Friday, December 19, 2025

Compatibilità ai sensi del CNAPPC cosa dice l'Europa

Compatibilità tra professione di Architetto e Agente immobiliare: la risposta del CNAPPC Con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, si specifica che la L. 37/19 ha modificato l’art. 5 comma 3 della L.39/89, su sollecitazione del legislatore comunitario che aveva avviato procedura di infrazione contro l’Italia in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di eliminare alcune incompatibilità, tra le quali l’attività di mediatore e quella di professionista iscritto all’albo professionale. In particolare, per quel che qui interessa, è stata abrogata la incompatibilità tra agente immobiliare e architetto. La nuova norma, peraltro, continua a prevedere la incompatibilità del mediatore con l’esercizio di professioni intellettuali, ma non già specificamente. Invero, il legislatore ha individuato una fattispecie generica, vietando l’attività di mediatore con quella di professionista nel momento in cui la stessa reca una situazione di conflitto di interesse, ovvero nel caso di attività svolta quale mediatore e quale architetto nell’ambito dello stesso settore merceologico. Si tratta, insomma, di valutazioni da effettuare caso per caso, in relazione alla particolare attività svolta dal mediatore, che sia anche architetto. Per esempio, appare incompatibile l’attività di mediazione per la vendita di immobile per il quale il mediatore architetto si interessi o si sia interessato della progettazione, manifestandosi una evidente situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale. Prot. N.4468 1.08.2025 Condividi

Culpa in vigilando anche sui 18... enni

La Culpa in vigilando nel caso di allievi maggiorenni In caso di fatti illeciti per culpa in vigilando quindi, le persone indicate come responsabili dall’articolo 2048 non sono libere da responsabilità. Tale sentenza ha senza dubbio una rilevanza nell’ambito dell’educazione, con espresso riferimento agli insegnanti che, secondo tale interpretazione del codice civile, saranno responsabili delle attività dannose poste in essere a danno dei propri allievi anche qualora questi ultimi abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Tale fonte di responsabilità contrattuale, che può ritenersi come derivante da “contatto sociale”, avrà dunque ordinaria prescrizione decennale, mentre sarà a carico di colui che fosse convenuto in giudizio per il proprio inadempimento, di provare l’adempimento delle proprie obbligazioni di insegnante o comunque di dipendente dell’istituto, in sede di giudizio. Responsabilità insegnanti per danni subiti dagli studenti Una conferma di quanto sopra è arrivata con la più recente sentenza n. 2334/18. Il Tribunale di prime cure si è infatti occupato di un caso che riguarda una ragazza che, a causa delle spinte e dell’accalcamento dei suoi compagni di classe, era caduta mentre usciva dalla palestra della scuola, riportando delle lesioni. La Corte d’Appello aveva negato che l’insegnante fosse responsabile dell’accaduto, perché gli studenti coinvolti erano maggiorenni. Di diversa opinione è stata però la Corte di legittimità, che ha rammentato come sui docenti gravi un obbligo di vigilanza che prescinde dall’età degli studenti, “poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l’attività di insegnamento / addestramento cui si riferisce l’articolo 2048 secondo comma”. Naturalmente, questo non significa che l’età degli studenti non abbia mai alcun rilievo, poiché dovrà sempre costituire il parametro con cui si dovrà valutare la condotta posta in essere dall’insegnante. L’età degli studenti e la responsabilità insegnanti L’obbligo di vigilanza di un docente sarà infatti evidentemente diverso a seconda che gli studenti siano bambini molto piccoli o giovani che stanno concludendo il corso di studi nelle scuole superiori. E’ intuibile che nel primo caso l’obbligo di vigilanza sarà più intenso, mentre nella seconda ipotesi non potrà che essere più lieve. In altri termini, il dovere di vigilanza di cui all’art. 2048 secondo comma c.c. è da intendersi non certo in senso assoluto, bensì in termini relativi considerato che il contenuto di tale obbligo è da intendersi in rapporto inversamente proporzionale al livello di maturità degli alunni, con la conseguenza che con l’avvicinarsi degli alunni all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza. Pertanto, al fine di giudice il comportamento di un’insegnante, si dovrà valutare, tenendo conto anche dell’età degli studenti, quanto l’evento dannoso fosse prevedibile. Sulla base di ciò, salvo la presenza di casi particolari, la maggiore età dello studente potrebbe far venire meno la responsabilità del docente se si presume che il ragazzo maggiorenne sia in grado di tenere comportamenti socialmente adeguati. Come però visto nel commento di oggi, la maggiore età del giovane non esclude sempre la responsabilità dell’insegnante che, dunque, permane se il danneggiato è in grado di provare che nel caso specifico sarebbe stata necessaria una particolare vigilanza. A titolo di esempio, si pensi ad un incidente che è causato da uno studente che in passato aveva avuto comportamenti aggressivi o ostili nei confronti del danneggiato. In questo caso appare evidente come sia l’insegnante a dover dimostrare di aver posto in essere tutte le condotte possibili per evitare il verificarsi dell’evento. Le conclusioni Traendo le dovute sintesi, possiamo dunque affermare che sebbene la maggiore età degli studenti non escluda automaticamente la responsabilità dell’insegnante, di contro costituisce un parametro importante per valutare il grado di vigilanza esigibile da un docente. Nel concreto, il più delle volte la maggiore età degli studenti è in grado di escludere la responsabilità dell’insegnante, ma il danneggiato può comunque dimostrare che nel caso specifico l’obbligo di vigilanza del docente avrebbe dovuto essere più stringente. Per una consulenza legale sul un caso specifico è possibile compilare l’apposito modulo per la richiesta di consulenza: sarete contattati entro poche ore dall’invio della richiesta.

Studente Maggiorenne

L’art. 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e quindi i diritti menzionati nella Costituzione, ivi compreso, all’art. 33, il diritto allo studio; lo studente maggiorenne esercita tale diritto in proprio, potendo iscriversi da solo e interloquire autonomamente con docenti e dirigenti scolastici. Ritenuto che i diritto della persona umana e la capacità giuridica e di agire sono coperti da riserva di legge, le deroghe alla regola generale secondo cui la capacità di agire si acquista con il compimento del 18° anno di età, possono essere stabilite solo con legge. Ne discende che il regolamento scolastico non può, in difetto di una fonte primaria che autorizzi deroghe, stabilire una limitazione della capacità di agire dello studente maggiorenne, imponendo, per l’esercizio del diritto allo studio, l’intervento dei genitori dello studente medesimo (Cons. Giust. Amm. Sic., 01-07-2013, n. 633). Si ricorda, però, che anche nei confronti degli studenti maggiorenni, la scuola ha un obbligo di vigilanza e di formazione. La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del caso, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo (Cass. civ. Sez. III, Sent., 15/05/2013, n. 11751). Pertanto, il regolamento non può limitare la capacità di agire del maggiorenne in alcun modo ma nel regolamento possono essere previsti gli strumenti atti a garantire il bilanciamento tra autodeterminazione dello studente maggiorenne e dovere di vigilanza nei confronti dello stesso, prevedendo – ad esempio – delle modalità di comunicazione ai genitori delle assenze o uscite anticipate da scuola oppure limitando la libertà di uscita autonoma da scuola del maggiorenne nel caso in cui lo stesso sia infortunato o accusi problemi di salute.
La cataratta secondaria o come molti pazienti la definiscono "seconda cataratta" è un motivo di peggioramento visivo molto comune. Si verifica dopo molti anni dall'intervento per la cataratta principale, ed è provocata da una reazione cellulare alla presenza del cristallino artificiale posizionato per correggere il disturbo originario. Quando questo “effetto boomerang” colpisce gli occhi di chi è già stato operato si interviene con una tecnica specifica: la capsulotomia con lo yag laser. Il trattamento è veloce, sicuro ed efficace. Abbiamo chiesto di più al Direttore dell'Oculistica. Cataratta secondaria: quali sono i sintomi? In alcuni casi, dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione della cataratta, si può verificare un annebbiamento della vista. Questo rientra tra le condizioni tipiche della cataratta secondaria e dei sintomi associati. Si tratta di una situazione che può insorgere in seguito alla rimozione del cristallino ed è legata a diversi fattori. Quali sono le cause della cataratta secondaria? Durante l'operazione per la cataratta, il chirurgo rimuove il cristallino naturale dell'occhio, divenuto opaco, e lo sostituisce con una lente intraoculare (IOL) artificiale. La sottile membrana intorno al cristallino naturale (chiamata capsula del cristallino) deve rimanere intatta durante l'intervento chirurgico e la IOL di solito viene impiantata nel suo interno. Ma a volte col passare del tempo, la parte posteriore della capsula può diventare opaca, causando la cosiddetta cataratta secondaria. Se il paziente avverte un calo visivo importante, che ostacola le normali funzioni quotidiane, deve recarsi in ambulatorio per verificare il disturbo. Cataratta secondaria: come si realizza l'intervento? E' necessario una "pulizia" del cristallino artificiale mediante lo YAG (Yttrium Alluminium Garnet) laser, questo trattamento è molto efficace ed in genere il paziente torna a vedere esattamente come prima. Il trattamento è molto rapido e dura pochi minuti. Non c'è bisogno di alcun ricovero, è una procedura ambulatoriale. Alcuni casi vengono trattati con la pupilla dilatata altri no. La scelta è a discrezione del medico oculista. Una volta pulito il cristallino con lo YAG laser per la cataratta secondaria, non è più necessario ripeterlo negli anni successivi, basta un solo trattamento. Dopo la capsulotomia con lo YAG laser per la cataratta secondaria, quali sono i tempi di recupero? Si possono riprendere immediatamente le normali attività anche se talvolta si notano dei corpi mobili all'interno dell'occhio (macchie, puntini che fluttuano davanti al campo visivo) che svaniscono nell'arco di poche settimane. Nella maggioranza dei casi ci si può aspettare di migliorare la propria vista dopo poche ore. Praticamente per la cataratta secondaria i tempi di recupero sono molto brevi. Come per qualsiasi intervento, però, è opportuno chiamare il medico oculista se la vista peggiora o se non si riscontrano benefici.