficio decida di avvalersi della notifica "diretta", con spedizione dell'appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della "compiuta giacenza" occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale; più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall'avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017).
Cassazione n. 34301/2021
E' da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non può dirsi integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata. E' piuttosto necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, Ric. 2017 n. 12324 sez. 52 - ud. 23-09-2020 -8- 21/06/2016, n. 12822).
Cassazione n. 26088/2015
La Corte costituzionale nella nota sentenza n. 477 del 2002, per quanto introducendo nel sistema il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione a seconda che l'effetto rilevi per il notificante o per il destinatario, si è limitata a stabilire l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Cassazione n. 6881/2013
In tema di notificazioni a mezzo posta, per verificare la ritualità dell'atto occorre tener conto di tutti gli adempimenti prescritti; pertanto, la notificazione si considerar eseguita solo dopo il decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell'ufficio postale.
Cassazione n. 4748/2011
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario (nella fattispecie il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato depositato presso l'Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l'11.12.2008 prima dunque della compiuta giacenza e a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado).
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Tuesday, February 10, 2026
Sunday, February 8, 2026
Quando Gustavo Selva usò l'ambulanza per scopi personali
Il caso in cui il giornalista e politico Gustavo Selva utilizzò mezzi di soccorso per scopi personali avvenne nel giugno del 2007.
Ecco i dettagli salienti della vicenda:
Il fatto: Il senatore di Alleanza Nazionale utilizzò un'ambulanza come un taxi per spostarsi rapidamente nel traffico di Roma e raggiungere studi televisivi.
Le polemiche e le conseguenze: L'episodio scatenò forti polemiche, con accuse al 118 di aver subito pressioni e minacce.
Dimissioni: A seguito del clamore suscitato, Selva si dimise dalla carica di senatore pochi giorni dopo, attorno all'11-12 giugno 2007.
La vicenda fu spesso citata come una "gaffe" o un grave passo falso nella sua lunga carriera.
Intervistato dal Prersidente di J@TCompany all'Hotel Principe di Savoia nel 2008
Carabinieri Ausiliari
«Affiancheremo Carabinieri ausiliari alla riserva volontaria»: l’annuncio di Crosetto alla Camera
29/01/2026
Alla Camera il cambio di paradigma sulla sicurezza
La sicurezza torna al centro dell’agenda politica e strategica italiana. Nel question time alla Camera di mercoledì 28 gennaio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato con chiarezza la traiettoria del nuovo modello di Difesa, rispondendo alle interrogazioni parlamentari sul supporto militare all’Ucraina e sulle iniziative per adeguare lo strumento militare allo scenario internazionale.
Il contesto è netto: «La situazione attuale è segnata dal ritorno della competizione tra grandi potenze e dai conflitti ad alta intensità alle porte dell’Europa». Da qui la conclusione politica: «La sicurezza non è più una variabile accessoria, ma una condizione per garantire libertà e democrazie».
La riserva volontaria come asse strategico
Crosetto ha confermato che il ministero della Difesa sta sviluppando il concetto di riserva volontaria, in linea con quanto stanno facendo i principali alleati europei. Il progetto si affianca allo studio sull’incremento degli organici e sulla revisione del modello professionale delle Forze armate.
La riserva immaginata dal ministro non è tradizionale né emergenziale: «Una risorsa moderna, flessibile, composta da cittadini che mettono a disposizione dello Stato competenze oggi decisive».
Cybersecurity, spazio e intelligenza artificiale
Le competenze chiamate in causa riflettono il mutamento della guerra e delle minacce: cybersecurity, tecnologie digitali, dominio spaziale, intelligenza artificiale. Ambiti che non sostituiscono il personale militare professionale ma lo affiancano.
Crosetto è esplicito: «Non si tratta di uno strumento finalizzato a sopperire alla temporanea indisponibilità di personale militare professionale, personale che non può continuare a diminuire». La riserva è pensata come ponte strutturale tra Forze armate e società, capace di rafforzare anche la cultura della sicurezza nazionale.
Carabinieri e sicurezza interna: il tassello chiave
Il passaggio più sensibile riguarda la sicurezza interna. Il ministro ha annunciato la volontà di affiancare alla riserva volontaria contingenti di personale ausiliare, «ad esempio da reclutare nell’Arma dei Carabinieri».
L’obiettivo è duplice: garantire professionalità più specializzate per le esigenze interne e liberare progressivamente risorse delle altre Forze armate, oggi assorbite da impegni crescenti sul piano internazionale.
Un Comitato strategico per riscrivere la Difesa
La costruzione del nuovo modello è stata affidata a un Comitato strategico, avviato il 16 gennaio, con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle Forze armate.
Il compito è definire una bozza di disegno di legge di revisione complessiva della Difesa, che sarà inviata e illustrata al Parlamento «non soltanto dal governo, ma dagli stessi rappresentanti delle Forze armate». Una scelta politica precisa: far parlare chi opera sul campo per indicare «le risposte necessarie a proteggere il Paese e le sue istituzioni».
Il confronto europeo: Francia, Germania e Polonia
Crosetto ha richiamato le scelte dei principali partner europei sul rafforzamento del capitale umano militare.
La Francia ha avviato un potenziamento strutturato delle riserve con l’obiettivo di oltre 100.000 riservisti entro il 2035.
La Germania dispone oggi di 182.000 militari e punta a 260.000 unità entro il 2035.
La Polonia ha intrapreso la strada più radicale: oltre 215.000 militari professionisti e un obiettivo dichiarato di superare le 500.000 unità, affiancando alle Forze armate un vasto programma di addestramento di civili e riservisti.
Ucraina e credibilità internazionale
Sul dossier ucraino, Crosetto ha rivendicato una linea senza ambiguità. «In Europa ho sempre sostenuto il coordinamento», perché la credibilità dell’Italia cresce quando «parole, decisioni parlamentari e azione europea procedono nella stessa direzione».
La coerenza, ha spiegato, passa dal costante accordo con il Parlamento, dalla continuità degli impegni assunti e da decisioni realistiche, sostenibili e verificabili. Un messaggio chiaro: «L’Italia non può promettere ciò che non ha, né assumere iniziative isolate che indebolirebbero l’unità europea e atlantica».
Friday, February 6, 2026
Thursday, February 5, 2026
Sunday, February 1, 2026
Thursday, January 29, 2026
Sui Titoli Edilizi "risultanze catastali" Agenzia delle Entrate
Quando tra edificio demolito e ricostruito manca continuità, il nuovo intervento rinnova un carico urbanistico senza correlazione con l’organismo precedente Ormai infuria la guerra sulle inchieste milanesi verso i presunti abusi edilizi effettuati al di fuori delle categorie di intervento di ristrutturazione edilizia, utilizzando procedimenti ritenuti non idonei (SCIA alternativa) e addirittura senza la preventiva approvazione del piano attuativo. Prima riprendiamo i 25 metri di altezza e obbligo piano attuativo Alcuni giorni fa si è diffusa la notizia che una sentenza del TAR Milano, la n. 2748/2025, accogliendo un ricorso di parte, ha ritenuto non necessario procedere con piano attuativo ogni qualvolta l’intervento edilizio superi l’altezza di 25 metri: tale fattispecie però riguardava meramente quel punto, ma pochi sanno che le contestazioni sollevate dalla Procura riguardano un insieme complessivo di cose e irregolarità le quali, sommate e moltiplicate assieme, danno come risultante un presunto grave abuso edilizio (categoria intervento, procedimento, distanze legali, oneri urbanizzazione, monetizzazione, eccetera). Lo ripeto anche qui: il mero superamento dell’altezza di 25 metri dell’edificio, da solo, non fa scattare in automatico l’obbligo di piano attuativo. Caso mai è necessaria una valutazione in fase di redazione dello strumento urbanistico generale, e di rilascio del titolo abilitativo, affinchè sia accertato se in quella determinata zona, e in quel lotto edificatorio, sia sufficiente dotata delle urbanizzazioni necessarie, qualora sia realizzato quell’organismo edilizio verticale sul lotto. E tant’è che non bisogna escludere a priori la necessità di un piano attuativo in zone poco urbanizzate, o perfino in lotti inedificati interclusi da una zona urbanizzata (il classico isolato rimasto libero in mezzo alla città). Su tale notizia si è costruito un imprudente entusiasmo da parte di chi, evidentemente, potrebbe avere interessi o è coinvolto, e la relativa sentenza TAR Milano n. 2748/2025 l’ho analizzata in questo precedente approfondimento perchè, nemmeno a farla apposta, è uscita a stretto giro la pronuncia di Cassazione Penale n. 26650/2025 con cui è stato confermato il sequestro di uno dei cantieri oggetto di indagine. Essa, in termini veramente trancianti, conferma la funzione degli strumenti urbanistici attuativ per evitare “guasti urbanistici”, e lo fa affermando che: «Dall’altra parte, di diverso avviso è questo Collegio in ordine alla tesi giurisprudenziale del cd. “lotto intercluso”, che escluderebbe l’applicazione dell’art. 41 quinquies comma 6 in parola, e con cui la giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le altre Cons. di Stato 16.12.2021 sez. IV) intende un’area compresa in zona totalmente dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, cioè dotata di opere e servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, etc. In particolare, secondo la giurisprudenza amministrativa citata, si realizza la fattispecie del lotto intercluso solo se l’area edificabile: a) sia l’unica a non essere stata ancora edificata; b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al Piano Regolatore Generale. In presenza del lotto intercluso, poiché la completa e razionale edificazione e urbanizzazione del comprensorio interessato avrebbe già creato una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall’attuazione del piano esecutivo (piano particolareggiato, piano di lottizzazione, etc.), lo strumento urbanistico esecutivo si ritiene superfluo. Ne deriverebbe, in casi del genere, l’illegittimità della pretesa del Comune di subordinare il rilascio del titolo edilizio alla predisposizione di un piano di lottizzazione, pur astrattamente previsto dallo strumento generale Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra esposte, con riguardo sia alla concreta problematicità in sé della soluzione giurisprudenziale da ultimo in parola, circa la individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie ed esistenti (e quindi circa la non persistente concreta necessità funzionale del piano attuativo ex art. 41 quinques comma 6 in esame) pur in presenza di un nuovo intervento edile consistente ma inserito in area già pienamente urbanizzata, sia con riguardo alla interconnessione che si può porre per gli interventi di urbanizzazione anche tra aggregati vicini e sia, altresì’, con riferimento al dato letterale della norma, che evidentemente risente di tali possibili problematiche, la predetta soluzione appare quantomeno di difficile soluzione concreta nonché poco giustificabile – lo si ribadisce – a fronte di una norma che non introduce eccezioni e che, piuttosto, sembra fissare comunque, anche in caso di apparente piena e precedente urbanizzazione, la sede di elaborazione del piano attuativo come luogo di accertamento della situazione urbanistica ed edilizia concreta, in funzione, alfine, della legittima realizzazione dell’intervento. Del resto, lo stesso giudice amministrativo, in taluni casi non esclude che la predetta fattispecie del lotto intercluso (o similare) non sia invocabile pur rispetto ad interventi realizzati in area pur pienamente urbanizzata. Si è infatti rilevato in sede giurisdizionale amministrativa (cfr. TAR Basilicata Sez. I n. 112 del 15 febbraio 2016) che comunque secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. V n. 5326 del 6.10.2000 e n. 612 del 5.6.1997 e TAR Napoli Sez. VIII n. 3218 dell’11.6.2009) la predetta fattispecie del cd. lotto intercluso, con esclusione della necessità della preventiva adozione di strumenti attuativi per il rilascio dei permessi di costruire, non può essere applicata anche nelle aree completamente e/o totalmente urbanizzate, dove, però, la pianificazione esecutiva e/o attuativa possa ancora svolgere l’utile funzione di evitare “guasti urbanistici». In conclusione, la
Cassazione Penale ha respinto la tesi difensiva che l’articolo 41-quinques, comma 6, della L. 1150/42 (cioè quello sui 25 metri e piano attuativo) fosse soltanto una non transitoria e non più applicabile con la dotazione di un piano regolatore generale comunale di Milano dalla variante generale del 1980. Tra l’altro, è stata respinta anche le tesi fondata sulla Circolare Ministeriale n. 1501/1969, che riteneva superflua la pianificazione attuativa in zone urbanizzate o poco urbanizzate (eppure avevo già espresso perplessità su questa tesi). E ciò ha inciso sulla categoria di illecito contestata dalla Procura, ossia la lottizzazione abusiva, ipotesi ben peggiore dell’assenza di permesso perchè non prevede alcun rimedio o sanatoria in nessuna ipotesi: lì si demolisce tutto o finisce in acquisizione gratuita. Tutto questo, a meno che il legislatore non intenda intervenire. Ma non finisce qui: la stessa pronuncia di Cassazione penale summenzionata, rispondendo su altri punti, ha confermato il proprio orientamento sulla distinzione tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, riaffermando che: «anche a seguito della modifica all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell’art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente» (vedasi Cass. Pen. n. 1669 e n. 1670 del 2023). La fattispecie di Cassazione penale n. 26650/2025 ha avuto per oggetto la realizzazione di un complesso di ben tre grattacieli in luogo di un unico preesistente complesso, a destinazione non residenziale, è del tutto estraneo ai parametri sopra indicati come propri della ristrutturazione, quali quelli della connessione materiale o funzionale tra edificio rispettivamente preesistente e successivo, e della inerenza della ristrutturazione a singoli organismi, con impossibilità di ricavare da un singolo edificio, plurimi, distinti e consistenti manufatti, anche funzionalmente diversi dal precedente. Detto ciò, si passa ora ad analizzare la nuova pronuncia TAR Milano n. 2575/2025. Iscriviti al mio canale WhatsApp Ristrutturazione non può prescindere da conservare traccia dell’immobile preesistente Il TAR Milano ha emesso pochi giorni fa la sentenza n. 2575/2025, uniformandosi all’orientamento restrittivo adottato dalla Cassazione penale di cui sopra accennato. La fattispecie riguarda un intervento assentito con SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 TUE) depositata a ottobre 2023, inquadrato in ristrutturazione edilizia. Esso riguardava la demolizione di un edificio a due piani fuori terra, suddiviso in due unità immobiliari autonome di cui la prima, al piano terra, ad uso autorimessa e la seconda, al piano primo, ad uso residenziale (praticamente una villetta unifamiliare) e di costruzione al suo posto di una palazzina ad uso residenziale di cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato, composta da otto appartamenti e da sette posti auto pertinenziali. A tale pratica il Comune di Milano ha inibito l’intervento, sostenendo il suo inquadramento in nuova costruzione, anzichè in ristrutturazione edilizia. Intanto occorre premettere che, anche secondo un orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, sebbene nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione non sia necessario il rispetto del vincolo della sagoma, si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente (cfr. Consiglio di Stato n. 4791/2021; T.A.R. Lombardia Milano n. 841/2020). Questo orientamento restrittivo è stato confermato dalla Cassazione penale anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10 del d.l. n. 76 del 2020. Afferma invero la Corte di Cassazione che «la conferma della ontologica necessità che l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione”, non possa prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente, è fornita dallo stesso art. 10 sopra già citato, integrativo dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001, laddove si premette che le novelle introdotte rispondono “al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo» (Cassazione penale, sez. III, 6 novembre 2022, n. 1670). Ergo, il TAR Milano conferma la correttezza del Comune nel bloccare l’intervento; a questa giurisprudenza penale il TAR Milano si era già recentemente adeguato, in tal senso si veda anche T.A.R. Lombardia Milano n. 2353/2024.
Tuesday, January 27, 2026
Monday, January 26, 2026
Pampelonne 1956 e la presenza di "Brigitte Bardot"
La spiaggia di Pampelonne, a Ramatuelle vicino a Saint-Tropez, è diventata un'icona mondiale del jet-set negli anni '50 grazie a Brigitte Bardot e al film "E Dio creò la donna" (1956). La presenza della Bardot e del Club 55 ha trasformato questo litorale in un luogo simbolo di glamour, edonismo e stile bohémien.
Ecco i punti chiave del legame tra Brigitte Bardot e Pampelonne:
L'origine del mito: Nel 1955, durante le riprese di "Et Dieu... créa la femme" (E Dio creò la donna) diretto da Roger Vadim, la troupe si stabilì in una piccola capanna sulla spiaggia di Pampelonne, gestita da Bernard de Colmont. Questo luogo divenne noto come Club 55, diventando rapidamente il punto di ritrovo preferito dell'élite internazionale.
Il legame con la Bardot: Brigitte Bardot, affascinata dalla zona, si trasferì a Saint-Tropez, trasformando la tranquilla cittadina di pescatori in una delle destinazioni più famose al mondo. La sua presenza ha elevato lo status dei beach club di Pampelonne.
Club 55 e Tahiti Beach: Oltre al Club 55, anche la spiaggia di Tahiti ha giocato un ruolo importante nel creare l'atmosfera vibrante della zona, frequentata da star fin dagli anni '50.
Eredità: Ancora oggi, la spiaggia di Pampelonne, con i suoi quasi 5 km di sabbia, mantiene quel fascino senza tempo ed è sinonimo di lusso e celebrità.
Il connubio tra l'attrice francese e questo tratto di costa ha definito l'essenza della "Dolce Vita" sulla riviera francese.
Se non avete ancora sperimentato la magia del Club 55 sulla spiaggia di Pampelonne, è il momento di immergervi nella storia di questo leggendario beach club. Più che un semplice punto di ritrovo per ricchi e famosi, il Club 55 è un'icona fin dai suoi modesti inizi nel 1955. Esploriamo il fascino rilassato e le affascinanti peculiarità che rendono il Club 55 una tappa obbligata in Costa Azzurra.
Le origini del Club 55 risalgono al set di "E Dio creò la donna", un film che non solo ha messo in mostra la pittoresca bellezza di Saint-Tropez, ma ha anche gettato le basi per la leggendaria storia del club. Nel 1955, la troupe, guidata dal regista Roger Vadim, allestì una mensa improvvisata sulla spiaggia per offrire un rifugio informale al cast e alla troupe. Questo luogo di ritrovo improvvisato si sarebbe poi evoluto nel famoso Club 55. Brigitte Bardot, la protagonista del film, rimase particolarmente incantata dal fascino rustico e dall'atmosfera rilassata del luogo. Affascinata dall'ambiente idilliaco e dalla calorosa ospitalità, la Bardot scelse di soggiornare a Saint-Tropez dopo la fine delle riprese.
Uno dei punti di forza del Club 55 risiede nel suo rifiuto di adattarsi ai tempi. Fin dalla sua apertura, il menù è rimasto fedele ai classici e l'atmosfera conserva un fascino rustico. In un mondo in continuo cambiamento, l'impegno del Club 55 per la tradizione è un rinfrescante omaggio al passato.
A differenza dei tipici beach club, il Club 55 ha un approccio unico alla musica. Dimenticate il DJ; al suo posto, una band locale si muove di tavolo in tavolo, proponendo un delizioso medley di brani. Con una mancia generosa, potreste anche dondolarvi al ritmo della vostra canzone preferita. Una volta abbiamo visto una donna anziana tenere la fascia vicino al suo tavolo per tutto il giorno...
L'esperienza al Club 55 è più di un semplice pasto; è un viaggio nel tempo. Con due pranzi disponibili – uno a mezzogiorno e un altro alle 15:00 – consigliamo di optare per quest'ultimo. Rilassatevi, assaporate deliziosi stuzzichini con il Mediterraneo come sfondo e lasciate che il tempo scorra al suo ritmo.
L'impegno del Club 55 nel preservare il suo fascino originale si estende anche al processo di prenotazione, aggiungendo un tocco di eleganza d'altri tempi all'era moderna. Nell'era digitale, dove i sistemi di prenotazione sono spesso automatizzati, il Club 55 si distingue per un tocco più personale. Per assicurarsi un posto ambito in questo rifugio esclusivo, gli ospiti devono prenotare telefonicamente, sottolineando l'impegno per un autentico contatto umano. Ciò che distingue il Club 55 è la meticolosa attenzione ai dettagli, poiché il proprietario Patrice de Colmont continua la tradizione degli appunti scritti a mano e sistema personalmente ogni ospite. Questa pratica unica e laboriosa, portata avanti da Patrice in persona, sottolinea l'impegno del club nel mantenere un'esperienza intima e personalizzata, apprezzata da decenni. Aggiunge un ulteriore livello di autenticità all'esperienza del Club 55, garantendo a ogni visitatore il calore e il tocco personale che hanno reso questo iconico beach club una destinazione
La presenza dei Principi di Monaco al Club 55.
Quando il giorno cede il passo alla sera, il Club 55 chiude. Gli ospiti spesso si ritrovano a trattenersi fino alle 19:00 o alle 20:00, quando il personale, con un cordiale saluto, fa capire che è ora di concludere. Ma l'avventura non finisce lì: molti clienti prolungano il soggiorno con una rinfrescante nuotata notturna prima di salutare questo paradiso senza tempo.
In un mondo in cui i beach club vanno e vengono, il Club 55 rimane un simbolo intramontabile di eleganza e relax. Che siate viaggiatori esperti o neofiti della spiaggia, il Club 55 vi invita a provare il perfetto mix di raffinatezza e beatitudine balneare sulla Costa Azzurra.
Pietro I, l’architetto della Russia imperiale
L’8 febbraio 1725 moriva Pietro Alekseevič Romanov, primo imperatore della Russia moderna e fondatore della città di San Pietroburgo
Simone Cosimelli
8 di febbraio di 2025
Personaggi
Russia
Pietro (Pëtr) il Grande, o Pietro I, zar della Russia per almeno una trentina d’anni dalla fine del XVII all’inizio del XVIII secolo, fu un innovatore ambizioso in grado di guardare oltre il suo tempo, e insieme uomo calato nella cultura del potere della sua epoca. La sua figura continua ancora oggi a suscitare intensi dibattiti e accese discussioni.
La sua morte, trecento anni fa, segnò l’epilogo di un periodo tumultuoso di trasformazioni, lasciando nel libro della storia russa un capitolo ricco, complesso e contraddittorio. Lo storico inglese Roger Bartlett ha scritto che il regime di Pietro I prefigurò alcuni tratti del cosiddetto assolutismo illuminato, introducendo una variante statalista del primo illuminismo e spingendo con «metodi polizieschi» la società russa a mutare, attraverso una serie inedita di riforme di ampio respiro. Con lui la vecchia Russia cessò di esistere.
Alla ricerca di un’identità
Pietro nacque nel 1672 a Mosca, il fulcro urbano dello zarismo, in una fase di transizione anche culturale. La nobiltà russa, di fronte a molteplici difficoltà interne e internazionali, si trovava infatti in bilico tra due poli: quello del tradizionalismo intellettuale e dell’ortodossia religiosa e quello dello slancio verso nuove forme di governo. Suo padre Aleksej Romanov morì quando Pietro aveva quattro anni. Essendo Pietro il figlio di Natalya Kirillovna Naryshkina, la seconda moglie del defunto Aleksej, la carica di zar passò al fratellastro Fëdor (Fëdor III), sostenuto dai parenti della prima zarina Marija Il'inična: la fazione dei Miloslavskij. Quando tuttavia Fëdor morì senza eredi, nel 1682, iniziò un conflitto. I Miloslavskij volevano come zar l’altro figlio di Aleksej, Ivan, peraltro di salute precaria, i Naryškin appoggiavano invece Pietro, un bambino curioso e vivace. La crisi sfociò in forti tensioni e anche in una rivolta armata degli strelizzi, le guardie zariste. I Naryškin subirono molte perdite. Si giunse infine a un compromesso: Ivan e Pietro vennero proclamati zar congiunti (Ivan III e Pietro I), e Sofia (sorellastra di Pietro nonché prima donna a regnare) assunse la reggenza.
Pietro visse con la madre a Preobraženskoe, nell’area moscovita, lontano dal palazzo. Questo isolamento lo espose a influenze inusuali: non ricevette un’istruzione classica, ma conobbe mercanti e viaggiatori stranieri ed entrò in contatto con usi e approcci europei, allora distinti dalle consuetudini russe. Alto quasi due metri, robusto e con tratti fisici peculiari, come il volto piuttosto allungato, il giovane Pietro si appassionò presto alle armi e alla navigazione. Le turbolenze dell’infanzia e l’educazione non convenzionale lasciarono in lui un’impronta duratura, spingendolo a diffidare della vecchia élite moscovita. Pur non potendo essere definito un outsider, per estrazione sociale e familiare, il percorso di formazione di Pietro fu comunque peculiare, con un’attenzione specifica verso correnti di pensiero tendenti al razionalismo e al pluralismo culturale. Quando gli si presentò l’occasione di consolidare la sua posizione sul trono, non esitò.
Verso il potere
Nel 1689, temendo che Sofia stesse cospirando contro di lui, Pietro reagì. Si ritirò Il monastero della Trinità di San Sergio, a nord di Mosca, radunò truppe a lui fedeli e destituì la sorellastra. Ivan V rimase nominalmente zar, ma il governo reale passò nelle mani di Pietro e della madre, Natalya. Alla scomparsa di quest'ultima, nel 1694, Pietro divenne il protagonista assoluto. Dopo aver avviato progetti militari e navali su larga scala, condusse due campagne armate contro la fortezza ottomana di Azov per garantirsi uno sbocco sul mar Nero. Nel 1696, con la morte prematura del fratellastro, rimase l’unico sovrano in carica. Su questa scia, intraprese un lungo viaggio passando per la Prussia, l’Olanda, l’Inghilterra e l’Austria e celando inizialmente la sua identità. L’esperienza gli diede l'opportunità di scoprire e studiare i processi di modernizzazione diffusi in Europa: dalle tecniche militari alla tecnologia navale, fino alle prassi burocratiche e ai primi avanzamenti industriali.
Il suo soggiorno fu interrotto nel 1698 da un nuovo sommovimento degli strelizzi, che lo costrinse a tornare precipitosamente a Mosca per prendere in mano le redini dello stato. Una volta scacciato il pericolo della sedizione, gli strelizzi furono decimati con una repressione feroce e Pietro pianificò e ordinò l’attuazione di una serie incisiva di riforme. La sua visione sulla Russia dell’avvenire generò subito resistenze e ritrosie, ma questo non lo bloccò. In quel periodo decise addirittura di allontanare dalla corte la moglie, la nobile Eudokia Lopukhina, contraria alla sua politica e ormai in rotta di collisione con lui. Approfondendo linee direttrici già tracciate, Pietro puntò dritto verso un rifacimento completo della struttura dello stato.
Contro il passato per costruire il futuro
Gli ambasciatori di Pietro cominciarono a vestirsi con abiti europei, i suoi sudditi furono fortemente sollecitati o addirittura obbligati a tagliarsi la caratteristica barba russa, e tutta la società fu investita dalla volontà di Pietro di accelerare il cambiamento. Fu sotto di lui, per esempio, che venne introdotto il calendario giuliano (abbandonato solo duecento anni più tardi). Pietro lavorò per modificare il sistema fiscale e monetario, aggiornare i modelli d’istruzione e riorganizzare in modo metodico l’amministrazione centrale e locale. Venne avviato un piano di efficientamento dell’esercito e di potenziamento della flotta, così come massicci interventi economici sulla base delle dottrine mercantiliste, nel tentativo di accrescere la ricchezza russa. Dopo aver stretto alleanze e sodalizi, in particolare con i regni dell’Europa del nord, come Danimarca e Norvegia, Pietro dichiarò guerra alla Svezia nel 1700 per ottenere il controllo del mar Baltico, acquisendo infine, dopo repentine battute d’arresto, territori nel nord-est dell’Europa. Combatté poi contro l’impero ottomano e rafforzò il ruolo del Paese. La sua flotta divenne una delle più conosciute del mondo.
Fu sotto il dominio di Pietro che il concetto di progresso, già utilizzato altrove, si diffuse anche in Russia. La creazione di una nuova capitale, San Pietroburgo, su un terreno paludoso al confine con l’Europa, fu una delle sue più splendide e controverse realizzazioni. La città venne ufficialmente fondata nel 1703, per poi diventare capitale della Russia nel 1712, al posto di Mosca. Fu progressivamente costruita traendo ispirazione dall’architettura dei Paesi Bassi, con il supporto di un team di esperti non russi, tra cui alcuni di scuola italiana, e l’impiego di una grandissima quantità di servi della gleba e manovali specializzati. Negli anni, a causa dei problemi logistici, delle dure condizioni di lavoro e del clima rigido, ci furono migliaia di morti, anche se la città divenne ciò che Pietro aveva sperato che fosse: la rappresentazione plastica, e monumentale, della rottura con il passato. Il simbolo di una Russia proiettata verso il futuro.
Il dilemma di un potere senza confini
La spinta impressa al Paese portò a un’escalation di conflitti interni. Il desiderio dello zar di rendere la Russia una potenza in grado di confrontarsi con le grandi nazioni europee dell’Età moderna, allora in via di consolidamento, fu inedito e vigoroso, ma il suo regno fu segnato anche da scelte drastiche. Pietro non fu affatto un riformatore pacato, né un sovrano alla ricerca di qualcosa di simile al consenso. Gli apparati pubblici di sicurezza e repressione non lasciarono spazio alla libertà d’opinione. Per la sua personalità a volte irruenta, talvolta caratterizzata da un senso di focosa urgenza, moltissimi russi videro in lui ciò che avevano visto nei suoi predecessori: un oppressore. E anche la sua corte finì per tramutarsi in un meccanismo ben oliato che rispondeva a un’unica voce, la sua.
La relazione tra lo stato e la Chiesa ortodossa, da sempre assai delicata, fu poco meno di una lotta estenuante per concludere il processo di centralizzazione del potere, subordinando quello ecclesiastico a quello statuale. Pietro abolì il patriarcato per fondare, nel 1721, il Santo Sinodo, un concilio di dieci ecclesiastici. Nello stesso anno fu incoronato imperatore a fianco della seconda moglie, Caterina, completando la sua ascesa politica ma suscitando timori tra la nobiltà russa e sospetti tra i regnanti d’Europa.
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Un’eredità secolare
Pietro – più tardi conosciuto come il Grande – morì nel 1725 a cinquantadue anni a causa da un’infezione, lasciando una Russia radicalmente evoluta. La sua eredità fu ambigua. Gli sopravvisse infatti una società segnata dalle divisioni e dalle disuguaglianze sociali, malgrado l’ulteriore impulso riformatore impresso più tardi da un’altra figura di spicco della storia russa, Caterina la Grande. Alla fine, la Russia pietrina si rivelò un organismo instabile, una grande mosaico che i successori di Pietro, pur cercando di proseguire nel suo solco, non riuscirono ad armonizzare.
Roger Bartlett, tracciando un bilancio, ha osservato: «Molte istituzioni e riforme petrine rimasero incomplete, imperfette o inefficaci, ma in quasi tutti i campi il sovrano pose le fondamenta per una struttura imperiale dello stato e della vita pubblica che, con ulteriori aggiustamenti, supportò lo status di grande potenza della Russia, durando fino al XIX secolo e, in alcuni casi, fino al 1917». L’anno in cui la secolare dinastia dei Romanov venne sommersa dal retaggio della guerra, dalla richiesta di nuove libertà e dall’inedita forza d’attrazione dell'esperimento bolscevico.
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