Wednesday, February 18, 2026

Nuovo rito Cartabia davanti al Giudice di Pace

A partire dal 28 febbraio prossimo anche il processo davanti al giudice di pace subirà una radicale e profonda trasformazione. Il processo davanti al giudice di pace conoscerà due tipologie di novità. La prima riguarda la competenza per valore, che passerà da euro 5.000 ad euro 10.000 per quanto concerne le cause relative a beni mobili, e da venti mila a venticinque mila euro per le cause relative a danni da circolazione stradale. La seconda novità riguarda il rito. Fino ad oggi il rito davanti al giudice di pace era disciplinato negli articoli dal 311 al 322 del codice di procedura civile; siamo nel titolo II (rubricato “del procedimento davanti al Giudice di pace”) del libro II (rubricato “procedimento di cognizione”) del codice di rito. I capi di cui è composto il titolo sono tre. Il I riguarda le disposizioni comuni, il II, da tempo abrogato, si riferisce al processo davanti al pretore e il terzo si occupa delle disposizioni relative al processo davanti al giudice di pace. Vediamo quali sono le novità. Per quanto concerne il primo capo, articoli da 311 a 313, non ci sono novità. L’art. 311 si occupa del rinvio alle norme afferenti il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica per quanto non espressamente disciplinato nel capo; l’art. 312 è abrogato da tempo e riguardava i poteri officiosi del Giudice di pace e l’art. 313 si riferisce all’eventualità della proposizione della querela di falso e contiene la disposizione del rinvio al Tribunale con sospensione del giudizio fino alla definizione della questione, salvo proseguire con le domande non interessate dalla vicenda dell’atto pubblico impugnato. Il capo II, articoli 314 e 315, come detto, è stato abrogato da tempo. Il III capo, invece, è stato quasi integralmente riformato. Gli articoli vanno dal 316 al 322. Come noto il rito davanti al Giudice di pace sarà governato dal nuovo rito semplificato di cognizione, e all’interprete il compito di coordinare le norme specifiche contenute nel III capo con quelle del rito semplificato (articoli da 281 decies a 281 terdecies). Il presente lavoro è diviso per fasi, partendo da quella introduttiva, passando per quella di trattazione e concludendo con quella decisionale. All’interno dell’opera si metteranno in risalto, in modo particolare, i nodi interpretativi e di coordinamento che il testo legislativo non riesce a chiarire. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario commentato del processo civile innanzi al Giudice di pace

Di Pietro e il Referendum

Sergio Mattarella al CSM

Csm, la mossa senza precedenti di Mattarella: presiede a sorpresa la seduta e condanna le parole di Nordio. “Le altre istituzioni rispettino il Consiglio” "Per la prima volta in 11 anni", il capo dello Stato presenzia ai lavori ordinari: una scelta, spiega, per "sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale" dell'organo dopo l'uscita del ministro sui "metodi para-mafiosi" Csm, la mossa senza precedenti di Mattarella: presiede a sorpresa la seduta e condanna le parole di Nordio. “Le altre istituzioni rispettino il Consiglio” Icona dei commenti COMMENTI Referendum Giustizia Sergio Mattarella Il Fatto Quotidiano “Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni“. Eppure, “mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione”. Per la prima volta nei suoi due mandati al Quirinale, Sergio Mattarella sceglie a sorpresa di presiedere la seduta ordinaria del mercoledì del Consiglio superiore della magistratura. E lo fa per rivendicare il prestigio dell’istituzione, condannando con fermezza – ma senza mai nominarlo – le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha definito “para-mafiosi” i metodi usati dall’organo di autogoverno per le sue decisioni, delegittimando di fatto lo stesso presidente della Repubblica, che del Csm è presidente di diritto in base alla Costituzione. La mossa del Colle è inattesa e colma di significato: di solito il capo dello Stato esercita il suo ruolo soltanto in occasioni solenni, come l’insediamento del Consiglio, le visite del ministro della Giustizia o le nomine dei vertici della Corte di Cassazione. E all’ordine del giorno di oggi, in teoria, non c’era nessuna pratica così importante da giustificare la sua presenza. Ma il senso della scelta è diventato evidente nel breve discorso (meno di un minuto e mezzo) tenuto in apertura di seduta, una reprimenda senza precedenti al Guardasigilli e alla sua uscita sguaiata di sabato scorso: “In questa sede, che rimane e deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi o controversie di natura politica, più che nella funzione di presidente di questo Consiglio, come presidente della Repubblica, avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, nell’interesse della Repubblica”, afferma Mattarella. Il Csm, sottolinea il presidente della Repubblica, “non è esente del suo funzionamento da difetti, lacune, errori, nei cui confronti non sono ovviamente precluse critiche, come del resto si registrano difetti, lacune errori e sono possibili critiche riguardo alle attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario”. Un invito fermo, insomma, ad abbassare i torni e a non far diventare il Csm terreno di regolamento di conti: il riferimento qui sembra alle iniziative dei consiglieri “laici” di centrodestra contro il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, dopo le sue dichiarazioni secondo cui “indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere” voteranno Sì al referendum del 22 e 23 marzo. POLITICA - Referendum, Nordio commissariato: all’interrogazione del Pd sui soldi al comitato del No risponderà Ciriani POLITICA - Referendum, Nordio ammette: “Stiamo già lavorando ai decreti attuativi”. M5s: “Inaccettabile, dica cosa ha in mente” La comunicazione della presenza del capo dello Stato è arrivata dal Quirinale solo nella tarda serata di ieri, costringendo l’ufficio cerimoniale del Csm a una corsa contro il tempo per organizzare il protocollo. Mattarella è arrivato a palazzo Bachelet alle 9:50, dieci minuti prima dell’orario previsto di inizio della seduta, accolto all’ingresso principale dal vicepresidente Fabio Pinelli, dal primo presidente della Cassazione Pasquale d’Ascola e dal procuratore generale Pietro Gaeta (entrambi membri di diritto dell’organo). Formalmente la presidenza del capo dello Stato è legata alla trattazione di uno o più punti dell’ordine del giorno, che vengono esaminati prioritariamente: in questo caso è stata scelta una pratica senza nessun valore particolare, relativa a una richiesta di supporto al Csm da parte della Scuola superiore della magistratura (l’ente che cura la formazione e l’aggiornamento professionale di giudici e pm) per un progetto di formazione giudiziaria finanziato dall’Ue. Dopo la relazione del consigliere Edoardo Cilenti e l’approvazione all’unanimità, il presidente della Repubblica ha sospeso la seduta e ha lasciato la sede del Consiglio.

Tuesday, February 17, 2026

Il Ministro NORDIO a Piacenza per il SI al REFERENDUM per la separazione delle funzioni dei Giudici

“Il potere disciplinare nei confronti dei magistrati? L’ho esercitato pochissimo”, dice il guardasigilli Carlo Nordio, intervistato da Tiziana Panella nella trasmissione di La7 Tagadà. Diverse le ragioni della scelta del Ministro: “proprio perché ho un grande rispetto dell’autonomia e dell’autoregolamentazione della magistratura, penso che debba essere il procuratore generale presso la Cassazione, com’è previsto dalla legge, a esercitare l’azione disciplinare”. Azione del Ministro che “è residua” ed è “sempre antipatica, perché sembra che il politico voglia ingerirsi nella magistratura”.
In apertura dell’intervista, Panella chiede a Nordio chi sia per lui un magistrato. “È una persona libera, indipendente e autonoma che deve applicare la legge approvata dal parlamento”, risponde il Guardasigilli. “Non può interpretarla – prosegue – in modo eccentrico o secondo i suoi particolari orientamenti ideologici” e, nonostante l’ineliminabile spazio di interpretazione, “non deve mai superare la lettera della legge”. Nordio torna a parlare della precisazione al quesito referendario in vista del voto, il 22 e 23 marzo. Quello ammesso in precedenza “era semplice”, e sono stati aggiunti, su richiesta dei ricorrenti – il cosiddetto comitato dei 15 – gli articoli della Costituzione che verranno modificati. Per il Ministro “sarà anche giusto, ma non credo che l’elettore, perché trova scritti gli articoli, ci capisca qualcosa di più o di meno”.

Friday, February 13, 2026

Compiuta giacenza

Compiuta giacenza: cos'è e quando si perfeziona La compiuta giacenza si verifica quando un atto giudiziario o una raccomandata, non vengono ritirati dal destinatario (in quanto assente) entro i termini fissati dalla legge e si considerano notificati a tutti gli effetti Cos'è la compiuta giacenza Quando si perfeziona la compiuta giacenza La compiuta giacenza della raccomandata La compiuta giacenza della notifica Cosa fare in caso di compiuta giacenza Giurisprudenza Cassazione su compiuta giacenza Si parla di "compiuta giacenza" quando il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario) è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. "avviso di giacenza" (ossia l'avviso che troviamo nella cassetta delle lettere in cui c'è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario), non è andato poi a ritirare la raccomandata o l'atto entro il termine indicato. Scopri questo livello per passare ai sacchetti di nicotina In tal caso la raccomandata o l'atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario. A tal proposito è interessante sottolineare che la Corte di cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 27526/2013). È evidente che a tal fine è comunque necessario che l'incaricato della consegna (sia esso un postino o un ufficiale giudiziario) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa comunale o presso uno specifico ufficio postale. Se tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l'atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del cittadino per il ritiro presso gli appositi uffici. Per quanto riguarda le normali raccomandate, più precisamente, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l'ufficio postale per il ritiro. L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto. Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, si pensi, ad esempio, al caso in cui la raccomandata contenga il verbale di un'assemblea condominiale: se il destinatario non la ritira, dal momento in cui si perfeziona la compiuta giacenza inizia comunque a decorrere il termine di massimo trenta giorni per la sua impugnazione. In caso di notifica di atti giudiziari, il termine per la compiuta giacenza è molto più breve rispetto a quello previsto per le raccomandate e si riduce a dieci giorni. Ciò vuol dire che l'atto non recapitato e depositato per la giacenza, si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato. È fondamentale, tuttavia, che sia stata rispettata l'intera procedura a tal fine richiesta, ovverosia deve essere stato affisso sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e al destinatario deve essere data notizia del deposito stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario la notifica è nulla. In realtà occorre fare un'ulteriore precisazione. Decorsi i dieci giorni di giacenza dell'atto, al mittente viene restituito l'avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica. L'intero atto, invece, è riconsegnato al mittente solo se il destinatario non lo ritira entro sei mesi dalla data in cui lo stesso è stato depositato presso l'ufficio per la giacenza. Operativamente, dunque, non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così si potrà "scappare" dalle conseguenze del loro contenuto non è affatto una cosa consigliabile. Anzi, il rischio è grande: quello di dover subire tali conseguenze senza avere piena consapevolezza delle stesse e, eventualmente, rischiando di non potersi difendere. Pertanto, quando nella cassetta delle lettere troviamo l'avviso di giacenza o la raccomandata con la quale veniamo avvisati che c'è un atto giudiziario da ritirare presso la Casa comunale l'unica cosa da fare è quella di recarsi il prima possibile a ritirare il documento non consegnato, quanto meno di farlo nei termini sopra visti. Giurisprudenza Cassazione in materia di compiuta giacenza Ecco una serie di massime della Cassazione in materia di compiuta giacenza: Cassazione n. 27261/2022 Per le notificazioni "dirette" di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che - ove l'Ufficio decida di avvalersi della notifica "diretta", con spedizione dell'appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della "compiuta giacenza" occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale; più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall'avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017). Cassazione n. 34301/2021 E' da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non può dirsi integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata. E' piuttosto necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, Ric. 2017 n. 12324 sez. 52 - ud. 23-09-2020 -8- 21/06/2016, n. 12822). Cassazione n. 26088/2015 La Corte costituzionale nella nota sentenza n. 477 del 2002, per quanto introducendo nel sistema il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione a seconda che l'effetto rilevi per il notificante o per il destinatario, si è limitata a stabilire l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Cassazione n. 6881/2013 In tema di notificazioni a mezzo posta, per verificare la ritualità dell'atto occorre tener conto di tutti gli adempimenti prescritti; pertanto, la notificazione si considerar eseguita solo dopo il decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell'ufficio postale. Cassazione n. 4748/2011 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario (nella fattispecie il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato depositato presso l'Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l'11.12.2008 prima dunque della compiuta giacenza e a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado). Leggi anche Raccomandata 785 atti giudiziari