Monday, April 22, 2024

Adeguamento caloriferi

Moto perpetuo ? Visto sotto il profilo della Prima e Seconda legge della Termodinamica

La prima stabilisce che in un processo termodinamico il calore non può essere integralmente convertito in energia; la seconda che il calore non fluisce spontaneamente da un corpo più freddo a uno più caldo. State per leggere la lezione dedicata alla seconda pietra miliare dell'intero corso. " Il calore fornito a un sistema termodinamico è uguale alla somma del lavoro compiuto dal sistema sull'ambiente e della variazione della sua energia interna. Questo principio ci dice una cosa di fatto semplice, e cioè che quando aggiungiamo calore a un sistema, parte di quell'energia resta nel sistema e parte lo lascia". Calore e lavoro sono proprietà delle trasformazioni e non degli stati. In particolari trasformazioni può risultare preponderante lo scambio di calore, mentre in altre trasformazioni quello di lavoro. Se gli stati di partenza e di arrivo sono gli stessi, nelle diverse trasformazioni, lo scambio totale {\displaystyle Q-L} è lo stesso. Il primo principio mette in evidenza l'esistenza di un meccanismo di scambio di energia, che non è esprimibile come lavoro meccanico macroscopico: a questo si dà il nome di calore. L'equivalenza tra lavoro e calore fu dimostrata da Joule attraverso una serie di esperimenti (in particolare il "mulinello di Joule") verso la metà dell'Ottocento.[2] Schematicamente le varie esperienze avevano lo scopo di realizzare un aumento della temperatura di una certa quantità d'acqua con procedimenti diversi. In uno di questi si trasferisce energia meccanica al sistema mediante la caduta di un peso. Il peso è accoppiato meccanicamente ad un albero alto verticale tramite una corda che lo avvolge nella sua parte superiore mentre nella parte inferiore sono infisse delle pale, disposte a raggiera, con i loro piani paralleli all'asse di rotazione dell'albero. Le pale sono immerse in un liquido contenuto in un recipiente adiabatico. Risultato dell'esperienza è l'aumento della temperatura del liquido, ovvero della sua energia interna U. Si dimostra così che l'energia potenziale del peso, in caduta frenata dal liquido che si oppone alla sua variazione di quiete, mediante la rotazione delle pale, si trasferisce in buona parte al liquido frenante aumentandone la temperatura, e sviluppando un lavoro termico. Il primo principio della termodinamica risulta equivalente all'impossibilità del moto perpetuo di prima specie.[3] In una trasformazione quasi statica e reversibile risulta utile considerare trasformazioni termodinamiche nelle quali le variabili di stato cambiano di quantità infinitesime. In tal caso, il primo principio si esprime nella forma: {\displaystyle \operatorname {d} \!U=\delta Q-\delta L} dove la variazione infinitesima di energia interna {\displaystyle \operatorname {d} \!U} è un differenziale esatto, in quanto il suo integrale esprime una variazione finita di una funzione di stato, mentre il calore scambiato con l'esterno {\displaystyle \operatorname {\delta } \!Q} e il lavoro svolto dal sistema {\displaystyle \operatorname {\delta } \!L} sono differenziali non esatti. Sistema generico[modifica | modifica wikitesto] Un sistema generico può scambiare energia {\displaystyle \Delta E} con l'ambiente in diversi modi: Lavoro meccanico conservativo, cioè {\displaystyle -\Delta (T+V)} (dove {\displaystyle T} è l'energia cinetica, {\displaystyle V} è quella potenziale) se avviene tramite una forza conservativa sul sistema, convenzionalmente positivo se svolto dal sistema, negativo se ricevuto dal sistema. Lavoro di volume L, positivo se svolto dal sistema, negativo se ricevuto dal sistema. Calore Q positivo se assorbito dal sistema, negativo se ceduto dal sistema Massa ΔM : dove si indica con l'energia media per unità di massa associata alla materia entrante o uscente. Tale energia per unità di massa, chiamata anche metalpia, può contenere termini cinematici ( {\displaystyle {\frac {\langle v\rangle ^{2}}{2}}}), di energia potenziale gravitazionale ( {\displaystyle \langle gz\rangle }) ed entalpia ( {\displaystyle \langle h\rangle }). Metabolismo (dovuto a reazioni chimiche o nucleari interne al sistema) μ ΔN, che trasforma massa in energia o viceversa in base a potenziale chimico e quantità di sostanza: quest'ultima è positiva se generata nel sistema e negativa se scomparsa. Premesso ciò, si può dire che per un volume interessato da più contributi per ogni tipologia di scambio energetico, il bilancio di energia si può scrivere per sistemi reagenti in questa forma: {\displaystyle \Delta E-\Delta (T+V)+L-Q-\Delta M\langle e\rangle -\mu \Delta n=0}[4], I primi tre termini rappresentano in effetti la variazione di energia interna U: {\displaystyle \Delta U+L-Q-\Delta M\langle e\rangle -\mu \Delta n=0}[4], Per un sistema non reagente e chiuso le variazioni della quantità di sostanza e della entalpia sono nulle per cui il bilancio si riduce alla forma normale e più comunemente impiegata: {\displaystyle \Delta U+L-Q=0} Un sistema isolato è chiuso e non ha scambi di calore né di lavoro termodinamico. Il primo principio si riduce alla forma: {\displaystyle \operatorname {d} U=\operatorname {d} H=\operatorname {d} A=\operatorname {d} G=0} Tornando al caso generale, si esprime ora il bilancio in forma differenziale: {\displaystyle \operatorname {d} U+\delta L-\delta Q=0}, dove {\displaystyle \operatorname {d} } è un differenziale esatto associato a funzioni di stato mentre, {\displaystyle \delta } non lo è essendo associato a grandezze che non sono funzioni di stato ma dipendenti dal particolare percorso compiuto nel corso della trasformazione. Solitamente calore e lavoro si esprimono insieme in coordinate generalizzate[5]: {\displaystyle \operatorname {d} U+{\bar {F}}\cdot \delta {\bar {q}}=0}, dove il calore trasmesso si può intendere come quella forma di lavoro la cui coordinata generalizzata (detta anche fattore di capacità) è l'entropia e la cui forza generalizzata (detta anche fattore di intensità) corrisponde alla temperatura; nel caso sia esclusivamente di volume (come ad esempio per un pistone in un cilindro) la coordinata generalizzata (detta anche fattore di capacità) è il volume e la forza (detta anche fattore di intensità) corrisponde alla pressione, quindi il lavoro ammette un differenziale esatto e il primo principio si riduce a: {\displaystyle \operatorname {d} U+p\operatorname {d} V-T\operatorname {d} S+\delta \mathrm {R} =0}, dove con R {\displaystyle \mathrm {R} } si è indicato il calore dissipato dal sistema dalla trasformazione irreversibile. Per un sistema discreto si esplicita infine: {\displaystyle \sum _{i}\left(\operatorname {d} U_{i}-\delta L_{i}+\delta Q_{i}\right)=0} Entalpia[modifica | modifica wikitesto] Il primo principio si esprime spesso in termini di entalpia: {\displaystyle \operatorname {d} H=\delta Q+(p\operatorname {d} V-\delta L)+V\operatorname {d} p} Il termine tra parentesi (cambiato di segno) rappresenta il lavoro utile[6] {\displaystyle pdV-\delta L} scambiato dal sistema, il principio diventa: {\displaystyle \operatorname {d} H=\delta Q+V\operatorname {d} p}, ragion per cui in una trasformazione isocora e in una trasformazione isobara rispettivamente il primo principio si riduce a: {\displaystyle \operatorname {d} U=\delta Q_{V}} {\displaystyle \operatorname {d} H=\delta Q}

Tuesday, April 16, 2024

Rocce metamorfiche

Nota disciplinare

Un'eccessiva quantità di note disciplinari a carico dello studente può tradursi in ulteriori provvedimenti disciplinari o punizioni, come la sospensione (decisa dal consiglio di classe)[5] oppure nella bocciatura (non ammissione all'anno scolastico successivo). Essa, tuttavia, è maggiormente influenzata dalla sospensione e dall'insufficiente voto in condotta. La nota in condotta non è una sanzione disciplinare. Con sentenza del 26/11/2019 N. 02860/2019 REG.PROV.COLL il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia respingeva il ricorso. “La nota di condotta non è una sanzione disciplinare e, pertanto, essa non rientra nella previsione di cui all’art. 4, terzo comma, del D.P.R. n. 249/1998, secondo cui “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”. Questo avveniva solo al "GIORGI" nella mia Carriera La nota di condotta, infatti, non assolve la funzione di irrogare una misura afflittiva all’alunno (come può, invece, accadere, ad esempio, nel caso di sospensione dalle attività didattiche), ma serve a registrare il comportamento non commendevole tenuto dalla studente al fine di tener conto del relativo episodio in sede di scrutinio. a) Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico materiali o oggetti incompatibili con le finalità della scuola; inoltre durante l'orario delle lezioni non è consentito l'accesso ai locali dell'Istituto a persone estranee, se non per giustificati motivi. b) Durante le attività didattiche tutti gli apparecchi elettronici ed informatici per uso personale (in particolare i cellulari) devono rimanere spenti, salvo che il docente non ne consenta l’uso per motivi didattici. c) Durante il cambio dell’ora e durante gli spostamenti è vietato utilizzare il cellulare d) È fatto divieto di lasciare qualsiasi oggetto, compresi i libri di testo, nell’aula al termine delle lezioni. e) È vietato gettare i rifiuti fuori degli appositi contenitori, e a maggior ragione fuori dalle finestre; gli alunni e tutto il personale scolastico sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla raccolta differenziata istituita nei vari locali della scuola. f) È vietata l’affissione di manifesti contrari a norme di legge o di regolamento e contenenti propaganda politica o commerciale o argomenti estranei alla vita scolastica. In ogni caso l'affissione deve essere approvata dal Dirigente Scolastico, in particolare per le iniziative di propaganda relativa alle elezioni studentesche; la distribuzione di volantini o di stampa in genere è permessa solo fuori del recinto dell'Istituto. g) L’uso dell’ascensore è consentito al personale autorizzato e agli studenti muniti di autorizzazione scritta temporanea o permanente, nel rispetto delle norme di sicurezza indicate. Chiunque violi tali norme è soggetto a sanzioni disciplinari. h) Durante il cambio dell’ora gli alunni devono rimanere in classe, e chiedere il permesso di uscire dall’aula al docente subentrante. Durante l’intervallo gli studenti devono uscire dalle aule e dai laboratori, in quanto la vigilanza dei docenti è assicurata negli spazi comuni. i) È fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali interni ed esterni della scuola e durante gli spostamenti esterni. j) È vietato l'ingresso nei laboratori se non in presenza degli insegnanti. k) E’ vietato mangiare e bere in classe e nei laboratori. È altresì vietato consumare cibi e bevande sulle scale e durante gli spostamenti. l) Non possono essere effettuate ricariche di batteria per strumenti ad uso personale collegandosi alla rete d’Istituto. 1.3.2 Doveri a) Gli studenti hanno l'obbligo di essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni con attenzione ed impegnarsi nello studio. b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica, esplicitati nel Patto di corresponsabilità educativa, anche con un abbigliamento appropriato all’ambiente di studio e lavoro. d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti, dal Piano di emergenza e dal Dirigente Scolastico; e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio e all’immagine della scuola; f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 1.3.3 Sanzioni applicabili e organo preposto ad erogarle I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale; non sono dunque ammesse note disciplinari che riguardino genericamente il comportamento di una intera classe o gruppo di studenti. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica e sociale. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori di norma ai quindici giorni (competenza del Consiglio di classe). Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche in seguito a comportamenti di violenza, di minacce, ricatto, estorsione, di sopraffazione nei confronti di coetanei soprattutto se disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà; tali comportamenti possono anche configurare delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; al contempo, nei casi più gravi, possono essere caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stata sanzionata, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tali circostanze il Consiglio d’Istituto può deliberare l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg; ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.