Friday, November 1, 2024

Istituzioni

Il termine istituzione deriva da istituire, che vuol dire "stabilire un ordine, fondare, regolare", e può avere una grande varietà di significati. Talvolta è usato per indicare un gruppo organizzato o un apparato che persegue un particolare scopo in maniera sistematica, seguendo determinate regole e procedure. Istituzioni in questo senso sono le scuole, gli ospedali, le imprese economiche. Istituzioni totali sono dette quelle che esercitano un controllo globale e costante sui membri di una comunità. Rientrano in questa categoria le prigioni, i campi di concentramento, gli ospedali psichiatrici, le caserme: in generale, cioè, tutti quegli apparati che tendono a cancellare ogni espressione dell'individualità trasformando in semplici numeri tutti coloro che, perlopiù involontariamente, ne fanno parte. LE ISTITUZIONI COME SISTEMI DI REGOLE In antropologia e in sociologia il concetto di istituzione è usato spesso in un significato estremamente ampio e generalizzato per indicare azioni e comportamenti modellati da sistemi di regole. Istituzionalizzare qualcosa ‒ una pratica, un comportamento, un tipo di relazione sociale ‒ significa organizzarlo in modo stabile e disciplinato da regole. Inteso in questa accezione, il concetto di istituzione finisce per abbracciare una gamma vastissima di fenomeni: il linguaggio e il gioco, ma anche il pranzo domenicale in famiglia possono a buon diritto essere definiti istituzioni. Tuttavia, quando si parla di istituzioni sociali ci si riferisce in genere a complessi di norme, valori e consuetudini che definiscono e regolano stabilmente rapporti sociali, comportamenti e azioni di una determinata collettività in sfere significative della vita sociale: la politica, l'economia, il diritto, la cultura. Il matrimonio e la famiglia, per esempio, sono istituzioni che regolano e definiscono i rapporti tra coniugi e le relazioni di parentela; lo Stato è un'istituzione che regola le forme di esercizio dell'autorità politica; il mercato è un'istituzione che regola la circolazione di beni e servizi, e via dicendo.

Progetto Calatrava per l'ex Morandi

Thursday, October 31, 2024

Decreto Classi di Concorso

Le lauree specialistiche e magistrali in Architettura e ingegneria edile (LS4 e LM4) consentono, inoltre, di insegnare Matematica e fisica (classe A-27). Occorre, però, acquisire 60 Cfu nel settore della Matematica, con 30 Cfu in Scienze fisiche. Di questi 30 crediti, almeno 6 devono essere conseguiti nel campo della Fisica sperimentale (Fis/01). Per l'insegnamento di Fisica e Matematica e Fisica, la tabella A del Dm appena pubblicato non menziona la laurea del vecchio ordinamento in Architettura, ma, vale quanto disposto nell'articolato. Il riferimento è all'articolo 4 del Dm. Tale articolo specifica che «quando nella tabella A, nella colonna rubricata "Titoli di accesso Lauree magistrali", è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti» ai sensi delle equiparazioni stabilite dal Dm del 9 luglio 2009, e ciò valle anche «nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne».

Wednesday, October 30, 2024

Come sopra accennato, le supplenze dei docenti di ruolo sono disciplinare dall’art. 47 del CCNL 19/21, che ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007 ed ha introdotto alcune novità, secondo cui è possibile accettare incarichi a tempo determinato anche per altra tipologia di posto nonché il fatto che la supplenza si può ottenere solo su posto intero. In linea generale: il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06; le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso; il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità); l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso; l’accettazione della supplenza è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023. Cancellazione graduatorie Quanto alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione, questa è disciplinata dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 (che prevede anche il vincolo di permanenza nella scuola di assunzione). In base a tali disposizioni, a decorrere dalle assunzioni a.s. 2023/24, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, una volta superato l’anno di prova, sono cancellati da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale siano iscritti e sono confermati in ruolo presso la scuola in cui hanno svolto il predetto periodo di prova (di seguito l’art. 13/5 – primo periodo – del D.lgs. 59/17). Come si può leggere nella disposizione medesima si è cancellati da qualsiasi GM, GaE e GI di inclusione contemporaneamente alla conferma in ruolo (es.: docente in ruolo nel 23/24, viene confermato nel 2024/25 e cancellato dalle graduatorie).

Siviero